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14.2008.92 • TRAC TI 14.2008.92 Generato dall'IA

Creditor's Summary Proceeding to Reject Objection to Enforcement Order

Numero d'incarto 14.2008.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated summary proceedings to provisionally reject an opponent's objection to an enforcement order seeking payment based on a debt arising from a loan, where the lower court partially granted the request based on the creditor's reduced claim presented at the hearing. The Appellate Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's grounds for appeal—claiming partial debt extinguishment through payments and requesting a new hearing due to health issues and procedural confusion—were inadmissible because such new factual allegations and documentation are generally prohibited in this appellate procedure, and the appellant failed to diligently seek clarification regarding the initial hearing despite explicit warnings in the summons.

Regesto Legislator

Ufficiale

Appello contro una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Procedura in contraddittorio. Comparizione delle parti. Nova in appello sono irricevibili

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo procedura esecutiva opposizione ordine di pagamento decisione parziale questioni processuali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 82 LEF

Cited as a legal basis for the decision regarding the provisional rejection of opposition to enforcement.

art. 20 LALEF

Cited as a legal basis for the decision regarding the provisional rejection of opposition to enforcement, relating to procedural matters in summary execution proceedings.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as a legal basis for the decision regarding costs, specifically for the court fee.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

Cited as a legal basis for the decision regarding costs, specifically concerning the non-assignment of indemnities because the appeal was not served.

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Testo completo

Incarto n. 14.2008.92 · Lugano 3 novembre 2008 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 giugno 2008 da

(patrocinato dall’avv. PA 1i, Lugano) contro

AP 1, Lugano

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________ notificato in data 26 maggio 2008 per il pagamento di fr. 45'588.30 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta

e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato pre*cetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 24'800.- oltre

interessi al 5% dal 31.5.2003.

*2. La tassa di giustizia di fr. 250.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico a* *della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.- a titolo di-* *indennità.*

*3. omissis”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto del 26 settembre 2008 chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore affinché citi le parti a una nuova udienza;

esaminati atti e documenti,

Ritenuto

in fatto:

A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di __________ AO 1 ha escusso AP

1 per la somma capitale di fr. 45'588.- oltre accessori. Quale titolo di credito ha indicato: “Riconoscimento di debito corrispondente a Euro 28’996.50 (al cambio 1 Euro= 1.5722 Fr. del 28.03.2008)”. Interposta opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. L’istante, in estrema sintesi, fonda la propria domanda sul prestito di € 15'000.- accordato all’escusso in data 27 febbraio 2003 a __________ e, segnatamente, sull’impegno da questi assunto di restituire la somma ricevuta entro il 31 maggio 2003, ritenuto che il compenso pattuito sarà di € 500.- (act. B) e sulle infruttuose diffide inviate al mutuatario dal suo legale (act. C e D).

C. All’udienza di discussione, alla quale la parte convenuta non è comparsa benché regolarmente citata, il procedente ha ridotto la propria pretesa a € 15'500.- , oltre interessi al 5% dal 31.5.2003, correggendo la somma indicata nel precetto e nell’istanza di rigetto (pag. 2), ove aveva preteso di avere diritto a interessi pari al 13,33% tenuto conto del fatto che il mutuatario aveva riconosciuto per la durata del mutuo (tre mesi) un compenso di € 500.- .

D. Con sentenza del 12 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto l’istanza nei limiti ridotti proposti dal precedente, ossia per fr. 24'800.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2003.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava AP 1, rimproverando al primo giudice di non avere computato i pagamenti parziali ricevuti dal creditorie sia mediante pagamenti in contanti, sia con la consegna di merce, per un totale corrispondente alla metà del credito posto in esecuzione. Fa dipoi valere che motivi di salute non gli hanno consentito di presenziare all’udienza convocata per il giorno 12 settembre 2008 e che impegni di lavoro nonché una insufficiente conoscenza delle corrette procedure giudiziarie avrebbero determinato “questa spiacevole situazione”; così da chiedere una nuova convocazione delle parti, in modo da produrre le prove dell’avvenuto pagamento di parte del debito.

F. L’appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

In diritto:

1. Nei casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti – come nella fattispecie – essi vengono citati a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF). All’udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta (art. 20 cpv. 2 LALEF), ritenuto che se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 3 LALEF). Di modo che nuove allegazioni e documenti prodotti per la prima volta in appello sono irricevibili (art. 22 cpv. 4 LALEF, art. 321 CPC; CEF, sentenza del 9 novembre 2007, inc. n. 14.2007.52, pag. 2-3);

2. Nella fattispecie risulta che, ricevuta l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, la Pretura ha citato il 25 giugno 2008 le parti a comparire all’udienza di discussione indetta per il 12 settembre 2008, alle ore 9.20, con l’avvertenza che se una parte non compare il giudice decide in base agli atti a e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF). Orbene, l’appellante non contesta di essere stata citata, ossia non fa valere di non avere ricevuto la relativa citazione per l’udienza di discussione. Assevera per contro di essere stata impedita di presenziarvi per motivi di salute, senza però non solo non documentare la propria asserzione, ma senza nemmeno indicare in che cosa sarebbero consistito il preteso motivo di impedimento. Formulato in questo modo, l’argomento – una mera allegazione di parte - non può che essere dichiarato inammissibile. Altrettanto dicasi del secondo ordine di motivi a giustificazione dell’assenza all’udienza di primo grado. I pretesi gravi motivi di lavoro sono rimasti di nuovo al rango di mera allegazione. Quanto al terzo motivo, ossia alla pretesa insufficiente conoscenza delle corrette procedure giudiziarie nel Canton Ticino, esso non giustifica il comportamento del convenuto di fronte alla citazione del 25 giugno 2008, nella quale le parti erano state avvertite che in caso di assenza di un parte, il giudice avrebbe deciso in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa. Fosse stato in dubbio sulla portata del significato della citazione, e più in generale del procedimento a suo carico, egli avrebbe dovuto attivarsi, chiedendo lumi alla Pretura. Per cui se è vero che l’art. 84 CPC garantisce a un parte il diritto di essere sentita in giudizio (v. anche art. 20 cpv. 1 LALEF), è altresì vero che l’ossequio di questa norma non concerne soltanto il giudice, ma comporta anche l’onere della parte di comportarsi diligentemente nel processo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., art. 84, m. 22). Ciò che l’appellante ha però omesso di fare, nel caso in cui egli fosse veramente stato incerto sul da farsi una volta ricevuta la citazione. Col che egli non può pretendere di essere ricitato, previo annullamento della sentenza impugnata.

3. Nel merito l’appellante, come visto, pretende che il credito sarebbe in parte stato estinto con pagamenti in contanti e con la consegna di merce. Sennonché, egli si avvale di un argomento inammissibile. Già si è infatti visto che alle parti non è consentito - in una procedura come la presente - di allegare in appello nuovi fatti (e nemmeno nuovi documenti).

4. Da quanto precede, nella misura in cui è ammissibile l’appello deve essere disatteso. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante. Dato che l’appello non è stato intimato, al procedente, non si assegnano indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cvp. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 20 LALEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 375.-, anticipata dall’appellante, rimane a suo carico.

3. Intimazione a: - AP 1, __________, __________;

- avv. PA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura del __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'800.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF)

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale , 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).