Creditor Bankruptcy Proceedings Over Executive Debts Following Contested Notification of Execution Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for unpaid executive debts, resulting in a lower court declaring the debtor bankrupt, which the debtor appealed alleging non-notification of the underlying execution order, thereby precluding opposition. The appellate court, treating the appeal also as a challenge to the execution office's notification actions, determined that the execution procedure leading to the initial bankruptcy declaration was regular because the debtor had received notice of the bankruptcy decree based on the disputed execution order and failed to challenge it earlier, further supported by proof that the execution order was served on the debtor, leading the court to reject the appeal as manifestly unfounded and consequently re-declare the bankruptcy effective from a new date.
Regesto Legislator
UfficialeAppello contro il decreto di fallimento. Censura circa l'asserita carente notifica del precetto esecutivo trattata quale ricorso ex art. 17 LEF e respinta con sentenza separata dell'autorità di vigilanza. Reiezione dell'appello
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were cited in the reasoning section when discussing the potential imposition of court fees based on the losing party, although the final order waives the fee.
Testo completo
Incarto n. 14.2010.82 · Lugano 18 ottobre 2010 FP/fb La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario: · Jaques
statuendo sulla causa fallimentare dipendente da istanza 24/25 agosto 2010 presentata
da
AO 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
AP 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
Sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 9 giugno 2010 (EF.2010.__________), ha così pronunciato:
“1. E pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da oggi, lunedì 27 settembre, ore 12:00.
2/3/4/5 Omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello del 28 settembre 2010 ne postula l‘annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 1° ottobre 2010, con il quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti del Distretto di __________, AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 15'639.55 oltre interessi e spese esecutive;
che all’udienza d contradditorio del 17 settembre 2010, nessuno è comparso;
che con
sentenza del 27 settembre 2010, il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dallo stesso giorno, ore 12:00;
che con appello del 28 settembre 2010 AP 1 chiede l’annullamento del decreto di fallimento, asserendo che il precetto esecutivo a monte della comminatoria di fallimento e, quindi, all’origine dell’istanza di fallimento proposta dal creditore, non gli è mai stato notificato, ciò che gli ha impedito di fare opposizione al medesimo;
che a seguito di tale doglianza, l’appello è stato trattato anche come ricorso ex art. 17 LEF contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione fallimenti del Distretto di __________ e, meglio, contro la notifica del precetto esecutivo n. __________, ritenuta dall’escusso nulla (cfr. anche art. 173 cpv. 2 con riferimento all’art. 22 cpv. 1 LEF);
che il 1° ottobre 2010 gli atti sono stati pertanto trasmessi dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ per gli incombenti di sua competenza, sfociati nell’apertura da parte di quest’ultimo dell’incarto n. 5/2010 (CEF/VIG 15.2010.112);
che in data odierna, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza ha respinto - con sentenza separata e immediatamente esecutiva (inc. 15.2010.112) - il gravame ex art. 17 LEF dell’escusso, ritenendo infondata l’affermazione, secondo cui nessun precetto esecutivo previo gli sarebbe stato notificato, dato che egli non ha impugnato la comminatoria di fallimento – regolarmente recapitatagli - basata proprio su tale
precetto esecutivo e dato che, del resto, con scritto 5 ottobre 2010 la persona preposta alla notifica del precetto esecutivo in questione ha comunicato
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ di averlo direttamente notificato all’escusso il 16 aprile 2010;
che risultando assodata la regolarità della procedura esecutiva sfociata nella dichiarazione di fallimento del 27 settembre 2010, l’appello non può che essere respinto in quanto manifestamente infondato;
che essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato;
che la tassa di giustizia dovrebbe essere posta a carico dell’appellante, siccome soccombente (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che data la particolarità della fattispecie e della procedura, si rinuncia tuttavia eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano indennità alla parte appellata, cui l’appello non è stato intimato per osservazioni;
richiamata la OTLEF,
pronuncia:
1. L’appello è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da
giovedì
21 ottobre 2010.
2. Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: - avv. PA 2, __________;
- avv. PA 1, __________;
- Pretura del Distretto di __________,
- Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, __________;
- Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ __________;
- Ufficio cantonale del registro di commercio, Lugano,
- Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).