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14.2009.57 • TRAC TI 14.2009.57 Generato dall'IA

Creditor Appeal Timeliness in Enforcement Proceedings for Municipal Tax Debt

Numero d'incarto 14.2009.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the definitive rejection of a debtor's opposition to an enforcement order for a municipal tax debt of approximately 12,500 Swiss Francs, after the lower court dismissed the creditor's request, finding that the submitted documents did not constitute an enforceable title without proper certification of finality and notification proofs. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed past the ten-day statutory deadline for appealing a summary decision rejecting opposition, rejecting the appellant's explanation for the delay—the departure of a relevant administrative employee—as insufficient justification to warrant reinstatement of the lapsed deadline, particularly given that an appeal remedy is generally excluded in summary opposition rejection proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 306 cpv. 1 CPC, Art. 340 cpv. 1 lett. d CPC, Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 137 CPC, Art. 25 LALEF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; Creditor Appeal Timeliness in Enforcement Proceedings for Municipal Tax Debt: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed past the ten-day statutory deadline for appealing a summary decision rejecting opposition, rejecting the appellant's explanation for the delay—the departure of a relevant administrative employee—as insufficient justification to warrant reinstatement of the lapsed deadline, particularly given that an appeal remedy is generally excluded in summary opposition rejection proceedings.

Parole chiave

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esecuzione per debiti debito fiscale decisioni incidentali termine legale opposizione decisione esecutiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC su rinvio dell’art. art. 25 LALEF

The court applied this procedural rule, referencing it before pronouncing the final order, to declare the appeal inadmissible.

art. 25 LALEF

This provision is referenced by the court alongside Art. 313 bis CPC as the basis for the judgment concerning the appeal in summary execution procedure.

art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section as the basis for charging court fees to the appellant following the inadmissibility ruling, although these specific articles are referenced immediately before the final orders.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section as the basis for charging court fees to the appellant following the inadmissibility ruling, although these specific articles are referenced immediately before the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 14.2009.57 · Lugano 23 giugno 2009 FP/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser ed Ermotti

segretaria: · Martinelli Baur, vicencelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 febbraio 2009 dal

AP 1, __________(rappresentato dal suo RA 2) Contro

AO 1, __________(rappresentato dalla RA 1, __________)

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, notificato il 24 ottobre 2008, per il pagamento di fr. 12'497.55 oltre interessi e spese esecutive;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 29 aprile 2009 (EF.2009.__________) ha così deciso:

*“1. L’istanza è respinta.*

2. La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di indennità.*

3.*omissis”.*

Sentenza impugnata dalla parte istante, con richiesta di riesame (*recte:* appello) del 10 giugno 2009, con la quale chiede l’accoglimento dell’istanza, con addebito della tassa di giustizia e di indennità alla parte convenuta;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con istanza del 19 febbraio 2009 il AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________ il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, intimatole il 24 ottobre 2008 per il pagamento di fr. 12'497.55 oltre interessi e spese esecutive a titolo di imposta comunale 2005, interessi aggiornati fino al

30 luglio 2008 e tassa di diffida;

che con sentenza del 29 aprile 2009, intimata lo stesso giorno, il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dall’escutente – il conguaglio, il richiamo e la diffida di pagamento per l’imposta comunale 2005 - non costituisce titolo esecutivo ai sensi della giurisprudenza in difetto dell’attestazione di crescita in giudicato delle decisioni a supporto della domanda, come pure in difetto della prova della loro regolare notifica al contribuente nonché dell’attestazione di iscrizione nei ruoli di imposta per il periodo determinante;

che in data 10 giugno 2009 il AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________, di riesaminare la citata sentenza, asserendo che nel corso degli ultimi mesi, al servizio finanziario del comune è venuta meno la persona che potesse seguire le pratiche esecutive in corso a causa del suo repentino licenziamento e soggiungendo che nella disamina di casi simili alla presente fattispecie, è stata rivelata una incongruenza, nel senso che in un precedente caso sfociato con sentenza pretorile del 24 febbraio 2009 (EF.2008.__________) è stato statuito in modo diametralmente opposto, ovvero è stato accordato il rigetto definitivo dell’opposizione, benché la documentazione prodotta dalla parte istante fosse di fatto la medesima di quella allegata alla presente istanza;

che secondo l’istante, sarebbero pertanto soddisfatte le condizioni per stralciare la sentenza di primo grado e, quindi, per accogliere l’istanza di rigetto dell’opposizione,

che ritenendo che la parte istante intende impugnare la sua decisione, il 15 giugno 2009 la Pretura del Distretto di __________ ha trasmesso la richiesta di riesame alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per competenza;

che l’allegato in rassegna non viene intimato alla parte convenuta per osservazioni;

che trattandosi nella fattispecie di una sentenza di rigetto (definitivo) dell’opposizione emanata in procedura sommaria appellabile, entra in considerazione, come rimedio di diritto contro la stessa, l’appello alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, da proporre entro il termine di 10 giorni dalla sua intimazione (art. 306 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF);

che l’impugnativa è però stata presentata dall’istante soltanto il 10 giugno 2009, ossia ben oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata conseguente all’intimazione del 29 aprile 2009 (del resto l’istante non pretende che la sentenza di primo grado, magari per un disguido, gli sia stata notificata soltanto nell’imminenza della presentazione del ricorso);

che proposto tardivamente l’appello va pertanto dichiarato inammissibile, senza ulteriore formalità;

che a un giudizio di inammissibilità l’impugnativa sarebbe destinata anche nel caso in cui essa fosse da intendere come domanda di revisione, nella forma dell’appello, ai sensi degli art. 340 e 341 cpv. 1 CPC, con riferimento in particolare al titolo di revisione di cui all’art. 340 cpv. 1 lett. d CPC, giacché un rimedio del genere è escluso in materia di procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 340, N 6), per tacere del fatto che la domanda avrebbe dovuto essere proposta in ogni modo entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, il che non è il caso;

che, infine, non entra nemmeno in considerazione l’eventualità di una restituzione in intero del termine ricorsuale di cui all’art. 22 cpv. 1 LALEF (accenno nell’appello al fatto che la persona in grado di seguire la pratica è stata licenziata), anzitutto poiché l’art. 137 CPC (che regola l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini previsti dal diritto cantonale) non trova applicazione nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 N 5; CEF, sentenza del 21 febbraio 2008, inc. n. 14.2007.97), e, in ogni modo, poiché il motivo addotto dall’istante per giustificare la sua passività di fronte alla sentenza impugnata non soddisfa minimamente le rigorose condizioni richieste per l’applicazione della citata norma;

che ne consegue l’inammissibilità del rimedio, con addebito della tassa di giustizia all’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313 bis CPC su rinvio dell’art. art. 25 LALEF

e richiamata la OTLEF

Pronuncia:

1. L’appello è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

- AP 1, __________;

- AO 1, __________ (per il tramite di RA 1, __________)..

Comunicazione alla Pretura di Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 12'497.55, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).