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14.2009.58 • TRAC TI 14.2009.58 Generato dall'IA

Appellant Withdraws Appeal of Bankruptcy Liquidation Suspension After Provisional Denial

Numero d'incarto 14.2009.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a decision that suspended bankruptcy liquidation due to a lack of assets, seeking the right to continue existing revocation actions as a creditor evidenced by a certificate of insufficient assets, while also requesting legal aid. The court noted the appellant had already initiated the revocation actions, which placed them in a favorable position compared to other creditors, and provisionally denied suspensive effect to the appeal due to weak prospects of success and concerns about timeliness. Consequently, the appellant withdrew the appeal, leading the court to strike the case from the roll; the court reasoned that a withdrawal renders the initiating party liable for costs, rejecting the request for waiver of fees because the prior application for legal aid had already been denied based on the appeal's lack of a favorable outcome, thus imposing the standard appeal fee on the appellant without awarding indemnities as the appeal was withdrawn before service.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 25 LALEF, Art. 14 cpv. 1 Lag, Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF, art. 61 cpv. 1 OTLEF; Appellant Withdraws Appeal of Bankruptcy Liquidation Suspension After Provisional Denial: The court noted the appellant had already initiated the revocation actions, which placed them in a favorable position compared to other creditors, and provisionally denied suspensive effect to the appeal due to weak prospects of success and concerns about timeliness. Consequently, the appellant withdrew the appeal, leading the court to strike the case from the roll; the court reasoned that a withdrawal renders the initiating party liable for costs, rejecting the request for waiver of fees because the prior application for legal aid had already been denied based on the appeal's lack of a favorable outcome, thus imposing the standard appeal fee on the appellant without awarding indemnities as the appeal was withdrawn before service.

Parole chiave

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liquidazione del fallimento revoca del gratuito patrocinio spese legali sospensione provvisionale rinuncia al diritto ammortamento di titoli di credito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF

Cited as the basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 21 LTG

Cited to determine the proportion of the court fee payable upon withdrawal.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as a relevant procedural provision regarding the costs and fees framework, used in conjunction with the final ruling on costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2009.58 · Lugano 7 luglio 2009LS/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 maggio 2009 da

PI 1, __________

tendente alla sospensione per mancanza di attivo della liquidazione in via di fallimento della

CO 1, con ultimo domicilio __________

istanza accolta dal Pretore __________ (inc. EF.2009.1277), con decreto 12 maggio 2009, ponendo le spese a carico della massa;

decreto che

RI 1 (patrocinato dall' PA 1 )

ha dedotto in appello il 15 giugno 2009 postulando -previa concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrociniola modifica nel senso che gli sia riconosciuto il diritto, quale creditore a beneficio di un attestato di carenza di beni, di continuare ad esercitare le pretese revocatorie di cui alle procedure giudiziarie relative alla citata eredità giacente e già pendenti davanti alla Pretura __________, e quindi sia nel frattempo sospesa la procedura di liquidazione riservata la possibilità, anticipandone le spese, di chiederne la continuazione a dipendenza dell'esito di quelle vertenze;

richiamato il decreto presidenziale 18 giugno 2009 con cui, evidenziate perplessità circa tempestività e interesse a ricorrere, e rilevato come di fatto le azioni revocatorie che l'appellante stava già portando avanti lo ponessero in una posizione migliore rispetto a quella degli altri creditori e che, a prima vista, il gravame aveva scarse probabilità di accoglimento, all'appello non è stato concesso effetto sospensivo;

preso atto che l'appello non è stato intimato;

ritenuto che, alla luce di tutto ciò, con scritto 1° luglio 2009 RI 1, tramite il suo legale, ha comunicato di ritirare l'appello 15 giugno 2009, chiedendo che tenuto conto della particolarità e della complessità della fattispecie e della sua situazione indigente, si prescinda dal prelievo di tasse e spese;

atteso che in caso di desistenza la lite va stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF);

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che in concreto non è il caso;

posto come, l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, è già stata respinta contestualmente al decreto presidenziale del 18 giugno 2009 (dispositivo n. 2), per carenza di esito favorevole dell'appello (art. 14 cpv. 1 Lag);

ricordato che, in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG), mentre non si giustifica l'assegnazione di indennità l'appello non essendo stato intimato;

richiamati gli art. 53 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).