Execution Proceeding: Void Judgment for Lack of Reasoning in Provisional Rejection of Opposition to Payment Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an execution proceeding where a creditor sought provisional rejection of an opposition to a payment order arising from a vehicle leasing contract and a related guarantee, the first instance court partially granted the request, awarding CHF 13,363.30 but referencing non-existent grounds for its partial ruling. The appellate court upheld the appeal, finding the first instance decision void due to a complete lack of reasoning regarding the accepted and rejected portions of the debt, violating mandatory formal requirements for judicial decisions, and consequently annulled the judgment, remanding the matter to the lower court for a new decision that properly explains the factual and legal basis for its determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 285 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 142 CPC; Execution Proceeding: Void Judgment for Lack of Reasoning in Provisional Rejection of Opposition to Payment Order: The appellate court upheld the appeal, finding the first instance decision void due to a complete lack of reasoning regarding the accepted and rejected portions of the debt, violating mandatory formal requirements for judicial decisions, and consequently annulled the judgment, remanding the matter to the lower court for a new decision that properly explains the factual and legal basis for its determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for annulling the lower court's decision because it was issued without reasoning, making it null.
Cited as the general requirement for the reasoning in judgments, which was violated by the lower court's decision.
Testo completo
Incarto n. 14.2009.94 · Lugano 11 dicembre 2009 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 agosto 2009 da
AP 1 contro
AO 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10 luglio 2009 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza
27 ottobre 2009 (EF.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 13'363.30 oltre interessi come al PE.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che
con atto 5 novembre 2009 ne eccepisce la carente motivazione;
preso atto che la parte appellata non ha ritirato l’invio raccomandato contenente
l’atto di appello e che essa non ha pertanto presentato osservazioni all’appello;
ritenuto
In fatto:
che con
PE n. __________ del 10 luglio 2009 dell’UE di __________ la AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 40'205.95 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2009, indicando
quale titolo di credito: “contratto leasing n.472557, fattura finale del 17.03.2009”;
che interposta tempestiva opposizione dall’escusso, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio;
che la procedente fonda la sua pretesa su un contratto leasing relativo ad un veicolo R__________ R__________, concluso il 4 gennaio 2006 con la W__________ S__________ F__________ SA (doc. A), per il quale il convenuto ha sottoscritto lo stesso giorno un atto di fideiussione solidale (doc. B);
che in seguito alla disdetta del contratto di leasing, l’istante con l’esecuzione in oggetto pretende dall’escusso il pagamento di fr. 40'205.95 come a conteggio finale (doc. I);
che all’udienza di contraddittorio del 27 ottobre 2009 nessuno è comparso;
che con sentenza 27 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha ritenuto la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ed ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 13'363.30 oltre interessi come a PE, rinviando per la motivazione ai considerandi;
che con l’appello l’istante rimprovera al Pretore di avere accolto l’istanza limitatamente a fr. 13'363.30 senza fornire una motivazione chiara, né un calcolo preciso, per cui la sentenza si rivela incomprensibile;
considerato
In diritto:
che per l’art.
285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
che, invero, senza disattendere i requisiti minimi di motivazione discendenti dal
diritto federale, il giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull’esito del giudizio;
che, al riguardo, il destinatario della sentenza deve poter capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e l’autorità di ricorso deve essere in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo);
che in concreto il Pretore, accogliendo l’istanza limitatamente a fr. 13'363.30 oltre interessi come a PE, con rinvio, in merito al parziale accoglimento dell’istanza, ai considerandi, che non figurano tuttavia nella sentenza, ha emanato una decisione priva di motivazione - e pertanto nulla (art. 142 CPC) - per quel che riguarda l’importo riconosciuto rispettivamente non riconosciuto (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 4 ad art. 285);
che pertanto l’appello va accolto, con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice perché spieghi i motivi che sorreggono la sua decisione;
che a dipendenza dell’esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 142 e 285 cpv. 2 lett. e CPC
pronuncia:
1.L’appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2.Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
3.Intimazione: - AP 1, __________ - AO 1, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 40'205.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).