Closure of Secondary Bankruptcy Proceedings Upon Asset Transfer
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Appeal's Chamber for Execution and Bankruptcy addressed a request to close the secondary bankruptcy proceedings of a foreign entity, which had been suspended due to lack of assets but later resumed after the foreign administrator prepaid liquidation costs and authorities allowed pursuit of a contested Swiss asset. The court reasoned that under applicable law, closure of the secondary liquidation procedure is appropriate and falls under its jurisdiction when the purpose of the secondary proceeding—transferring Swiss assets or proceeds to the foreign administration—has been accomplished, as it had in this instance where the administrator had completed necessary actions, thus warranting the declaration of closure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 cpv. 1 LDIP, Art. 268 LEF, Art. 167 LDIP, Art. 260 LEF, Art. 169 LDIP, Art. 53 lett. e OTLEF; Closure of Secondary Bankruptcy Proceedings Upon Asset Transfer: The court reasoned that under applicable law, closure of the secondary liquidation procedure is appropriate and falls under its jurisdiction when the purpose of the secondary proceeding—transferring Swiss assets or proceeds to the foreign administration—has been accomplished, as it had in this instance where the administrator had completed necessary actions, thus warranting the declaration of closure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the formal ruling section (preface to pronouncement) and relates to the continuation/conclusion of the secondary bankruptcy procedure which is the subject of order 1.
This provision is cited in the formal ruling section and concerns the procedural obligations following the decision.
This provision is cited in the formal ruling section and relates to the application of Swiss bankruptcy law (LEF) to recognized foreign bankruptcies.
This provision is cited in the formal ruling section, although its specific impact is not detailed in the operative orders, it is mentioned as a legal basis.
This provision is cited in the formal ruling section as the basis for determining the fee amount charged to the bankruptcy estate in order 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2006.62 · Lugano 23 agosto 2006 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sull’istanza 7 luglio 2006 presentata da
IS 1
tendente alla chiusura della procedura di fallimento secondario di
PI 1, __________ (I) rappr. dal __________, curatore del fallimento a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________
decretata da questa Camera l’8 giugno 2005 (inc. 14.2005.7);
ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con sentenza 8 giugno 2005 (inc. 14.2005.7/8), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera il fallimento della società PI 1, con sede a __________, decretato il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________.
2. Il
12 agosto 2005, la Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione del fallimento in Svizzera (inc. 15.05.74).
3. Il __________ ottobre 2005, l’Ufficio ha pubblicato nel FUC (__________) e nel FUSC (__________) la continuazione della procedura di fallimento, dopo che il curatore italiano aveva anticipato le spese di liquidazione. Nessun creditore si è annunciato nel termine fissato dall’Ufficio. Il 22 maggio 2006, il curatore italiano è stato autorizzato a far valere l’unico attivo inventariato in Svizzera, ossia un credito della fallita – contestato – contro la società M__________, __________.
4. L'art.
170 cpv. 1 LDIP rinvia non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (cfr. Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2.
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d’une faillite ouverte à
l’étranger, CFPG n° 8 (giallo), Lugano 2006, p. 66 ad C). Pertanto, anche l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento secondario (“minifallimento”) (cfr. D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 171 ad VI), con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513 cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta a questa Camera e non al giudice ordinario del fallimento – ossia il Pretore (cfr. CEF 15 febbraio 2005 [14.05.6], cons. 5).
4.1. Ciò vale anche nel caso in cui, non essendosi notificato nessun creditore, gli attivi del fallito sono stati consegnati in natura all’amministrazione estera, rispettivamente, trattandosi di crediti, qualora essi le siano stati ceduti, come pure nell’ipotesi – verificatasi nella fattispecie – in cui l’amministrazione estera è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 260 LEF, a far valere un credito contestato. Una revoca del minifallimento – peraltro non chiesta nel caso concreto – in applicazione analogica dell’art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF non entra in considerazione. Infatti, lo scopo della procedura di fallimento secondario viene appunto raggiunto con la consegna all’amministrazione estera degli attivi situati in Svizzera o del loro provento. Una revoca del minifallimento è ipotizzabile solo qualora tutti i creditori, compresi quelli insinuatisi all’estero, si sono disinteressati o hanno ritirato la loro insinuazione, rispettivamente se una decisione estera di revoca del fallimento principale o di omologazione di un concordato è stata riconosciuta in Svizzera (cfr. Jaques, op. cit., p. 82).
4.2. Nel caso concreto, l’AP 1 ha effettuato tutte le operazioni di sua competenza. La procedura di fallimento secondario può così ritenersi esaurita e di conseguenza dev’essere chiusa.
5. La presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione, all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169 LDIP). La tassa (art. 53 lett. e OTLEF), di fr. 50.--, e le spese di pubblicazione sono a carico della massa fallimentare estera. L’IS 1 le dedurrà, unitamente alle proprie tasse e spese, dall’importo di fr. 3'000.-- depositato dal curatore in conformità dell’art. 230 cpv. 2 LEF e gli restituirà l’eventuale saldo.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF
pronuncia:
1. È dichiarata chiusa la liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1, __________ (I), decretata l’8 giugno 2005.
2. La tassa, di fr. 50.--, e le spese di pubblicazione della presente decisione sono a carico della massa fallimentare.
3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 2 di questo dispositivo sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
4. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– __________;
– AP 1;
– Ufficio dei registri di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario