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14.2007.83 • TRAC TI 14.2007.83 Generato dall'IA

Suspension of Secondary Bankruptcy Due to Lack of Funds Despite Recoverable Assets

Numero d'incarto 14.2007.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The executing authority requested the suspension of a secondary bankruptcy procedure, initiated based on a foreign declaration of bankruptcy, due to a lack of assets in Switzerland, despite the identification of potentially recoverable assets like a luxury motorboat and a high-performance vehicle, whose realization requires a prior clawback action. The court found that it had jurisdiction to suspend the procedure under the relevant insolvency laws, and since the liquidating authority lacked the funds to cover the anticipated liquidation costs, particularly those associated with the necessary clawback actions, the court ordered the suspension of the secondary bankruptcy liquidation procedure in accordance with the applicable provisions, while preserving the right of the requesting party to subsequently provide the required guarantee for expenses.

Regesto Legislator

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Art. 230 cpv. 1 LEF, Art. 170 cpv. 1 LDIP, Art. 221 LEF, Art. 169 cpv. 2 LDIP, Art. 513 cpv. 2 CPC, Art. 166 LDIP; Suspension of Secondary Bankruptcy Due to Lack of Funds Despite Recoverable Assets: The court found that it had jurisdiction to suspend the procedure under the relevant insolvency laws, and since the liquidating authority lacked the funds to cover the anticipated liquidation costs, particularly those associated with the necessary clawback actions, the court ordered the suspension of the secondary bankruptcy liquidation procedure in accordance with the applicable provisions, while preserving the right of the requesting party to subsequently provide the required guarantee for expenses.

Parole chiave

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insolvenza domanda di realizzazione patrimonio del fondo d'investimento pignoramento di crediti cessazione dei pagamenti indigenza finanziaria Sospensione di un fallimento secondario per mancanza di attivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 1 LEF

This article is the basis for ordering the suspension due to lack of assets of the Swiss liquidation procedure.

art. 170 LDIP

Cited in the pronouncement section, this article governs the application of Swiss law (LEF) to foreign bankruptcies.

art. 19 LALEF

Cited in the pronouncement section, this article relates to the procedure for summoning parties, although the court found no obligation for adversarial proceedings in this specific instance (consideant 2).

art. 53 OTLEF

Cited in the pronouncement section, this article regulates the costs associated with the bankruptcy proceedings.

art. 72 e segg. LTF

Cited in the pronouncement section, these articles govern the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal against the suspension decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2007.83 · Lugano 3 ottobre 2007 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 settembre 2007 da

IS 1 sede

tendente alla chiusura del fallimento secondario di

PI 1, __________ (D) rappr. dall’avv. RA 1, __________

decretato dalla scrivente Camera il 13 luglio 2007;

ritenuto in fatto

A. Con sentenza 13 luglio 2007 (inc. CEF 14.06.111), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera, ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP, il fallimento di PI 1 decretato il 27 novembre 2003 dall'Amtsgericht __________ (D). Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni del fallito situati in Svizzera.

B. In precedenza, preso atto della rinuncia da parte di PI 1, il 13 febbraio 2007, all’immatricolazione di un motoscafo di lusso di marca Pedrazzini, modello __________, e il suo trasferimento alla società I__________ AG di __________ (con la targa TI __________), la Camera aveva parzialmente accolto l’istanza di misure conservative formulata dall’istante, ordinando all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ di procedere all’erezione immediata dell’inventario dei beni di PI 1 siti in Svizzera. A tale scopo, l'AP 1 ha interrogato PI 1 il 15 maggio 2007, il quale ha dichiarato di avere, già a fine

del 2002, venduto il motoscafo a tale __________, azionista unico di I__________, a parziale compensazione, ossia per fr. 280'000.--, di un suo

debito nei confronti di quest’ultimo, e di essersi nel contempo riservato un comodato d’uso poi prorogato fino all’inizio del 2007. Per quanto concerne la Porsche 993 turbo, PI 1 ha precisato di averla venduto l’11 febbraio 2003 al prezzo di fr. 70'000.--, circostanza che sarebbe d’altronde nota all’amministratore fallimentare tedesco.

C. Ricordato queste circostanze, l'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione del fallimento secondario per mancanza di attivi.

Considerando in diritto

1. Questa Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art. 170; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della sospensione del fallimento secondario.

2. Secondo l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue il rito sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art. 93 RUF).

3. Al momento attuale, l’Ufficio non dispone di mezzi liquidi per procedere alla liquidazione del fallimento secondario e la possibilità di realizzare i beni indicati dall’amministrazione fallimentare estera, ovvero il motoscafo e la Porsche, è tutt’altro che scontata, dal momento che richiede una preventiva azione revocatoria (art. 285 e segg. LEF), sicché le spese della procedura di liquidazione non appaiono coperte. Occorre pertanto sospendere il fallimento per mancanza di attivo, in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF. A scanso di equivoci, va precisato che l’odierna decisione non si pone in contrasto con la decisione di apertura del fallimento secondario del 13 luglio 2007: l’istante conserva infatti la facoltà di fornire la garanzia per le spese fallimentari che fisserà l’Ufficio in virtù dell’art. 230 cpv. 2 LEF, così da potere, se del caso, ottenere la cessione delle pretese revocatorie della massa.

4. La pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.

5. La questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), ovvero dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr. art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:

1. È ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1, __________ (D).

2. L'IS

1 procederà alle pubblicazioni di legge.

§. In quell’ambito indicherà i rimedi di

diritto contro la presente decisione di sospensione, ossia: “Contro la decisione di sospensione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione (art. 72 e segg. LTF).

3. Non si percepiscono tassa né spese.

4. Intimazione all'IS 1, sede.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario