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14.2011.156 • TRAC TI 14.2011.156 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Admitted Due to Lower Court's Procedural Errors Regarding Appeal Deadline and Written Reasons

Numero d'incarto 14.2011.156
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a summary procedure matter concerning the definitive rejection of an opposition to an enforcement order for a CHF 2,800 debt, the appellate court found the debtor's appeal admissible despite procedural errors, noting that the lower court had incorrectly stated the appeal deadline and failed to provide written reasons as required when the party did not explicitly request them within the prescribed ten-day period. The court reasoned that since the debtor was unrepresented and appeared to rely on the lower court's mistaken advice regarding the appeal deadline and competent authority, the appeal was treated as a formal request for the written grounds of the decision, leading to the case being remanded to the lower judge to issue the written decision so that the correct appeal period could commence.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza non motivata per scritto. Indicazione errata dell'esistenza di un rimedio giuridico e del termine per presentarlo. Assimilazione a una tempestiva richiesta di motivazione

Parole chiave

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termine processuale perentorio domanda d'esecuzione procedimento pregiudiziale legittimazione a ricorrere procedura di fallimento censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC

The court treated the wrongly timed appeal as a formal request for the written grounds of the decision under this provision.

art. 321 cpv. 2 CPC

This article was cited to discuss the correct deadline for appeal in summary proceedings, which the appellant missed but was excused from due to reliance on an error in the lower court's decision.

art. 48 lett. e n. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the correct appellate body (The Chamber of Execution and Bankruptcy of the Court of Appeal) which determined the decision.

art. 319 e seguenti CPC

Cited in the lower court's decision (point 4) as the basis for challenging the decision by appeal (reclamo).

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to confirm that the decision rendered by the lower court was subject to appeal (reclamo).

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.156 · Lugano 7 ottobre 2011 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 22 luglio 2011 presentata da

CO 1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

RE 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca, notificata in data 6 luglio 2011 per il pagamento della somma di fr. 2'800.- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il supplente Giudice di pace del Circolo di Riviera, con sentenza del 28 agosto 2011 (inc. n. 120s/11 ha cosi deciso:

“1.*L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca è respinta in via definitiva per fr. 2'800.- oltre interessi e alle spese esecutive.*

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 100.- di indennità.*

3. La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della presente decisione.*

4. La presente decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC).*

5.*Omissis.”*

Decisione impugnata dal convenuto con reclamo del 26 settembre 2011;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con decisione 28 agosto 2011 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC- il supplente Giudice di pace

del circolo di Riviera, in accoglimento dell’istanza 22 luglio 2011 di CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca, notificato in data 6 luglio 2011 per il pagamento di fr. 2'800.- oltre interessi e spese;

che nel contempo il supplente Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se un parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

che, infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4);

che con reclamo del 26 settembre 2011 RE 1 si propone di impugnare tale decisione, asserendo di ritenersi fiducioso che la sua iniziativa sia votata a buon fine, così da poter dimostrare le proprie ragioni;

che l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3 CPC);

che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal Giudice di pace supplente, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera di civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC);

che, proposto il 26 settembre 2011 a fronte di un sentenza emessa il 28 agosto 2011 e intimata il giorno successivo, il rimedio parrebbe ampiamente intempestivo, l’insorgente non pretendendo del resto che la sentenza gli è stata notificata ben più avanti, segnatamente soltanto una decina di giorni prima dell’inoltro del reclamo;

che si deve però presumere che egli abbia agito in questo modo in quanto condizionato dall’errata indicazione del termine di reclamo di cui al dispositivo n. 4 della decisione impugnata, motivo per cui, tenuto anche conto che lo stesso reclamante non è assistito da un avvocato, il rimedio, sotto questo profilo, risulta ammissibile;

che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

che la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art.

239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

che, nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà prevista dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;

che tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (d.staehelin, in: Sutter-Sommer/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm.,art. 239 CPC pag. 1061);

che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31);

che, tuttavia, nel caso in cui una parte introduce erroneamente - come vi è da supporre nel caso in esame, tenuto conto dell’errato dispositivo n. 4 – appello o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di

motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d.staehelin, op.cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische

Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);

che è però vero che il rimedio - da considerare, come visto, come formale richiesta di motivazione del giudizio impugnato - è stato presentato ben oltre il termine di dieci giorni indicato dallo stesso giudice di pace supplente nel dispositivo n. 3 per avvalersi della facoltà garantita dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC;

che avesse però il giudice menzionato nel successivo dispositivo n. 4 il corretto termine di reclamo (dieci giorni), l’ipotesi più probabile è che l’insorgente si sarebbe attenuto a tale indicazione, ossia avrebbe inoltrato il reclamo conformemente a quanto previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC, non patendo quindi alcun pregiudizio dalla prematura presentazione del rimedio davanti alla CEF;

che ne discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al supplente giudice di pace, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;

che pro futuro si ricorda comunque al primo giudice che, come spiegato, il termine per impugnare - di dieci giorni nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione - inizia a decorre soltanto con la notifica della motivazione scritta (CEF, sentenza citata), indicazione che appare apportuno inserire nei rimedi di diritto;

che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al supplente Giudice di pace del circolo di Riviera, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.

2. Non si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RE 1

- avv. PA 1

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'800.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).