Appeal Regarding Inadmissible Defense in Enforcement Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision to provisionally uphold an opposition to an enforcement order for a debt of over 5,000 francs, where the debtor argued the claim was irrelevant due to a prior bankruptcy. The appellate court upheld the initial ruling and dismissed the appeal because the debtor failed to explicitly raise the defense of "not having acquired new assets" (non ritorno a miglior fortuna) within the ten-day period following the service of the enforcement order, as required by law, making the defense inadmissible when raised later during the opposition proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 320 CPC, Art. 265a cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 75 cpv. 2 LEF, Art. 267 LEF, Art. 253 CPC; Appeal Regarding Inadmissible Defense in Enforcement Opposition: The appellate court upheld the initial ruling and dismissed the appeal because the debtor failed to explicitly raise the defense of "not having acquired new assets" (non ritorno a miglior fortuna) within the ten-day period following the service of the enforcement order, as required by law, making the defense inadmissible when raised later during the opposition proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as a general legal basis alongside others for the ruling dismissing the appeal.
Cited as a general legal basis alongside others for the ruling dismissing the appeal.
Cited as a general legal basis alongside others for the ruling dismissing the appeal.
Cited as a general legal basis alongside others for the ruling dismissing the appeal.
Applied because costs were waived due to the appellant's execution status and the manifest baselessness of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2011.151 · Lugano 29 settembre 2011 CJ/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione (inc. SO.2011.636) promossa con istanza 26 agosto 2011 da
CO 1 contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno promossa da CO 1 per l’importo di fr. 5'346,55 oltre spese;
vista la decisione 12 settembre 2011 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,
preso atto del reclamo
22 settembre 2011 di RE 1;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sia l’istanza di rigetto dell’opposizione, proposta il 26 agosto 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 12 settembre, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), sicché tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 22 settembre, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 13 settembre 2011, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che nella fattispecie il primo giudice ha respinto l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna, formulata dall’escusso solo in sede di osservazioni all’istanza, rilevando come tale eccezione non sia più proponibile nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione se non è stata esplicitamente sollevata al momento della notifica del precetto esecutivo;
che in effetti, l’art. 265a cpv. 1 LEF prevede che l’ufficio d’esecuzione trasmetta al giudice l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna solo se il debitore si è opposto al precetto esecutivo, nel termine di 10 giorni di cui
all’art. 74 cpv. 1 LEF, “contestando di essere ritornato a miglior fortuna” (Jeandin, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 265a);
che per l’art. 75 cpv. 2 LEF la contestazione – tecnicamente l’opposizione – dev’essere esplicita, altrimenti si reputa che l’escusso abbia rinunciato a tale eccezione;
che del resto l’esigenza di formulazione esplicita dell’opposizione per non ritorno a miglio fortuna è espressamente menzionata sul precetto esecutivo medesimo: *“ove il debitore escusso, in base a un attestato di carenza di beni in seguito a fallimento o per un credito che non ha partecipato alla liquidazione (art. 267 LEF), intenda contestare al procedente il diritto di agire nelle vie esecutive sostenendo di non aver acquistato nuovi beni, deve farne dichiarazione esplicita, altrimenti si riterrà che egli abbia rinunciato a tale eccezione”;* che da tale avvertenza risulta anche evidente l’inammissibilità di un’opposizione formulata esplicitamente solo in sede di rigetto dell’opposizione, siccome l’inoltro dell’azione è necessariamente successivo alla scadenza del termine di opposizione;
che l’opposizione non motivata vale invece quale semplice contestazione del credito (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 48 ad § 37; Huber, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 265a; Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 265a);
che nel caso concreto, il reclamante non ha dimostrato di aver eccepito espressamente il non ritorno a miglior fortuna entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo, giacché su tale atto è stata soltanto cerchiata la parola “opposizione”;
che il fatto che il credito posto in esecuzione sia, a detta del reclamante, anteriore al suo fallimento personale è quindi irrilevante, giacché in virtù dell’art. 75 cpv. 2 LEF è presunto aver rinunciato all’eccezione;
che per il resto il reclamante non ha espresso alcuna contestazione per quanto riguarda il titolo di rigetto o il credito posto in esecuzione;
che il reclamo va quindi respinto;
che, vista la situazione esecutiva del reclamante, si prescinde dal prelevare spese processuali, mentre non si assegnano ripetibili all’escutente, alla quale si è rinunciato a chiedere osservazioni, vista la manifesta infondatezza del reclamo (art. 253 CPC);
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– RE 1, __________;
– CO 1, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'346,55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).