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14.2007.70 • TRAC TI 14.2007.70 Generato dall'IA

Leasing Claim Execution Order Upheld Against Procedural and Debt Acknowledgment Challenge

Numero d'incarto 14.2007.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court upheld the provisional rejection of the opposition to an execution order for CHF 38,738.20, which arose from a leasing claim, by rejecting the debtor's appeal asserting procedural errors and lack of a valid debt acknowledgment. The court reasoned that the lower court correctly applied procedural rules by granting the creditor time post-hearing to rectify doubts about the signatory's representation authority through an official commercial register excerpt, and that the documents, including a payment deferral agreement and subsequent acknowledgments by the debtor, collectively constituted a clear and sufficiently determined written acknowledgment of debt, rendering the full amount immediately due upon the debtor's default on installment payments.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell'opposizione: esame d'ufficio dei presupposti processuali - assegnazione di un termine per sanare il difetto formale della rappresentanza processuale di una persona giuridica - "concordato dilatorio" o Stundungsabkommen quale valido riconoscimento di debito

Parole chiave

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decisioni incidentali estinzione del debito leasing documenti validi validità della disdetta di locazione esecuzione in via di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 20 cpv. 2 LALEF
Con scritto 22 giugno 2007 l'escusso ha rilevato che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non permetteva di considerare argomentazioni o documenti trasmessi dopo l'udienza di discussione (art. 20 cpv. 2 LALEF).
Art. 99 cpv. 3 CPC
Ritenuti i dubbi sollevati dall'escusso in merito alla capacità processuale dell'istante egli ha proceduto in ossequio all'art. 99 cpv. 3 CPC.
Art. 22 cpv. 2 LALEF
2 LALEF e al principio dell'oralità sancito dall'art. 22 cpv. 2 LALEF e 101 CPC, l'assegnazione all'istante di un termine successivo all'udienza per provare la sua capacità di rappresentanza.
Art. 20 LALEF
4 CPC, che è applicabile anche nelle procedure previste all'art. 20 LALEF (art.
Art. 25 LALEF
20 LALEF (art. 25 LALEF) e che fa carico al giudice di esaminare d'ufficio i presupposti processuali.
Art. 55 CC
Degli stessi, fanno parte la capacità delle parti che le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC) e la legittimazione dei loro rappresentanti, presupposti che il giudice verifica se ha motivo di dubbio.
Art. 82 cpv. 1 LEF
This provision establishes the grounds for requesting the provisional rejection of opposition based on a debt recognized by public deed or private writing, which is the substantive basis for the decision.
art. 20 e 25 LALEF
These articles concern the specific procedure (LALEF) applicable to provisional rejection of opposition, referenced in the summary of provisions reviewed before the final judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 1 LEF

This provision establishes the grounds for requesting the provisional rejection of opposition based on a debt recognized by public deed or private writing, which is the substantive basis for the decision.

art. 20 e 25 LALEF

These articles concern the specific procedure (LALEF) applicable to provisional rejection of opposition, referenced in the summary of provisions reviewed before the final judgment.

art. 97 cpv. 4 CPC

This procedural rule concerns the judge's duty to examine procedural prerequisites, which was central to the appellant's challenge regarding representation.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision governs court fees, applied in the final order due to the appellant's loss.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

This provision governs the awarding of procedural indemnities, applied in the final order due to the appellant's loss.

art. 48 OTLEF

This provision relates to appeal costs, applied because the appeal was rejected.

art. 49 OTLEF

This provision relates to the court fee, applied because the appeal was rejected.

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Testo completo

Incarto n. 14.2007.70 · Lugano 22 gennaio 2008 LS/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 maggio 2007 da

AO 1 (patrocinato dall' RA 2) contro

AP 1 (patrocinato dall' RA 1)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 14/15 novembre 2006 dell'UEF di __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore __________, con sentenza 25 luglio 2007 (EF.2007.150), ha così deciso:

*“1.* *L'istanzaè accolta.*

*§ Di conseguenza l'opposizione interposta da AP 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________ è rigettata in via provvisoria per l'importo di fr. 38'738.20 oltre interessi al 4.90% dall'11 novembre 2006 e fr. 100.– di spese esecutive.*

*2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 360.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà a controparte fr. 400.– a titolo di indennità.*

*3. omissis”*.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 2 agosto 2007 chiede di respingere l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili;

preso atto che l'istante con osservazioni 17 settembre 2007 si oppone al gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 14/15 novembre 2006 dell'UEF di __________, AO 1, __________, ha escusso AP 1, __________, per la somma capitale di fr. 38'738.20 oltre interessi al 4.90% dall'11 novembre 2006. Quale titolo di credito ha indicato: “Leasingforderung”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. L'istante fonda la sua pretesa sull’accordo dilatorio *Stundungsabkommen* 28 luglio 2006 (doc. B), sulla richiesta 14 luglio 2006 di pagamento rateale dell'escusso (doc. C), sulla proposta di pagamento 15 dicembre 2006 dell'escusso (doc. D), sulla presa di posizione 21 dicembre 2006 dell'istante (doc. E) e sul contratto di leasing 22 ottobre 2004 tra la società __________ di __________ e l'istante, con cui il fornitore __________, metteva a disposizione dell'escusso come “conducente” una BMW __________ (doc. F).

C. All'udienza di contraddittorio 20 giugno 2007, l'escusso ha contestato preliminarmente il debito. Egli ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva della procedente in quanto non era dato di sapere a chi appartenessero le due firme apposte in calce all'istanza di rigetto per suo conto e, mancando dagli atti la relativa procura.

L'istante non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio.

D. Il

21 giugno 2007 il Segretario assessore ha assegnato all'istante un termine di

15 giorni -prorogato fino al 20 luglio 2007- per specificare il nome delle persone che avevano firmato l'istanza di rigetto e per produrre l'estratto del registro di commercio da cui risultasse il loro potere di rappresentanza. Con scritto 22 giugno 2007 l'escusso ha rilevato che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non permetteva di considerare argomentazioni o documenti trasmessi dopo l'udienza di discussione (art. 20 cpv. 2 LALEF). Il 18 luglio 2007 l'istante ha individuato nella persona di __________ e di __________, i firmatari dell'istanza, entrambi in possesso di un diritto di firma collettiva a due per la società procedente (cfr. estratto legalizzato RC del Canton __________, pag. 2).

E. Con sentenza 25 luglio 2007 il Segretario assessore __________, ha accolto l'istanza rigettando l'opposizione. Ritenuti i dubbi sollevati dall'escusso in merito alla capacità processuale dell'istante egli ha proceduto in ossequio all'art. 99 cpv. 3 CPC. E, dall'estratto RC prodotto da AO 1, risultava appunto che le due persone che avevano sottoscritto l'istanza di rigetto erano detentrici di un diritto di firma a due e pertanto erano abilitate a rappresentarla. Egli ha inoltre ritenuto la documentazione agli atti valido riconoscimento di debito.

F. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Egli contesta e reputa contraria all'art. 20 cpv. 2 LALEF e al principio dell'oralità sancito dall'art. 22 cpv. 2 LALEF e 101 CPC, l'assegnazione all'istante di un termine successivo all'udienza per provare la sua capacità di rappresentanza. Il diritto di firma iscritto a registro di commercio poi non può essere considerato fatto notorio, è inaccessibile via internet nel Canton __________, e non spetta al giudice del rigetto accertarne d'ufficio il contenuto. Considera gli art. 97 cpv. 4 e 99 CPC inapplicabili al caso concreto. L'escusso insorge infine contro l'esistenza di un valido riconoscimento di debito.

G. Delle osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerando

in diritto: 1. L'appellante rimprovera anzitutto al Segretario assessore di avere a torto agito in ossequio agli art. 97 cpv. 4 e 99 CPC, assegnando un termine alla parte istante per sanare il difetto formale riguardante la rappresentanza processuale. Ma -diversamente da quanto pretende il ricorrentela censura dev'essere senz'altro respinta, proprio in virtù del tenore dell'art. 97 n. 4 CPC, che è applicabile anche nelle procedure previste all'art. 20 LALEF (art. 25 LALEF) e che fa carico al giudice di esaminare d'ufficio i presupposti processuali. Degli stessi, fanno parte la capacità delle parti che le persone giuridiche esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC) e la legittimazione dei loro rappresentanti, presupposti che il giudice verifica se ha motivo di dubbio.

A questo proposito va osservato che il Tribunale federale ha da tempo censurato la giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Appendice, Lugano 2005, m. 46 ad art. 20 LALEF e nota

535 con riferimento) -cui invano il ricorrente rinviariconoscendo la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto processuale (da ultimo: CEF del 1° giugno 2006 [14.2006.111/112/117/118], consid. 2). In concreto, assegnando il termine scadente il 20 luglio 2007 all'istante per documentare il potere di rappresentanza dei firmatari dell'istanza di rigetto, il primo giudice ha agito nell'ambito delle proprie facoltà.

2. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid.

5 con rinvii).

3. Nel caso concreto, AO 1 da una parte, e l'escusso dall'altra, hanno firmato il “concordato dilatorio” *Stundungsabkomen* 28 luglio 2006, nell'intento di regolare in via amichevole le rispettive pretese. Con il predetto accordo il convenuto si è riconosciuto debitore nei confronti dell'istante di fr. 38'738.20 (doc. B n. 2 e 3). Egli si è impegnato a restituire tale importo a partire da settembre 2006, tramite pagamenti rateali di fr. 500.– ciascuno entro il primo giorno di ogni mese (doc. B n. 4), in ossequio ad una proposta formulata da lui stesso il

14 luglio 2006 (doc. C). Il mancato versamento di una rata avrebbe reso esigibile l'intero importo e legittimato la procedente a promuovere esecuzione (doc. B n. 7 e 8). E, con scritto 15 dicembre 2006, premettendo di avere firmato il citato accordo quale debitore solidale e amministratore della società __________, __________, società che originariamente aveva stipulato il contratto leasing (doc. F) e nel frattempo era fallita, l'escusso ha appunto confermato che da quel momento in poi il nuovo amministratore/direttore non aveva più pagato il canone leasing, che egli avrebbe personalmente saldato il dovuto e, in caso contrario, che l'istante avrebbe sempre potuto procedere esecutivamente contro di lui (doc. D). Ciò posto -come accertato dal Segretario assessorela documentazione agli atti costituisce un valido riconoscimento di debito per fr. 38'738.20, importo diventato interamente esigibile il 1° settembre 2006.

4. Respingendo l'appello di AP 1, __________, tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 20 e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC, 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

2 agosto 2007 di AP 1, __________, è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 540.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 600.– a titolo di indennità.

3. Intimazione:

–,;

–,.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 38'738.20, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).