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14.2011.106 • TRAC TI 14.2011.106 Generato dall'IA

Debtor Bankruptcy Annulled Due to Proven Prior Payment

Numero d'incarto 14.2011.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt based on an outstanding debt, but the debtor appealed, providing evidence that the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration through a payment confirmed by the creditor. The appellate court reasoned that under the applicable law, new facts verifiable before the first instance decision can be admitted on appeal, and since the evidence sufficiently proved the prior payment, the appeal was granted, and the bankruptcy declaration was annulled.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 primo, Art. 174 cpv. 1 LEF, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF, art. 72 e segg. LTF; Debtor Bankruptcy Annulled Due to Proven Prior Payment: The appellate court reasoned that under the applicable law, new facts verifiable before the first instance decision can be admitted on appeal, and since the evidence sufficiently proved the prior payment, the appeal was granted, and the bankruptcy declaration was annulled.

Parole chiave

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estinzione del debito annullamento della dichiarazione di fallimento fallimento personale annullamento del contratto procedura di rivendicazione nel fallimento bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

This provision was the main ground cited in the dispositive (Order 1) for annulling the bankruptcy declaration, as the debt had been settled prior to the declaration.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the imposition of court costs in the context of the appeal procedure.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the imposition of court costs in the context of the appeal procedure.

art. 72 e segg. LTF

Cited to specify the applicable articles for filing a further appeal to the Federal Tribunal (although not directly applied in the immediate orders concerning the merits or costs of this specific appeal).

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Testo completo

Incarto n. 14.2011.106 · Lugano 10 agosto 2011 B/fp/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 24 febbraio 2011 presentata da

CO 1 rappr. da: RA 1 contro

RE 1 patrocinato dall’ PA 1

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 13 luglio 2011 (SO.2011.772) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno

di giovedì 14 luglio 2011 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

15 luglio 2011 e integrazione 19 luglio 2011 ne chiede l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 19 luglio 2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'562.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 22 giugno 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 13 luglio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento RE 1 a far tempo da giovedì 14 luglio 2001 alle ore 10.00.

D. Con reclamo 15 luglio 2011 RE 1 sostiene di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta postale del 4 luglio 2011 relativa al versamento di fr. 4'500.-- a favore della RA 1 (doc. D). Con integrazione 19 luglio 2011 il convenuto ha prodotto copia di uno scritto del 18 luglio 2011 dell’istante alla Pretura, con cui la procedente ha confermato l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in esame ed ha chiesto l’annullamento della procedura in corso.

Considerato

in diritto:

1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.

Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2.Il reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art.

174 cpv. 1 LEF.

3.Il reclamo va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate al reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto.

“1. La dichiarazione di fallimento 14 luglio 2011 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, inc. SO.2011.772, nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

III. Intimazione:

- avv. PA 1;

- RA 1,

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).