Creditor Bankruptcy Declaration Annulled Due to Flawed Preliminary Notice Service
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for unpaid debt, leading the lower court to declare bankruptcy after the debtor failed to appear at the hearing. The debtor appealed, claiming the preliminary notice of bankruptcy was never properly served, which led the appeal court to also review the execution office's actions; subsequently, the execution office nullified the flawed notice because it was improperly delivered rather than served personally to the representative. The appellate court consequently upheld the appeal and annulled the bankruptcy order, reasoning that under the relevant law, bankruptcy must be rejected if the preliminary notice is nullified by the supervisory authority, and since the creditor did not challenge the execution office's decision to nullify the notice, the initial bankruptcy declaration could not stand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 173 cpv. 2 LEF, art. 172 cpv. 1 n. 1 LEF, art. 72 e segg. LTF; Creditor Bankruptcy Declaration Annulled Due to Flawed Preliminary Notice Service: The debtor appealed, claiming the preliminary notice of bankruptcy was never properly served, which led the appeal court to also review the execution office's actions; subsequently, the execution office nullified the flawed notice because it was improperly delivered rather than served personally to the representative. The appellate court consequently upheld the appeal and annulled the bankruptcy order, reasoning that under the relevant law, bankruptcy must be rejected if the preliminary notice is nullified by the supervisory authority, and since the creditor did not challenge the execution office's decision to nullify the notice, the initial bankruptcy declaration could not stand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for accepting the appeal and annulling the bankruptcy decision due to the prior annulment of the formal notice.
Cited in connection with the appeal being treated as a challenge against the execution office's actions regarding the formal notice.
Cited in the final section as the basis for lodging an appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 14.2010.54 · Lugano 9 agosto 2010 FP/cj/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario: · Jaques
statuendo sulla causa fallimentare dipendente da istanza 19 maggio 2010 presentata da
CO 1 contro
RI 1
Sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera, con sentenza 9 giugno 2010 (EF.2010.77), ha così deciso:
*“1. E’ pronunciato il fallimento di RI 1, __________ a far tempo dal giorno giovedì, 10 giugno 2010 alle ore 10.00.*
*2/3/4 Omissis”.*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da RI 1, che con atto di appello del 21 giugno 2010 ne postula l’annullamento;
rilevato che con decreto presidenziale 30 giugno 2020 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. 260011
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, la CO 1 ha chiesto il fallimento di RI 1 per il mancato pagamento di fr. 23'299.60 oltre accessori;
che all’udienza di contradditorio del 4 giugno 2010 nessuno è comparso;
che con sentenza del 9 giugno 2010 il
Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo da giovedì 10 giugno 2010 alle ore 10.00;
che con appello 21 giugno 2010 RI 1 chiede l’annullamento, rispettivamente la revoca del fallimento, asserendo che la comminatoria di fallimento a monte dell’istanza di fallimento presentata dalla creditrice non le è mai stata notificata;
che a seguito di tale doglianza, l’appello è stato trattato anche come ricorso ex art. 17 LEF contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, e meglio, contro la notifica della comminatori di fallimento all’escussa (cfr. anche art.
173 cpv. 2 LEF);
che il 5 luglio 2010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, stabilito che l’atto esecutivo in rassegna è stato messo nella cassetta delle lettere del socio gerente della società da parte del funzionario preposto alle notifiche di polizia del Comune di __________, anziché essere notificato personalmente al rappresentante dell’escussa, ha annullato la comminatoria di fallimento, proponendosi di rinotificarla in modo conforme agli art. 64 segg. LEF;
che tale decisione non essendo stata impugnata dalla creditrice, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza, ha quindi stralciato dai ruoli il gravame in quanto divenuto privo di oggetto (inc. 15.2010.78),
che secondo l’art. 172 cpv. 1 n. 1 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando la comminatoria di fallimento sia stata annullata dall’autorità di vigilanza;
che dato quanto precede l’appello va pertanto accolto senza ulteriori formalità, ossia senza essere trasmesso per osservazioni alla procedente (che, come visto, non ha impugnato la decisione di riconsiderazione dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera), nel senso di annullare la sentenza con la quale il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato il fallimento nei confronti dell’appellante;
che non potendo le parti essere ritenute responsabili per il difetto di notifica della comminatoria di fallimento sulla quale la procedente ha, in buona fede, fondato la domanda di fallimento, si prescinde dal prelevare, per entrambi le sedi e per le incombenze dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, spese e tasse di giustizia in relazione al presente procedimento, e dall’assegnare indennità;
richiamati gli art. 172 cpv. 1 n. 1 e 173 cpv. 2 LEF,
pronuncia:
1.L’appello è accolto. Di conseguenza la sentenza 9 giugno 2010 del Pretore del Distretto di Riviera, con la quale è stato pronunciato il fallimento nei confronti di RI 1, è annullata.
2. Per il presente procedimento non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione a:
- ____________________;
- __________;
- __________ - __________
- __________,
- __________ - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).