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14.2010.106 • TRAC TI 14.2010.106 Generato dall'IA

Appeal Against Advance Court Fees in Execution Proceeding Inadmissible Due to Untimely Filing

Numero d'incarto 14.2010.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant contested the requirement to advance court fees related to a first-instance decision that provisionally rejected the opposition to an execution notice seeking payment of CHF 8,080, arguing the fees should be shared or paid by the opposing party against whom recovery was uncertain. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed on November 22, long after the ten-day deadline expired on September 30, as the first-instance decision was served on September 20, and further reasoned that the appellant was correctly required to advance the fees, despite the opposing party being ultimately liable for the costs and ordered to pay an indemnity, as the advance payment was mandated by law.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 49 cpv. 2 OTLEF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, art. 113 e segg. LTF; Appeal Against Advance Court Fees in Execution Proceeding Inadmissible Due to Untimely Filing: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed on November 22, long after the ten-day deadline expired on September 30, as the first-instance decision was served on September 20, and further reasoned that the appellant was correctly required to advance the fees, despite the opposing party being ultimately liable for the costs and ordered to pay an indemnity, as the advance payment was mandated by law.

Parole chiave

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anticipo delle spese deposito tardivo anticipo tardivo pagamento delle spese utile recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 cpv. 1 LALEF

This article sets the deadline that was violated, leading to the appeal being declared inadmissible (although the article itself is cited in the reasoning, the resulting declaration in order 1 relies on the breach of this rule).

art. 49 cpv. 2 OTLEF

This article concerning the obligation to advance costs (tassa di giustizia) was cited in the reasoning justifying why the appellant had to pay the advance, even though the appeal's primary outcome (inadmissibility) relies on procedural timing.

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the post-judgment information regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal on grounds of fundamental importance.

art. 113 e segg. LTF

Cited in the post-judgment information regarding the possibility of lodging a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2010.106 · Lugano 26 novembre 2010 FP/ls/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 6 agosto 2010 di

__________

AP 1

rappresentate da AP 1

contro

AO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 4 agosto 2010, per il pagamento di fr. 8'080.- oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore __________, con

sentenza del 17 settembre 2010 (EF.2010.325), ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via provvisoria.*

*2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 270.-, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive in fr. 70.-, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.*

*3. omissis”*

Sentenza impugnata da AP 1 con atto del 22 novembre 2010, con cui contesta l’addebito della tassa di giustizia di fr. 270.- fattale recapitare il 15 novembre 2010 dalla Pretura;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con sentenza del 17 settembre 2010 il Pretore __________ in accoglimento dell’istanza 6 agosto 2010 di __________ e AP 1, __________, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da AO 1 al precetto esecutivo n. __________, fattogli notificare in data 4 agosto 2010 dall’UEF __________ per il pagamento di fr. 8'080.- oltre interessi e spese;

che per quanto riguarda gli oneri processuali il Pretore ha stabilito che le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 270.-, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 70.-, sono poste a carico della parte convenuta (AO 1), con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte (alle istanti) fr. 100.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2 della sentenza);

che con scritto del 22 novembre 2010 AP 1, istante e rappresentante delle istanti, ha comunicato al Pretore di non condividere la fattura fattale pervenire il 15 novembre 2010 dalla Pretura per l’incasso della tassa di giustizia di fr. 270.- relativa alla sentenza 17 settembre 2010;

che, in estrema sintesi, essa ha obiettato che tale onere deve essere suddiviso in parti eque tra i convenuti, concordando quindi di versare la propria quota parte alla Pretura, mentre che la parte che spetta al debitore (AO 1), “se la deve pagare lui stesso”;

che del resto, ha proseguito AP 1, sarebbe un’illusione credere che il convenuto rifonderà una indennità per le spese giuridiche, visto che in fin dei conti è stato lui a sollevare opposizione al precetto esecutivo, per tacere del rischio di dovere avviare una nuova procedura esecutiva nei confronti del soggetto per l’incasso del credito;

che la Pretura __________, considerando tale scritto come ricorso/appello, lo ha trasmesso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per competenza, dandone comunicazione alla controparte;

che l’atto non è stato intimato al convenuto per osservazioni, risultando il medesimo – qualora lo si volesse considerare come un’impugnativa del dispositivo n. 2 della sentenza pretorile, come supposto dal Pretore - irricevibile e, in ogni modo, infondato anche nel merito;

che, secondo l’art. 22 cpv. 1 LALEF, il termine per l’appellazione e per il ricorso in cassazione contro una sentenza di rigetto dell’opposizione è di dieci giorni, ridotto a cinque in materia cambiaria;

che dagli accertamenti eseguiti da questa Camera (Track & Trace) risulta che la sentenza di primo grado, intimata alle parti il 17 settembre 2010, è stata notificata a AP 1, rappresentante delle istanti, il 20 settembre 2010;

che essendo il termine per ricorrere venuto così a scadere il 30 settembre 2010, la contestazione sollevata il 22 novembre 2010 è manifestamente tardiva e, perciò, irricevibile;

che, in ogni modo, le obiezioni sollevate dall’insorgente sono con ogni evidenza conseguenti a un malinteso, dal momento che la tassa di giustizia di fr. 270.- è stata interamente posta a carico del convenuto, senza addebitare alcunché alle istanti, alle quali è stata perfino riconosciuta una indennità di fr. 100.-;

che la tassa di giustizia di fr. 270.- di cui alla fattura 15 novembre 2010 è stata richiesta alla rappresentante delle istanti non perché la stessa è stata caricata, in parte, a loro (v. dispositivo n. 2), ma perché esse erano tenute ad anticiparla in base al diritto federale (cfr. art. 49 cpv. 2 OTLEF);

che alle istanti rimane evidentemente aperto il diritto di rivalersi nei confronti del convenuto per il recupero sia della somma di fr. 270.- (oggetto della richiesta di anticipo del 15 novembre), sia delle spese esecutive di fr. 70.-, come pure per l’incasso dell’indennità di fr. 100.-, ritenuto che le paventate presumibili difficoltà di riscossione non giustificano di esentare le istanti dall’anticipare la somma di fr. 270.- stabilita dal primo giudice nel dispositivo n. 2 della sentenza;

che, pertanto, il rimedio non solo è irricevible in quanto tardivo, ma è pure destituito di fondamento;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente;

che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la ricorrente non è assistita da un avvocato, si rinuncia eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano indennità alla controparte, cui l’impugnativa non è stata intimata per osservazioni;

per questi motivi,

pronuncia:

1. L’appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- AP 1;

- AO 1.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 8'080.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).