Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2009.77 • TRAC TI 14.2009.77 Generato dall'IA

Debtor Bankruptcy Annulled Due to Pre-Ruling Payment Settlement

Numero d'incarto 14.2009.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request for an outstanding debt of CHF 6,273.70, even though the debtor had paid the debt in full before the bankruptcy ruling was issued and the creditor had notified the court of the payment and requested cancellation of the petition. The appellate court, exercising its authority to review new facts arising before the first instance decision, found the submitted payment receipt and creditor's correspondence sufficient proof that the execution was settled prior to the bankruptcy declaration, leading to the annulment of the bankruptcy order pursuant to the relevant enforcement law article.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 174 LEF; Debtor Bankruptcy Annulled Due to Pre-Ruling Payment Settlement: The appellate court, exercising its authority to review new facts arising before the first instance decision, found the submitted payment receipt and creditor's correspondence sufficient proof that the execution was settled prior to the bankruptcy declaration, leading to the annulment of the bankruptcy order pursuant to the relevant enforcement law article.

Parole chiave

Generato dall'IA
estinzione del debito domanda di fallimento annullamento del contratto decisione d'esecuzione domanda d'esecuzione prova di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 LEF

This provision was cited in the final order (I.1) as the ground for accepting the appeal and annulling the bankruptcy declaration.

art. 49 OTLEF

This procedural rule was cited when deciding to place the court fee for the first instance on the appellant (in the unnumbered section preceding the final orders).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2009.77 · Lugano 30 settembre 2009 FP/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 25 maggio 2009 presentata da

AO 1 contro

AP 1 __________

Sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 settembre 2009 (EF. 2009.1432) ha così pronunciato:

*“1. E’ pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì, 3 settembre 2009 alle ore 10.00.*

*2. Sono ordinate le comunicazioni e le pubblicazioni di rito.*

*3. La tassa di giustizia di fr. 80.-, già anticipata, e le spese, pure già anticipate dall’istante, nella misura di un acconto di fr. 720.- sono a carico della massa fallimentare.*

*4. omissis”.*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1, che con atto di appello del 7/9 settembre 2009 ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale dell’11 settembre 2009, con il quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano la AO 1 Impresa di costruzioni ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 6’273.70 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio dell’8 luglio 2009 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza del 2 settembre 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 3 settembre 2009 alle ore 10.00.

D. Con appello del 7/9 settembre 2009 AP 1 chiede l’annullamento del decreto di fallimento, asserendo tra l’altro di avere in data 29 agosto 2009 saldato l’importo posto in esecuzione, come risulta dalla ricevuta – annessa all’appello - rilasciata lo stesso giorno dalla creditrice. Tanto che quest’ultima, con scritto 29 agosto 2009, pure annesso all’appello, avrebbe comunicato alla Pretura tale circostanza, chiedendo l’annullamento della richiesta di fallimento e il rimborso dell’anticipo spese di fr. 800.—. Purtroppo, essa rileva, vi deve essere stato al riguardo un disguido.

E. Chiamata a esprimersi, la AO 1 costruzioni è rimasta silente.

In diritto:

1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto. A sostengo del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti – il cui contenuto, come tale (avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione prima della pronuncia del fallimento), non è stato messo in discussione dalla creditrice, che non ha presentato osservazioni all’appello - costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento pronunciato nei confronti di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

3. L’appello va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49 OTLEF), come del resto da essa stessa richiesto.

Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF e la OTLEF

pronuncia:

I. L’appello è accolto.

*“l. La dichiarazione di fallimento 2 settembre 2009 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. EF.2009.1432, nei confronti di __________, __________,è annullata*

*2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.-, già anticipata, è posta a carico di AP 1.*

*3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.*

II. La tassa di giustizia di fr. 120.- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta suo carico.

III. Intimazione a:

- __________;

- __________;

- __________

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del registro di commercio, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorno dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).