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14.2010.9 • TRAC TI 14.2010.9 Generato dall'IA

Recognition of Foreign Insolvency Ranking and Transfer of Swiss Estate Balance

Numero d'incarto 14.2010.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The administrator of a main insolvency proceeding initiated abroad sought recognition in Switzerland of the foreign claims ranking (**Insolvenztabelle**) and the transfer of the entire balance of the secondary Swiss insolvency estate. The court granted the request because the foreign ranking was deemed to adequately account for the claims of Swiss-domiciled creditors, was not contrary to Swiss fundamental legal principles, and no objections were raised by interested parties after required official publication; consequently, the court ordered the transfer of the Swiss balance to the foreign administrator after deducting all applicable taxes and costs.

Regesto Legislator

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Art. 128 RFF, Art. 173 cpv. 1 LDIP, Art. 173 cpv. 2 LDIP, Art. 513 cpv. 1 CPC, Art. 173 LDIP, Art. 173 cpv. 3 terzo; Recognition of Foreign Insolvency Ranking and Transfer of Swiss Estate Balance: The court granted the request because the foreign ranking was deemed to adequately account for the claims of Swiss-domiciled creditors, was not contrary to Swiss fundamental legal principles, and no objections were raised by interested parties after required official publication; consequently, the court ordered the transfer of the Swiss balance to the foreign administrator after deducting all applicable taxes and costs.

Parole chiave

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insolvenza storno amministratore dell'eredità utile riconoscimento di decisioni straniere rendita straniera Riconoscimento in Svizzera della graduatoria estera

Disposizioni normative citate

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Art. 128 RFF
PPP 12457 RFD Ascona, realizzato in modo anticipato (ai sensi dell’art. 128 RFF) il 31 gennaio 2005 dietro autorizzazione
Art. 173 cpv. 1 LDIP
Cresciuta in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).
Art. 173 cpv. 2 LDIP
La messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art.
Art. 513 cpv. 1 CPC
2 LDIP), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC).
Art. 173 LDIP
The main ground for granting the application, concerning the recognition of the foreign ranking list and the transfer of the balance.
Art. 173 cpv. 3 terzo
CPC – sia soggetta alla previa pubblicazione sul FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op.
Art. 27 cpv. 1 LDIP
infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op.
Art. 247 LEF
§ 175 dell’*Insolvenzordnung*[InsO] del 5 ottobre 1994 e art. 247 LEF) – risultano conformi ai principi
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 173 LDIP

The main ground for granting the application, concerning the recognition of the foreign ranking list and the transfer of the balance.

Art. 513 CPC

Cited as a procedural basis for the competence of the Appeal Court Chamber regarding the transfer of the balance.

art. 361 ss. CPC

Cited as the procedural basis governing the recognition procedure for the foreign ranking list in the Canton of Ticino.

art. 169 cpv. 2 LDIP

Cited regarding the publication of the decision closing the secondary bankruptcy proceedings, which the execution office is invited to follow.

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Testo completo

Incarto n. 14.2010.9 · Lugano 26 marzo 2010 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario: · Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 febbraio 2010 da

IS 1 D- rappr. dall’ RA 1

chiedente che la graduatoria del fallimento principale *(“Insolvenztabelle”)* dell’11 novembre 2009 venga riconosciuta in Svizzera e l’intero saldo del fallimento svizzero messo a disposizione dell’amministrazione estera;

richiamato il decreto presidenziale 12 febbraio 2010;

ritenuto

in fatto:

A. Con sentenza 18 giugno 2002, l’Amtsgericht __________, Insolvenzgericht, ha dichiarato lo stato di insolvenza della successione fu PI 1, con ultimo domicilio ad __________, nominando amministratore del fallimento l’avv. IS 1, __________.

B. Con sentenza 26 maggio 2003 (inc. CEF 14.02.91), la Camera ha riconosciuto la procedura d’insolvenza aperta in Germania, con effetto sui beni del defunto situati in Svizzera. L'Ufficio dei fallimenti di Lugano, incaricato della liquidazione del fallimento secondario, ha immediatamente

proceduto all’inventario dei beni e, l’11 maggio 2007, ha pubblicato l’apertura del fallimento in via sommaria (FUC 13 giugno 2003 n. 47/2003, p.

4501-2). Il ricavo del fondo mapp. n. PPP 12457 RFD Ascona, realizzato in modo anticipato (ai sensi dell’art. 128 RFF) il 31 gennaio 2005 dietro autorizzazione

16 novembre 2004 di questa Camera (inc. 15.04.126), e i relativi affitti sono poi stati ripartiti tra i titolari di ipoteche legali, la creditrice ipotecaria di I rango, UBS SA, la titolare delle cartelle ipotecarie dal II. al VI. rango, P__________ AG, ora in liquidazione, e S__________, che aveva a suo tempo contestato la graduatoria allestita nella procedura secondaria, secondo il conteggio del

31 agosto 2009 (all. A), fondato sulla transazione 28 maggio 2009 allegata al decreto di stralcio 16 giugno 2009 della Pretura di Locarno-Campagna (inc. AC.2004.3, all. B). Tale transazione prevedeva anche lo stralcio della causa di revocazione (art. 285 segg. LEF) promossa da S__________ nei confronti di P__________ AG presso il Tribunale cantonale di Zugo. L’UEF di Locarno ha inoltre ricavato fr. 17'500.-- della vendita dei mobili di arredamento e incassato, il 16 febbraio 2005, il saldo di un conto del defunto presso __________ di fr. 570'479,25 (la rivendicazione della moglie __________ è stata contestata dall’Ufficio, con decisione rimasta inimpugnata) nonché, il 6 ottobre 2006, un’eccedenza fiscale di fr. 4'887,50. Attualmente il saldo contabile ammonta a fr. 603'559.97.

C. Con l’istanza in esame, l’amministratore del fallimento principale chiede il riconoscimento della graduatoria estera *(“Insolvenztabelle”*, all. C e per quanto concerne le decisioni sulle singole insinuazioni, all. D) e la messa a sua disposizione dell’intero saldo del fallimento svizzero.

D. Con ordinanza presidenziale 12 febbraio 2010 (pubblicata sul FUSC __________, p. __________, e sul FUC __________) è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del fallimento principale in Germania tenesse adeguatamente conto dei loro crediti. Nel termine impartito non è stata interposta nessuna contestazione.

Considerato

in diritto:

1. L’istante chiede sia il riconoscimento della graduatoria *("Insolvenztabelle")* sia la consegna dell’intero saldo del fallimento secondario svizzero.

1.1. Cresciuta in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui risultino pagati integralmente i crediti ivi iscritti, l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).

1.2. La messa a disposizione del saldo presuppone che la graduatoria straniera sia stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC). Anche se gli autori sostengono che non si tratta tecnicamente di una procedura d’exequatur, bensì di una verifica tesa a giungere, se del caso, a un nulla osta del giudice svizzero, dal profilo procedurale gli stessi autori ritengono che nel dispositivo il giudice debba pronunciarsi non solo sulla messa a

disposizione del saldo ma anche sul riconoscimento della graduatoria estera (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand

de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 173 LDIP; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 e 28 ad art. 173; Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 segg. LDIP), SJ 2002 II 268). In altri termini, questa seconda questione ha carattere principale e non solo pregiudiziale. Entrambe le conclusioni dell’istanza in esame sono pertanto ricevibili.

1.3. La legittimazione dell’avv. IS 1, quale amministratore della procedura d’insolvenza principale, è indiscutibile (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 6 ad art. 173 LDIP; Berti/Bürgi, op. cit., n. 5 ad art. 173).

2. Il riconoscimento presuppone che la graduatoria estera tenga adeguatamente conto dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere sentiti e loro va garantito pari trattamento, nei confronti dei creditori omologhi nello Stato del fallimento principale (Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215-216).

2.1. Occorre quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera – per la quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di camera di consiglio ex art. 361 segg. CPC – sia soggetta alla previa pubblicazione sul FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7 ad art. 173 LDIP ; S. Marchand, Exécution de décisions étrangères en matière de faillite, in: C. Leuenberger/J.-A. Guy (éd.) Rechtshilfe und Vollstreckung/Entraide judiciaire et exécution forcée, Berna 2004, p. 182 ad 45; Lembo/Jeanneret, op. cit., p. 268; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art.

173 LDIP). Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (Cometta, op. cit., p. 216 s.).

Nel caso in esame, non sono pervenute contestazioni nel termine impartito nell’ordinanza presidenziale del 12 febbraio 2010.

2.2. Il tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:

– tiene adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati;

– è esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone domiciliate o con sede in Svizzera (Cometta, op. cit., p. 217);

– è conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero; occorre tener conto

infatti della riserva dell'ordine pubblico ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LDIP (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 11

ad art. 173 LDIP; Marchand, op. cit., p. 181 ad 43; Volken, op. cit., n. 26 ad art. 173; Berti/Bürgi, op. cit., n. 7 ad art. 173);

Nel caso di specie, l’*”Insolvenztabelle”* (doc. C) e gli estratti autentici delle singole decisioni (plico doc. D) – che dal profilo funzionale corrispondono

sostanzialmente alla “graduatoria” svizzera (cfr. § 175 dell’*Insolvenzordnung*[InsO] del 5 ottobre 1994 e art. 247 LEF) – risultano conformi ai principi

fondamentali del diritto svizzero. D’altronde, i creditori con domicilio o sede in Svizzera, ovvero __________ e P__________ AG, non risultano essere stati discriminati, anche se l’insinuazione di quest’ultima non è stata ammessa: la legge germanica, come quella svizzera (art. 250 LEF), prevede infatti la possibilità per l’asserito creditore di far constatare giudizialmente la propria pretesa (§§ 179 e 180 InsO). In ogni caso, né P__________ AG, al cui liquidatore l’ordi­nanza 12 febbraio 2010 è stata debitamente notificata il 23 febbraio 2010, né nessun altro si è opposto al riconoscimento nel termine impartito

da questa Camera con la suddetta pubblicazione. Infine, l’*”Insolvenztabelle”*è definitiva, come attestano le menzioni *“festgestellt”* apposte

dall’Amtsgericht __________ su ogni singola decisione (cfr. plico doc. D), in virtù del § 178 InsO.

3. Verificati i presupposti per il riconoscimento della graduatoria estera, occorre ordinare all’UEF __________ il trasferimento all’amministratore estero del saldo contabile nella procedura ancillare svizzera, dopo il pagamento delle tasse e delle spese (cfr. Volken, op. cit., n. 11 ad art. 173; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 173), comprese quelle della presente procedura e quelle derivanti dalla sua esecuzione.

4. La presente decisione non viene pubblicata. L’UEF __________ è tuttavia invitato a chiedere la chiusura del fallimento secondario dopo aver consegnato il saldo all’amministratore estero, producendo i relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la chiusura dei fallimenti secondari e pubblicherà la sua decisione in conformità dell’art. 169 cpv. 2 LDIP.

5. L'istanza è parzialmente accolta.

La tassa e le spese di questa procedura, già anticipate dall’istante, sono a carico delle masse fallimentari.

Richiamati gli art. 173 LDIP; 361 ss. e 513 CPC

pronuncia:

1. L'istanza è accolta.

1.1. Di conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria *(“Insolvenztabelle”)* della procedura d’insolvenza relativa all’PI 1, depositata presso l’__________.

1.2. È ordinata all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, dopo prelevamento di tasse e spese, la trasmissione all’avv. IS 1, del saldo contabile nella procedura di fallimento secondario.

2. L’UEF __________, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come indicato al considerando 4.

3. La tassa di giustizia di fr. 600.--, che include le spese, è posta a carico della Massa fallimentare.

4. Intimazione:

– avv. RA 1, __________;

– lic. iur. __________, liquidatore di P__________, __________;

– Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).