Appeal Dismissed as Withdrawn Following Out-of-Court Settlement and Cost Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order, which request was denied by the lower court, prompting an appeal; however, the appellant subsequently withdrew the appeal after reaching an out-of-court settlement with the opposing party. The court accordingly dismissed the appeal as withdrawn, noting that generally the party causing the cessation of proceedings is deemed the losing party for cost allocation, but ruled that costs and judicial fees would be determined by the parties' agreement, resulting in the judicial fee being reduced and partially refunded to the appellant, while the parties agreed to bear their own legal fees incurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 2 CPC, Art. 25 LALEF, Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF, art. 48 OTLEF, art. 49 OTLEF; Appeal Dismissed as Withdrawn Following Out-of-Court Settlement and Cost Agreement: The court accordingly dismissed the appeal as withdrawn, noting that generally the party causing the cessation of proceedings is deemed the losing party for cost allocation, but ruled that costs and judicial fees would be determined by the parties' agreement, resulting in the judicial fee being reduced and partially refunded to the appellant, while the parties agreed to bear their own legal fees incurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for striking the appeal from the roll following the withdrawal (desistenza).
Cited to determine the proportionate amount of the court fee in case of withdrawal.
Cited in relation to the decision on costs following the withdrawal of the appeal.
Cited in relation to the decision on costs following the withdrawal of the appeal.
Cited in relation to the decision on costs following the withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2006.32 · Lugano 1° dicembre 2006 LS/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 settembre 2005 da
AP 1 (rappr. dall' RA 1) contro
AO 1 (rappr. dall' RA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 19/22 agosto 2005 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________ con sentenza 23 marzo 2006 (EF. 2005.286), ha così deciso:
*“1.* *L'istanzaè respinta.*
*§ Di conseguenza è mantenuta l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificato il 22 agosto 2005.*
*2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste interamente a suo carico. La parte istante rifonderà inoltre al convenuto l'importo di fr. 600.– per titolo di ripetibili.*
*3. omissis”*.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 4 aprile 2006 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;
preso atto delle osservazioni 8 maggio 2006 con cui il convenuto si è opposto al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto che con scritto 19 giugno 2006 l'appellante ha comunicato a questa Camera l'esistenza fra le parti di trattative volte a risolvere la controversia tramite una soluzione extragiudiziale e postulato una sospensione della causa;
considerato che con atto 21 novembre 2006 -e per raccomandata, in copia per conoscenza alla contropartel'appellante ha ritirato il proprio appello a seguito dell'accordo raggiunto con il convenuto;
posto come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, come appunto è il caso nella fattispecie;
accertato che -sempre secondo lo scritto 21 novembre 2006- le parti hanno concordato di lasciare le spese a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
4 aprile 2006 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia, già anticipata in fr. 600.– dall'appellante, è ridotta a fr. 100.– e posta a suo carico. L'eccedenza, pari a fr. 500.–, le viene retrocessa. Compensate le indennità.
3. Intimazione:
– RA 1,;
– RA 2,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria