Bankruptcy Voids Enforcement Action for Rejection of Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA claimant sought the definitive rejection of a debtor's opposition to an enforcement order for payment of a specific sum, which the lower court had granted. The appellate court accepted the debtor's appeal, finding that the lower court's decision was null because the debtor had been declared bankrupt *before* the enforcement action for rejection of opposition was even initiated and certainly before the lower court ruled. Citing the law, the court reasoned that all ongoing executions against a bankrupt individual cease by right, rendering the initial enforcement proceeding—and consequently the claim to reject the opposition—moot due to a lack of current, protectable interest for the creditor.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto dell'opposizione. Fallimento dell'escusso pendente al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto. Annullamento della sentenza di rigetto. Rifiuto di entrare in materia
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the list of articles used for the final ruling, which supports the finding that the enforcement procedure was extinguished due to the bankruptcy.
Cited in the list of articles used for the final ruling, related to the enforcement procedure for debt collection (rigetto dell’opposizione).
The reasoning states that the lower court should have rejected the claim due to lack of current and protected interest, referencing this procedural ground, which is then applied in the reformulated order 1.
Cited in the list of articles used for the final ruling, concerning the court's duty to examine procedural matters ex officio.
Cited in the list of articles used for the final ruling, which governs the procedure for appeal/reclamo costs.
Cited in the list of articles used for the final ruling, concerning the jurisdiction of the Appellate Court in second instance for enforcement matters.
Cited in the list of articles used for the final ruling, referring to procedural rules related to the specific court.
Cited in the list of articles used for the final ruling, referring to procedural rules related to the specific court.
Cited in the concluding mandatory notice regarding the admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the concluding mandatory notice regarding the admissibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 14.2011.124 · Lugano 19 settembre 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretario: · Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 21 giugno 2011 da
CO 1 contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Vallemaggia notificato l’8 gennaio 2011 per il pagamento di fr. 425.-- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo della Maggia, con decisione del 18 agosto 2011 (inc. __________), ha così deciso:
*“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n° 137992 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Cevio*è respinta in via definitiva per fr. 425.-- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2009 e fr. 30.-- di spese esecutive.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 30.-- di indennità.*
*3. La presente decisione è impugnabile mediante reclamo direttamente alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 10 giorni (art. 319 e seguenti CPC).*
sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 21 agosto 2011 ne chiede la “cancellazione”;
preso atto che l’istante non ha presentato osservazioni;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in virtù dell’art. 48 lett. e n. 1 LOG, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello giudica in seconda istanza gli appelli *e i reclami* nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF);
che contrariamente a quanto indicato nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, competente per statuire sul reclamo è quindi la scrivente Camera e non la Camera civile dei reclami;
che siccome sia l’istanza, promossa il 21 giugno 2011 sia la decisione impugnata, che risale al 21 agosto 2011, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che la via del reclamo è aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art.
309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie il reclamo, interposto il 21 agosto 2011, è quindi tempestivo;
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che in concreto il reclamante fa valere che il proprio fallimento è stato dichiarato il 14 giugno 2011 – ovvero prima della decisione impugnata (del 18 agosto) e addirittura prima dell’inoltro della causa (il 21 giugno 2011) –, e che pertanto “si tratta di un precetto che rientra nella massa fallimentare”;
che giusta l'art. 206 cpv. 1 LEF, tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto, purché non siano già giunte allo stadio della realizzazione (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF);
che sono riservate alcune ipotesi particolari (art. 206 cpv. 1, 2° periodo e cpv. 2 LEF), che non sono realizzate nel caso in esame;
che i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte in virtù di tale disposto diventano privi di oggetto;
che a tale principio sono in particolare anche soggette le istanze di rigetto dell’opposizione proposte contro il fallito (cfr. CEF 22 ottobre 2010 inc. 14.10.92, RtiD I-2011 749 n. 53c; Wohlfart/ Meyer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 8 e 11 ad art. 206; Romy, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 206 e n. 8 ad art. 207), a differenza dell’azione di inesistenza di debito, che rimane invece ancora operante, ancorché sospesa in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF (DTF 118 III 40);
che tuttavia, qualora il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), tranne l’esecuzione in base alla quale è stato decretato il fallimento (DTF 124 III 123, confermata nella STF del 22 settembre 2010, inc. 5a_370/2010);
che sarebbe logico considerare che in tale ipotesi anche le procedure di rigetto dell’opposizione riprendono il loro corso;
che prima di stralciare la causa il giudice del rigetto dovrebbe quindi aspettare la pubblicazione della dichiarazione di fallimento a norma dell’art. 232 LEF, che attesta definitivamente che il fallimento non verrà chiuso per mancanza di attivo (cfr. CEF 15 luglio 2010, inc. 15.10.49);
che la questione può però essere lasciata indecisa nella fattispecie, perché la dichiarazione del fallimento di RE 1 è stata pubblicata già il 24 giugno 2011 (FUC __________, FUSC n. __________), ovvero prima della pronuncia della decisione impugnata (del 18 agosto), la quale va pertanto ritenuta nulla (cfr. DTF 93 III 55, cons. 3; Wohlfart/Meyer, op. cit., n. 14 ad art. 206; Romy, op. cit. n. 7 ad art. 206);
che correttamente il primo giudice avrebbe pertanto dovuto, d’ufficio (art. 60 CPC), rifiutare d’entrare in materia per carenza d’interesse attuale e degno di protezione dell’istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), siccome l’esecuzione, già al momento della promozione dell’istanza, risultava estinta (ancorché in modo condizionale: cfr. art. 230 cpv. 4 LEF) in seguito all’apertura del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF), rinviando il procedente ad eventualmente ripresentare la sua istanza dopo la chiusura del fallimento per mancanza di attivi (con il rilievo che il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF sarebbe stato sospeso nel frattempo per l’effetto dell’art. 230 cpv. 4, 2° periodo LEF);
che il reclamo va pertanto accolto nel senso dei considerandi;
che la tassa di giustizia di prima sede va posta a carico dell’istante, mentre non vanno assegnate ripetibili, peraltro non richieste dal convenuto, siccome nelle sue succinte osservazioni del 26 luglio 2011 egli nemmeno accenna al proprio fallimento;
che la tassa di giustizia di secondo grado va posta a carico della parte soccombente, mentre non si assegnano ripetibili, peraltro non richieste dal reclamante, in considerazione della semplicità della vertenza e del limitato dispendio di tempo necessario alla redazione del reclamo, che non giustifica l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (cfr. Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 387-8 ad B).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80, 206 LEF, 48 LOG, 48 e 61 OTLEF, 60, 95 segg. CPC
pronuncia:
1.Il reclamo è accolto nel senso dei considerandi.
Di conseguenza, la decisione 18 agosto 2001 del Giudice di pace del circolo della Maggia è così riformata:
*“1. L’istanza è inammissibile per carenza d’interesse degno di protezione dell’istante.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 50.-- è posta a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.”*
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico dello CO 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– RE 1, __________;
– CO 1, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 425.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).