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14.2011.160 • TRAC TI 14.2011.160 Generato dall'IA

Tax Execution Fees Liability After Debt Payment

Numero d'incarto 14.2011.160
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An entity initiated execution proceedings against another entity for municipal tax arrears, leading the debtor to file oppositions, after which the creditor requested the definitive rejection of these oppositions. The debtor subsequently paid the claimed amounts before the creditor filed the request for definitive rejection, which led the lower court to dismiss the execution procedures but order the debtor to bear the court fees, a decision the debtor appealed, arguing that since payment preceded the creditor's request, the debtor could not be deemed to have acquiesced, and the appellate court agreed, reasoning that the party filing a request for definitive rejection after the debt has already been settled is the unsuccessful party and must therefore bear the procedural costs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto dell'opposizione. Pagamento del debito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'istanza di rigetto. Ripartizione delle spese giudiziarie

Parole chiave

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estinzione del debito accollo delle spese decisioni incidentali opposizione omissione del contribuente appuramento dell'elenco oneri

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule for allocating procedural costs based on who loses the case, which informs the final decision on costs.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in the reasoning for imposing an indemnity payment on the appellant based on their unsuccessful appeal.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning as the basis for allocating the costs and fees of the appeal procedure based on the outcome.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.160 · Lugano 3 novembre 2011 FP/ls/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanze 16 settembre 2011 presentate dal

CO 1

rappresentato dall’RA 1

contro

RE 1

tendenti ad ottenere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte dal convenuto ai precetti esecutivi n.__________ e __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificati in data 4 agosto 2011;

sulle quali istanze il Giudice di pace __________ con decisione del 29 settembre 2011 (inc. 111/11 e 112/11) si è così pronunciato:

*“1. Le procedure sono stralciate dai ruoli.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 60.00, comprese le spese postali ed amministrative, da anticipare dalla parte istante è posta a carico della parte covenuta.*

*3. omissis.”*

Decisione impugnata dal convenuto, limitatamente al dispositivo n. 2, con reclamo del 10 ottobre 2011;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ del 2/4.8.2011

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 847,80 oltre interessi e spese, da cui dedurre

fr. 588.00 già versati dal debitore, indicando quale titolo di credito l’imposta comunale 2006 (precetto esecutivo n. __________), rispettivamente dell’importo di fr. 847.80 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’imposta comunale 2005 (esecuzione n. __________);

che interposte tempestive opposizioni da parte dell’escusso, con istanze del 16 settembre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al giudice di pace __________;

che con ordinanza del 19 settembre 2011 il Giudice di pace, in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che con scritto del 23 settembre 2011 il convenuto ha comunicato alla Giudicatura di pace di avere saldato le proprie pendenze, allegando copia dei pagamenti effettuati in data 31 agosto 2011 all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ (mediante pagamento postale);

che nel contempo egli ha chiesto lo stralcio delle istanze, in quanto prive di fondamento;

che il 26 settembre 2011 il CO 1 ha chiesto al Giudice di pace di annullare le due istanze di rigetto definitivo dell’opposizione, avendo il convenuto provveduto in data 19 settembre 2011 al saldo, tramite UEF __________, degli importi posti in esecuzione;

che, di conseguenza, con decisione del 29 settembre 2011 il Giudice di pace __________ ha stralciato dai ruoli le rispettive procedure, caricando alla parte convenuta la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 60.00;

che con scritto del 3 ottobre 2011 il convenuto ha chiesto al Giudice di pace di rettificare il dispositivo n. 2 sugli oneri processuali, nel senso di non caricargli alcuna tassa e spesa in esito al decreto di stralcio, rilevando che il pagamento da parte sua degli importi posti in esecuzione è avvenuto il 31 agosto 2011, ovvero 15 giorni prima dell’inoltro delle istanze di rigetto definitivo dell’opposizione (16 settembre 2011) da parte del CO 1, cui non poteva quindi sfuggire tale circostanza;

che non avendo il primo giudice accolto tale richiesta, trasmettendola per contro alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per competenza unitamente agli atti, il convenuto si è formalmente aggravato a questa Camera con reclamo del 10 ottobre 2011, chiedendo – per i noti motivi – che gli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede siano posti a carico della parte istante, per avere essa inoltrato le istanze di rigetto dell’opposizione quando egli aveva già estinto il proprio debito, di modo che non si può considerare tale avvenimento quale acquiescenza;

che chiamato a esprimersi il CO 1 è rimasto silente;

che il reclamo si rivela fondato;

che in base all’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore, in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto;

che, come giustamente rilevato nel gravame, il convenuto non può essere considerato acquiescente e, quindi, soccombente per avere saldato gli importi posti in esecuzione (circostanza pacifica);

che, infatti, come attestato dai cedolini postali annessi alle osservazioni all’istanza, i rispettivi pagamenti sono avvenuti il 31 agosto 2011, ovvero 15 giorni prima dell’inoltro delle istanze di rigetto definitivo dell’opposizione;

che l’asserzione del procedente (v. scritto 26 settembre 2011), secondo cui l’escusso avrebbe saldato le proprie pendenze soltanto in data 19 settembre 2011 tramite UEF __________, non è di giovamento;

che per tacere del fatto che è inverosimile ritenere che l’Ufficio abbia atteso così a lungo prima di bonificare al CO 1 i versamenti effettuati dal convenuto mediante pagamento postale il 31 agosto 2011, spettava in ogni modo alla parte istante dimostrare il proprio punto di vista, ovvero di avere appreso dell’estinzione dei crediti posti in esecuzione soltanto dopo l’inoltro delle istanze di rigetto definitivo dell’opposizione;

che l’istante ha però fallito in tale incombenza, il citato scritto non andando oltre a una mera allegazione di parte sprovvista di forza probatoria (bastava allegare l’accredito da parte dell’UEF);

che dovendosi ritenere che l’istante abbia inoltrato le due istanze di rigetto dell’opposizione benché l’escusso non fosse più suo debitore, il primo giudice non aveva motivo per considerare il convenuto acquiescente e, pertanto, soccombente, ma doveva invece porre i relativi oneri processuali (spese e tassa di giustizia) a carico dello stessa parte istante, che non aveva più motivo per adire la giudicatura di pace;

che ne discende pertanto l’accoglimento del reclamo, con conseguente riforma del dispositivo n. 2 della decisione impugnata;

che la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono poste a carico della parte istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà altresì alla controparte fr. 80.- a titolo di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC)

per questi motivi,

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

*“2. La tassa di giustizia di fr. 60.00, comprese le spese postali e amministrative, è posta a carico della parte istante.”*

II. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 70.-, anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 80.- a titolo di indennità.

III. Intimazione a:

- RE 1 .

- RA 1 .

Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 60.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).