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14.2006.99 • TRAC TI 14.2006.99 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Provisional Lifting of Opposition to Enforcement Order for Unpaid Wages

Numero d'incarto 14.2006.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor sought the provisional lifting of an opposition to an enforcement order for unpaid wages based on a signed employment contract stipulating a gross monthly salary, which the debtor contested, arguing the relationship had morphed into one or more contracts for work, not employment. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the documented employment contract qualified as a private document establishing debt under enforcement law, and the debtor failed to provide sufficient objective evidence to substantiate her claim that the contract was superseded by contracts for work or that the creditor had failed to perform his contractual duties, thus upholding the provisional rejection of the opposition.

Regesto Legislator

Ufficiale

rigetto provvisorio opposizione: contratto di lavoro (qualifica del contratto) - respinta l'inadempienza contrattuale per mancata prestazione lavorativa

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione contratti di lavoro arretrati di salario autorizzazione all’esecuzione rigetto dell'opposizione salario lordo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18 CO
La relazione contrattuale fra le parti doveva essere interpretata sulla scorta dei principi sanciti dall'art. 18 CO, considerando il fatto che il contratto di lavoro inizialmente sottoscritto era stato, di comune accordo, trasformato in singoli "contratti di risultato", ciascuno con un preciso compito.
Art. 82 cpv. 1 LEF
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF).
Art. 82 cpv. 2 LEF
Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Art. 82 LEF
ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
Art. 18 cpv. 1 CO
La relazione contrattuale fra le parti doveva essere interpretata sulla scorta dei principi sanciti dall'art. 18 CO, considerando il fatto che il contratto di lavoro inizialmente sottoscritto era stato, di comune accordo, trasformato in singoli "contratti di risultato", ciascuno con un preciso compito.
Art. 322 cpv. 1 CO
E' invece caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro la retribuzione di un salario (art. 322 cpv. 1 CO) che concretamente è venuta meno.
art. 82 cpv. 1 e 2 LEF
These articles concerning provisional dismissal of opposition were cited in the grounds for the final judgment which rejected the appeal.
art. 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
These provisions regulate court costs and indemnity, which were applied in the final order against the appellant following the rejection of the appeal.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 104 Ia 413
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 1 e 2 LEF

These articles concerning provisional dismissal of opposition were cited in the grounds for the final judgment which rejected the appeal.

art. 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

These provisions regulate court costs and indemnity, which were applied in the final order against the appellant following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2006.99 · Lugano 15 marzo 2007 SL/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 luglio 2006 da

AO 1 contro

AP 1 (rappr. dall' RA 1 )

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/17 luglio 2006 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 18 ottobre 2006 (EF.2000.2210), ha così deciso:

*“1.* *L'istanzaè accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 19'600.– lordi.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 210.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.– a titolo di indennità.*

*3. omissis”*.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 30 ottobre 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese, e ripetibili di primo e di secondo grado;

viste le osservazioni 22 novembre 2006 della parte appellata, chiedente la reiezione del gravame e il rigetto definitivo dell'opposizione, protestate tasse e spese;

richiamato il decreto presidenziale 3 novembre 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ dell'11/17 luglio 2006 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 19'600.–. Quale titolo di credito ha indicato: “Contratto di impiego, mancato versamento del salario da dicembre 2005. Importo residuo a fronte di importi singoli pagati occasionalmente. L'importo residuo è riferito al salario non versato ma in maniera lorda, in quanto la titolare non versa contributi sociali per i dipendenti. Provvederò io al versamento degli stessi, in caso di pagamento.”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro concluso con la AP 1 il

16 novembre 2005 (doc. C), che lo ha assunto per svolgere mansioni di contabilità e di gestione informatica, per un salario mensile lordo di fr. 4'900.–, "comprensivo della tredicesima distribuita sui 12 mesi". Con diffida 26 giugno 2006 egli ha rivendicato il pagamento del salario maturato tra dicembre 2005 e maggio 2006, dedotti fr. 9'800.– di acconti, per un importo residuo di fr. 19'600.– (doc. B).

C. All'udienza di contraddittorio del 18 ottobre 2006, l'istante ha ribadito la sua pretesa. La convenuta ha contestato l'esistenza di un valido titolo di rigetto. La relazione contrattuale fra le parti doveva essere interpretata sulla scorta dei principi sanciti dall'art. 18 CO, considerando il fatto che il contratto di lavoro inizialmente sottoscritto era stato, di comune accordo, trasformato in singoli "contratti di risultato", ciascuno con un preciso compito. Questo il motivo per cui l'istante era poco presente in ufficio e non aveva rivendicato il salario mensile. Di fatto, l'importo di fr. 9'800.– rappresenta la retribuzione per la creazione del sito internet della datrice di lavoro, unico lavoro ch'egli aveva portato a termine. Si è quindi opposta ad ogni ulteriore versamento. Il procedente ha ribadito la validità del contratto di lavoro, evidenziando che la sua assenza dall'ufficio nei mesi di gennaio e febbraio 2006 era stata imposta dalla titolare della società per mancanza di lavoro.

D. Con sentenza 18 ottobre 2006 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Ha ritenuto la documentazione agli atti valido titolo di rigetto. La convenuta -da parte suanon aveva reso credibile che l'istante non avesse lavorato nel periodo in questione. La tesi secondo cui il contratto di lavoro sarebbe stato sostituito da singoli contratti poi, era rimasta priva di riscontro oggettivo. E, di fatto, l'escussa non aveva contestato di non avere versato il salario oggetto dell'esecuzione.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, sostenendo che il titolo di rigetto deve essere interpretato, facendo capo all'art. 18 CO. Rileva che l'assenza dall'ufficio e di solleciti di pagamento del salario, il compenso di fr. 9'800.– versato per l'elaborazione del sito internet, come pure l'assenza di licenziamento rispettivamente di dimissioni, sono caratteristici dell'appalto. Ipotizza, in via subordinata, l'eventualità di un “contratto di lavoro a domicilio”. Ma, il versamento del salario presupponeva comunque che prima l'istante ultimasse e consegnasse i compiti ricevuti. E l'elaborazione del sito internet era appunto stata retribuita nel solco di questa intesa.

F. Delle osservazioni all'appello si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989, pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

Il contratto di lavoro costituisce riconoscimento di debito quando è steso in forma scritta, comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit., pag. 341; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).

2. Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibungund Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350 con rif.).

Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di

non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82

LEF).

3. Il contratto 16 novembre 2005, è stato esplicitamente designato dalle parti quale “contratto di lavoro” e concluso per una durata indeterminata (doc. C). Con il medesimo la convenuta si è impegnata a corrispondere ogni mese all'istante, chiamato ad occuparsi genericamente di contabilità e di gestione informatica, un salario lordo di fr. 4'900.– (tredicesima già compresa). Non vi può pertanto essere dubbio sulla qualifica giuridica di questa pattuizione. Né, in sé, l'appellante ha mai preteso il contrario (verbale, pag. 8), affermando tuttavia che quel rapporto sarebbe stato immediatamente superato da un'altra realtà contrattuale.

L'art. 18 cpv. 1 CO (invocato dall'appellante) indica che, per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Sennonché l'appellante non afferma che sottoscrivendo il contratto di lavoro due settimane prima del suo inizio -il 1° dicembre 2005- le parti avessero inteso pattuire un rapporto del tutto diverso: già per questa ragione il ricorso all'art. 18 CO non appare calzante nella fattispecie, riguardando l'interpretazione dei contratti.

Piuttosto, l'appellante sostiene che, successivi accordi fra le parti, avrebbero sostituito il contratto originario con singoli appalti. Ma, nessuna delle argomentazioni avanzate dall'escussa -come rilevato dal Pretoreè fondata su elementi oggettivi sufficienti, tali da rendere verosimile quella diversa situazione giuridica. Infatti, nulla agli atti indica che l'istante (lavoratore) avesse l'obbligo di svolgere i suoi compiti presso la sede della società, né il luogo in cui il lavoro viene prestato costituisce elemento essenziale di quel contratto.

E' invece caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro la retribuzione di un salario (art. 322 cpv. 1 CO) che concretamente è venuta meno. Ma tale mancato pagamento del salario (dovuto mese per mese) dipende esclusivamente dal comportamento anticontrattuale della datrice di lavoro e non da un accordo intervenuto fra le parti. E nemmeno l'appellante, accennando a lavori “commissionati” all'istante, spiega perché essi fossero tipicamente oggetto di appalti e non rientrassero invece fra le incombenze lavorative previste contrattualmente e di volta in volta corrispondenti a disposizioni della datrice di lavoro.

In definitiva, il contratto di lavoro (doc. C) costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 19'600.–, ovvero, dedotti fr. 9'800.– già versati, per sei mensilità lorde di fr. 4'900.- cadauna; somma posta in esecuzione e di per sé non contestata dall'appellante. A dipendenza della messa in mora 26 giugno 2006 (doc. B), l'importo è esigibile dal 7 luglio 2006.

4. Le eccezioni sollevate dall'appellante -stabilita la validità del contratto di lavoropossono essere considerate alla stregua di argomenti a sostegno dell'inadempimento contrattuale da parte del procedente, non avendo egli prestato il proprio lavoro all'infuori dell'elaborazione della piattaforma internet. Egli stesso non pretenderebbe di aver lavorato, segnatamente di essersi presentato al posto di lavoro nei mesi di gennaio e febbraio 2006, rispettivamente di aver svolto lavoro regolare presso la sede della convenuta. Dal canto suo, il Pretore non ha ritenuto credibile l'inadempienza dell'istante; a ragione.

L'istante non ha in effetti mai preteso di essere stato presente a tempo pieno nell'“ufficio” dell'escussa, situato in concreto presso l'abitazione della sua titolare. Anzi, nel pro memoria prodotto all'udienza di discussione, egli ha affermato di avere svolto le sue mansioni, inizialmente del tutto e nel seguito in parte, al proprio domicilio, vuoi perché in questo modo egli poteva usufruire delle proprie risorse informatiche, vuoi per decisione della titolare secondo cui egli doveva rimanere a disposizione della società, vuoi ancora perché la stessa titolare era assente all'estero -e quindi da casa propriaper motivi sia privati sia professionali. Fatti che in sostanza trovano conferma nella dichiarazione scritta 4 settembre 2006 di__________, a quel tempo, come si evince dalla copia del suo contratto di lavoro, vicedirettore responsabile per il marketing e le vendite della società escussa (doc. D). Esposto testimoniale su cui l'escussa non spende una parola.

A sostegno della sua tesi l'appellante ha prodotto a sua volta una dichiarazione scritta

12 ottobre 2006 di tale __________ (doc. 1) che tuttavia non appare sufficientemente verosimile da invalidare il contratto di lavoro agli atti. Nella stessa, redatta qualche giorno prima del contraddittorio, la dichiarante afferma di aver frequentato quotidianamente gli uffici di __________ e di aver notato che l'istante vi era presente solo raramente e per nulla durante i primi due mesi del 2006, fatto questo che -come già vistonon é controverso e nemmeno rilevante. Nulla invece è dato sapere a proposito delle “prestazioni specifiche” che l'escussa avrebbe a più riprese richiesto all'istante e che questi non avrebbe mai eseguito.

In conclusione, a conferma della decisione impugnata, l'escussa e qui appellante non ha per nulla reso verosimile né la pattuizione di un contratto sostitutivo del contratto di lavoro agli atti, né l'inadempienza del lavoratore di cui non ha potuto dimostrare che non fosse a disposizione della datrice di lavoro, ossia che non abbia offerto la propria prestazione lavorativa, corrisposto o meno dalla controparte.

5. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 30 ottobre 2006 di AP 1, __________, dev'essere respinto. La tassa di giustizia e l'indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF, pronuncia: 1. L'appello

30 ottobre 2006 di AP 1, __________, è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 315.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 200.– a titolo di indennità.

3. Intimazione:

– RA 1;

– AO 1, .

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia di diritto del lavoroè di fr. 19'600.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).