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14.2011.134 • TRAC TI 14.2011.134 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Introduction of New Arguments in Enforcement Challenge

Numero d'incarto 14.2011.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered a challenge to a lower court's decision which had partially rejected an opposition to an enforcement order for CHF 8,250 in outstanding rent payments, based on the lease agreement as a title under enforcement law. The appellant argued that the lower court's decision was based on newly discovered facts and evidence, including alleged forgeries and untrue statements, and requested the admission of new documentation and witness testimony to contest the initial findings regarding the rent debt. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the lower court's application of law or assessment of facts in the prior proceeding, instead relying on entirely new arguments and requests for evidence production which are prohibited in the appeal stage under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 319 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 82 LEF; Appeal Inadmissible Due to Introduction of New Arguments in Enforcement Challenge: The appellant argued that the lower court's decision was based on newly discovered facts and evidence, including alleged forgeries and untrue statements, and requested the admission of new documentation and witness testimony to contest the initial findings regarding the rent debt. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the lower court's application of law or assessment of facts in the prior proceeding, instead relying on entirely new arguments and requests for evidence production which are prohibited in the appeal stage under the relevant procedural code.

Parole chiave

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istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione deposito delle prove censure procedurali nuove allegazioni di diritto impugnabilità di decisioni incidentali nuova domanda Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 cpv. 1 lett. a CPC

Cited in the preamble as part of the legal basis for reviewing the appealability of the decision.

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in the preamble as the basis for determining that new arguments, facts, or evidence are inadmissible in the appeal procedure.

art. 106 cpv.1 CPC

Cited in the preamble as the basis for allocating procedural costs based on the outcome of the decision.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the preamble as the basis for allocating procedural costs based on the outcome of the decision.

art. 48 OTLEF

Cited in the preamble as the basis for allocating procedural costs based on the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.134 · Lugano 28 settembre 2011 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 27 giugno 2011 presentata da

CO 1, __________

patrocinato dall’__________

contro

RE 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 29 settembre 2010 per il pagamento della somma di fr. 8'250.- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________, con sentenza 26 agosto 2011 (SO.2011.375) ha così deciso:

*L’istanza e parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 8'250.- oltre interessi al 5% del 2 giugno 2010.*

*2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 270.-. da anticipare dalla parte stante e le spese esecutive di fr. 70.-, sono poste a carico della parte convenuta , la quale rifonderà a controparte fr. 400.- a titolo di indennità.*

*3. omissis.”*

Decisione impugnata dalla convenuta con reclamo del 10 settembre 2011;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con decisione del 26 agosto 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________,

accogliendo parzialmente l’istanza promossa in data 27 giugno 2011 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria, segnatamente per fr. 8'250.- oltre interessi al 5% dal 23 giugno

2011 e fr. 70.- di spese esecutive, l’opposizione sollevata dalla RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 22/29.9.2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, che la stessa CO 1 aveva fatto spiccare per l’incasso dei canoni di locazione arretrati dovuti dalla convenuta;

che, in estrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto che di fronte al titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF costituito dal contratto di locazione e dall’annesso accordo del 17 marzo 2010 esibito dalla parte istante e firmato (anche) dalla parte convenuta (doc. C), quest’ultima non ha reso verosimile le eccezioni liberatorie ex art. 82 cpv. 2 LEF esposte nel corso dell’udienza di contradditorio del 25 agosto 2011, ovvero che l’ente locato non sarebbe agibile, che la destinazione d’uso effettivo non corrisponderebbe a quella del contratto (ufficio, laboratorio e deposito), che la certificazione R__________ non sarebbe ancora stata rilasciata, che i servizi igienici non sarebbero a norma, che mancherebbe l’acqua, che il riscaldamento non sarebbe stato separato dall’impianto generale (v. verbale di udienza);

che contro tale decisione RE 1 è insorta con reclamo 10 settembre 2011, asserendo che, dopo confronto degli allegati al verbale di udienza con la documentazione in suo possesso, ha constatato, a proposito dei documenti prodotti dalla controparte, che i documenti da F a G1 sono stati redatti a sua insaputa, per cui non era a conoscenza della loro esistenza, che il documento H porta una data falsificata, come rilevabile dalla lettera autentica inviata da CO 1, insieme al suo allegato, datato 20.2.2011, che il documento U è redatto ad arte e contiene numerose dichiarazioni menzognere, che essa sarebbe in grado di contestare (segue la citazione di due esempi);

che, ciò posto, la reclamante chiede che le venga consentita la produzione di ulteriore documentazione al fine di dimostrare le proprie ragioni, che venga verificata l’esistenza dell’impresa generale a cui fa riferimento il documento U nella sua intestazione, che venga sentito come teste __________ T__________, __________, in merito al contenuto dello stesso doc. U, così come per la trattativa intercorsa con la parte istante nella persona del Dr. __________ in merito alla trattativa di locazione/acquisto della parte dell’immobile in questione:

che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC son impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali,

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti,

che, nella fattispecie, la reclamante non fa carico al primo giudice di avere attuato uno dei due titoli di reclamo menzionati, ovvero di avere violato l’art. 82 cpv. 1 LEF nel ritenere la documentazione esibita dalla controparte titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, rispettivamente di avere operato un accertamento dei fatti manifestamente insostenibile nel ritenere, sulla base della documentazione gli atti, che essa non avrebbe reso verosimile le eccezioni liberatorie sollevate nel contesto dell’art. 82 cpv. 2 LEF (in realtà manca ogni confronto con le considerazioni poste dallo stesso giudice a fondamento dell’accoglimento dell’istanza);

che, per contro, la reclamante si propone di sovvertire l’esito illustrato nell’impugnato giudizio - nei confronti del quale, come visto, essa non muove alcun specifica critica - con una serie di nuove argomentazioni, ossia avvalendosi di obiezioni che non aveva sollevato nel corso dell’udienza di contradditorio del 25 agosto 2011 e chiedendo perfino l’ assunzione di nuove prove (facoltà di produzione di ulteriore documentazione e audizione di un testimone);

che, tuttavia, nelle procedura di reclamo l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette né nuove conclusioni, ne l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che, ciò posto, non può che discenderne l’inammissibilità del rimedio, fondato su argomentazioni non proponibili in sede di reclamo;

che gli oneri processuali relativi alla presente decisione seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv.1 CPC);

per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF 1 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le spese con una tassa di giustizia per complessivi fr. 400- sono poste a carico della reclamante.

3. Intimazione a:

- __________;

- __________.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 8'250.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).