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14.2011.11 • TRAC TI 14.2011.11 Generato dall'IA

Recognition of Foreign Insolvency Distribution Plan

Numero d'incarto 14.2011.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The administrator of a foreign extraordinary administration procedure sought recognition in Switzerland of the established passive creditor list and final distribution plan to liquidate assets held by the debtor in Swiss bank accounts. The court reasoned that recognition was warranted because the Swiss secondary insolvency procedure's final ranking was settled, and the foreign plan adequately accounted for Swiss creditors after a public notification period yielded no objections, confirming compliance with Swiss public order principles and ensuring no detrimental discrimination against domestic creditors. Consequently, the court granted the request, authorized the administrator to distribute the Swiss proceeds according to the foreign plan, and ordered the closure of the Swiss part of the concordat procedure.

Regesto Legislator

Ufficiale

Concordato internazionale. Riconoscimento della graduatoria ("stato passivo" e "piano di ripartizione finale") italiana. Chiusura della liquidazione in Svizzera

Parole chiave

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insolvenza riconoscimento di decisioni straniere utile banca pubblica procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento validità del riconoscimento di debito

Disposizioni normative citate

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Art. 175 LDIP
CEF 14.08.116), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera quale procedimento analogo ad un concordato (art. 175 LDIP) l’ammissione di CO 1, __________, alla procedura di amministrazione straordinaria decretata il 2 aprile 2004 dal Ministro italiano delle attività produttive.
Art. 295 cpv. 2 LEF
IS 1 a rappresentare CO 1 in Svizzera nei limiti di cui all’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di
Art. 173 cpv. 1 LDIP
Cresciuta in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).
Art. 173 cpv. 2 LDIP
Competente per riconoscere la graduatoria straniera è lo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), ovvero nel Cantone Ticino, per le istanze anteriori al 1° gennaio 2011, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art.
Art. 513 cpv. 1 CPC-TI
2 LDIP), ovvero nel Cantone Ticino, per le istanze anteriori al 1° gennaio 2011, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC-TI e 404 cpv.
Art. 173 LDIP
13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n.
Art. 306 cpv. 2 LEF
dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera che non sono privilegiate ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 LEF (cfr.
Art. 173 cpv. 3 terzo
CPC-TI – sia soggetta alla previa pubblicazione sul Foglio ufficiale per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 173 e 175 LDIP

These articles are cited as the legal basis for recognizing the foreign liquidation/concordat status and authorizing the foreign administrator.

art. 321, 326 e 330 LEF

These articles concerning concordat procedures are cited as part of the legal basis for the decision, particularly for the closure of the procedure in Swiss territory.

art. 361 ss. e 513 CPC-TI

These articles concerning Cantonal Civil Procedure are cited as part of the legal basis, specifically regarding competence and procedure.

Dispositivo n. 1.1

The decision explicitly recognizes the 'stato passivo' and 'piano di ripartizione finale' as ordered.

Dispositivo n. 1.2

The decision explicitly authorizes the administrator to dispose of the assets in Switzerland based on the recognized foreign plan.

Dispositivo n. 2

The decision explicitly orders the closure of the concordat procedure for Swiss territory.

Dispositivo n. 3

The decision explicitly orders the costs of the procedure to be borne by IS 1.

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.11 · Lugano 8 aprile 2011 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sull’istanza 15 giugno 2010 della massa fallimentare di

IS 1 rappresentata dal suo amministratore dott. __________, __________ a sua volta patrocinato dall’ PA 1 chiedente che lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” depositati nella procedura italiana vengano riconosciuti in Svizzera;

richiamata l’ordinanza presidenziale

28 febbraio 2011;

ritenuto

in fatto:

A. Con decreto 16 dicembre 2008 (inc. CEF 14.08.116), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera quale procedimento analogo ad un concordato (art. 175 LDIP) l’ammissione di CO 1, __________, alla procedura di amministrazione straordinaria decretata il 2 aprile 2004 dal Ministro italiano delle attività produttive. La Camera ha inoltre

abilitato il commissario straordinario dott. IS 1 a rappresentare CO 1 in Svizzera nei limiti di cui all’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di

subdelega sotto la propria responsabilità, invitandolo a chiedere il riconoscimento dello stato di riparto allestito nella procedura italiana prima di procedere alla ripartizione del ricavato dei beni della società situati in Svizzera (dispositivo n. 1.3).

B. Lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” relativi al procedimento in questione sono stati depositati nella procedura italiana e sono esecutivi dal 26 novembre 2004, rispettivamente dal 10 settembre 2010. Nessun creditore iscritto in tali atti risulta domiciliato in Svizzera.

C. Con ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2011 (pubblicata sul FUSC __________, p. __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in Svizzera di indicare se lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” allestiti nella procedura principale in Italia tenesse adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito non è stata interposta nessuna contestazione.

D. Con l’istanza in esame, l’amministratore straordinario chiede il riconoscimento di questi atti in Svizzera, così da poter procedere al riparto del provento dei conti della società presso banche svizzere.

Considerato

in diritto:

1. Cresciuta in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP). Tale principio si applica per analogia in ambito concordatario, fermo restando che la messa a disposizione dell’eccedenza è sostituita con l’autorizzazione data al liquidatore estero di disporne in base allo stato di riparto estero nei casi in cui, come nella fattispecie (cfr. supra ad A), non è stata designata un commissario o un amministratore *ad hoc* per la gestione dei beni della debitrice situati in Svizzera (cfr. CEF 16 dicembre 2008 inc. 14.08.116, cons. 7.2e).

1.1. Competente per riconoscere la graduatoria straniera è lo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), ovvero nel Cantone Ticino, per le istanze anteriori al 1° gennaio 2011, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC-TI e 404 cpv. 1 CPC-CH). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un *nulla osta* del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a disposizione del saldo (rispettivamente sull’autorizzazione a ripartirlo) ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 segg. LDIP), SJ 2002 II 268). In altri termini, questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale.

1.2. La legittimazione del dott. __________, quale amministratore straordinario della procedura principale italiana, è indiscutibile (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi, op. cit., n. 5 ad art. 173).

2. Il riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto

dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera che non sono privilegiate ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 16 dicembre 2008 inc.

14.08.116, cons. 7.2b): questi creditori devono essere sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215-216).

2.1. Occorre quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la quale nel Cantone Ticino si applica(va) la forma della procedura contenziosa di camera di consiglio ex art. 361 segg. CPC-TI – sia soggetta alla previa pubblicazione sul Foglio ufficiale per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7 ad art. 173 LDIP ; S. Marchand, Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C. Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/En­trai­de judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45; Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art.

173 LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (Cometta, op. cit., p. 216 s.).

Nel caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito nell’ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2011.

2.2. Il tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:

– tiene adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati;

– è esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta, op. cit., p. 217);

– è conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto

infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 11

ad art. 173 LDIP; Marchand, op. cit., p. 181 ad 43; Volken, op. cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi, op. cit., n. 7 ad art. 173);

Nel caso di specie, lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” – che dal profilo funzionale corrispondono sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera, rispettivamente allo “stato di riparto” nel concordato con abbandono dell’attivo (art. 321 e 326 LEF) – risultano conformi ai principi fondamentali del diritto svizzero. D’altronde non sembra emergere da tali atti che i falliti avessero creditori con domicilio o sede in Svizzera e nessuno si è opposto al riconoscimento nel termine impartito da questa Camera con la suddetta pubblicazione. La questione dell’esistenza di eventuali discriminazioni è pertanto priva di oggetto.

3. Verificati i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre autorizzare l’amministratore straordinario a disporre del ricavo dei beni di IS 1 situati in Svizzera.

4. Ciò posto, va anche decretata la chiusura della procedura concordataria per quanto riguarda il territorio svizzero e la fine del relativo incarico del dott. __________. Ancorché l’art. 175 LDIP rinvii, ma solo in via di analogia, all’art. 169 cpv.

2 LDIP, non è necessario ordinare la pubblicazione della presente decisione, siccome il diritto interno non prescrive la pubblicazione delle decisioni di chiusura delle procedure di liquidazione dei concordati con abbandono dell’attivo (cfr. art. 330 LEF).

5. La tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a carico di IS 1.

Richiamati gli art. 173 e 175 LDIP; 321, 326 e330 LEF; 361 ss. e 513 CPC-TI pronuncia:

1. L'istanza

15 giugno 2010 è accolta.

1.1. Di

conseguenza sono riconosciuti in Svizzera lo “stato passivo” e il “piano di ripartizione finale” depositati nella procedura di amministrazione

straordinaria relativa a IS 1, __________ .

1.2. Il dott. __________ è autorizzato a disporre del provento dei beni di IS 1 situati in Svizzera al momento dell’apertu­ra della procedura principale italiana in conformità dello “stato passivo” e del “piano di ripartizione finale” di cui al dispositivo n. 1.1.

2. È decretata la chiusura della procedura concordataria per quanto riguarda il territorio svizzero e la fine del relativo incarico del dott. __________.

3. La tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico IS 1.

4. Intimazione all’avv. PA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).