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14.2011.149 • TRAC TI 14.2011.149 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Claim Deadline Suspension

Numero d'incarto 14.2011.149
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor based on an unsatisfied payment claim following an executive notice served in November 2009, which the lower court dismissed because the 15-month statutory deadline for filing the bankruptcy application, according to the relevant law, appeared to have passed. The appellate court sustained the creditor's appeal, reasoning that the deadline was suspended from October 2010 until February 2011 due to a lawsuit (an action for definitive rejection of opposition) before the cantonal insurance court, which resulted in a favorable ruling for the creditor, meaning the total time elapsed before the May 2011 bankruptcy filing was within the permissible 15-month period, and thus the matter was remanded for a new ruling on the bankruptcy application.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 174 cpv. 1 primo, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 166 cpv. 1 LEF, Art. 166 cpv. 2 LEF, Art. 83 LEF; Creditor Bankruptcy Claim Deadline Suspension: The appellate court sustained the creditor's appeal, reasoning that the deadline was suspended from October 2010 until February 2011 due to a lawsuit (an action for definitive rejection of opposition) before the cantonal insurance court, which resulted in a favorable ruling for the creditor, meaning the total time elapsed before the May 2011 bankruptcy filing was within the permissible 15-month period, and thus the matter was remanded for a new ruling on the bankruptcy application.

Parole chiave

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credito nel fallimento cessazione dei pagamenti termine di pagamento termine di disdetta momento del deposito termine legale Estinzione del precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 166 LEF

Cited in the final order, as the substantive law governing the deadline for filing the bankruptcy application.

art. 174 LEF

Cited in the final order, as the procedural rule governing the appeal against the lower court's decision.

art. 66 al. 2 LTF

This article is likely referenced implicitly through the cost decision in the dispositive, which states the court fee is charged to the appellant (reclamante). Although the text explicitly cites 'art. 66 al. 2 LTF' in the final ruling's reference section, the actual article for costs in the dispositive is not explicitly numbered as 'Art. 66 al. 2 LTF' but refers to the costs being placed on the appellant ('La tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico della reclamante'). However, since the preamble cites 'art. 166 e 174 LEF' and cost allocation is made in order 2, I include the provisions explicitly cited in the section preceding the pronouncement which governs the decision basis. Based strictly on the final orders (1, 2, 3), only the substance of the ruling is found, but the preamble lists the governing articles.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.149 · Lugano 27 ottobre 2011 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 6 maggio 2011 presentata da

RE 1 __________ patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________ Contro

CO 1 __________

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 15 settembre 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 80.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con atto 7 ottobre 2010 (recte: 2011) ne postula l’annullamento con rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione, protestate le spese;

preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ RE 1, con istanza del 6 maggio 2011, ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 8'630.05 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 7 settembre 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 15 settembre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’istanza di fallimento rilevando che agli atti non è stata

prodotta alcuna decisione che permettesse di verificare la validità del

precetto esecutivo notificato il 24 novembre 2009, atteso che il diritto di chiedere il fallimento si estingue con il decorso di 15 mesi dalla notifica

del precetto esecutivo.

D. Con

il reclamo RE 1 ha prodotto una decisione del 10 febbraio 2011 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, rilevando che questa sentenza è stata emessa

anteriormente alla decisione pretorile impugnata, per cui trattasi di un fatto nuovo ammissibile ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF. Da questa decisione, ha rilevato l’istante, emerge che il termine di 15 mesi per presentare la domanda di fallimento è stato interrotto e il termine rispettato.

Considerato

in diritto:

1.Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo

periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo

il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura

civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC. Le parti possono avvalersi

di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. Secondo l’art. 166 cpv. 1 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.

Tale

diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa fino a quello della sua definizione giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF), ciò che può comprendere sia una procedura di rigetto dell’opposizione, sia una causa di merito (art. 79 rispettivamente art.

83 LEF) (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed., 2010, n. 16 ad art. 166; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed., 2010, n. 23 ad art. 88).

Nel caso in esame il PE n. __________ dell’UE di __________ è stato notificato a CO 1 il

24 novembre 2009 (doc. 3). L’escussa ha interposto opposizione. Nell’ambito di

un’azione promossa davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni RE 1 ha presentato istanza di rigetto definitivo dell’opposizione il 7 ottobre 2010 (doc. 4). Dalla data di notifica del PE a quella dell’inoltro della predetta azione risultano

essere trascorsi 10 mesi e 13 giorni. La decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, mediante la quale la petizione è stata parzialmente accolta e l’opposizione interposta da CO 1 rigettata in via definitiva è stata pronunciata il 10 febbraio 2011. Di conseguenza il termine di 15 mesi previsto

dall’art. 166 cpv. 2 LEF è rimasto sospeso dal 7 ottobre 2010 al 10 febbraio 2011, per ricominciare a decorrere da questa data. Atteso che l’istanza di

fallimento in esame è stata presentata in Pretura il 6 maggio 2011, per questa data sono trascorsi ulteriori 2 mesi e 26 giorni, per un totale di 13 mesi e

9 giorni. Il termine di 15 mesi previsto dall’art. 166 cpv. 2 LEF è stato pertanto rispettato, per cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato.

3. Il reclamo va accolto. L’incarto va rinviato al primo giudice per ristatuire sull’istanza di fallimento. La tassa di giustizia (ridotta) è posta a carico della reclamante, che in prima sede non ha prodotta la necessaria documentazione.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 166 e 174 LEF

pronuncia:

1.Il reclamo è accolto. La sentenza impugnata è annullata e l’incarto è retrocesso al Pretore del Distretto di __________, per statuire di nuovo sull’istanza di fallimento.

2.La tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico della reclamante.

3.Intimazione: - avv. PA 1, __________

- CO 1, c/o __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).