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14.2006.105 • TRAC TI 14.2006.105 Generato dall'IA

Tax Authority Guarantee Enforcement Appeal: Indemnity Modification

Numero d'incarto 14.2006.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed an appeal concerning the definitive rejection of an opposition to an executive measure demanding the payment of a large guarantee related to federal direct taxes, where the lower court had granted the opposition's request but awarded a high indemnity to the creditor. The court reasoned that while the initial decision rejecting the opposition was correct because the tax authority's guarantee request constituted an enforceable title, the indemnity awarded to the creditor was excessive because the entity acted within its institutional duties with minimal effort and incurred no substantial additional costs or time expenditure beyond those inherent to its official function, thus modifying the indemnity award to a nominal administrative fee of 100 Swiss Francs.

Regesto Legislator

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Art. 248 LT, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 150 CPC, Art. 4 cpv. 5 Reg, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, art. 61 cpv. 1 OTLEF; Tax Authority Guarantee Enforcement Appeal: Indemnity Modification: The court reasoned that while the initial decision rejecting the opposition was correct because the tax authority's guarantee request constituted an enforceable title, the indemnity awarded to the creditor was excessive because the entity acted within its institutional duties with minimal effort and incurred no substantial additional costs or time expenditure beyond those inherent to its official function, thus modifying the indemnity award to a nominal administrative fee of 100 Swiss Francs.

Parole chiave

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autorità fiscale spese di esecuzione tassa amministrativa decisione esecutiva imposta diretta garanzia dell'istituzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 III 69
Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le spese; se del caso, essa può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 1 OTLEF

Cited in the preamble to the final orders as the legal basis for costs and allowances regarding the set-off of the opposition.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the preamble to the final orders regarding costs for the appeal decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2006.105 · Lugano 27 febbraio 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 agosto 2006 da

AO 1 (rappr. dall'RA 2) contro

AP 1 (rappr. dall' RA 1)

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/21 agosto 2006 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________ con sentenza 26 ottobre 2006 (EF.2006.2426), ha così deciso:

*“1. *L’istanzaè accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva.*

2.*Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 6'000.– a titolo di indennità.*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 8 novembre 2006 ne postula la riforma del dispositivo n. 2, nel senso di ridurre l'indennità riconosciuta all'istante a fr. 50.–, protestate spese e ripetibili;

viste le osservazioni 1° dicembre 2006 della parte appellata, che dichiara di rimettersi al giudizio di questa Camera;

richiamato il decreto presidenziale del 14 novembre 2006 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ dell'11/21 agosto 2006 dell'UE __________, la AO

1 ha escusso AP 1 per la prestazione di una garanzia di fr. 4'499'000.– oltre interessi al 3.5% dal 15.07.2006. Quale titolo di credito, la procedente ha indicato: “Richiesta di garanzia del 14.7.2006. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________.” Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. La procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 14 luglio 2006, con cui __________ e per essa RA 2 ha fatto obbligo all'escusso di prestare una garanzia complessiva di fr. 4'499'000.– destinata ad assicurare il pagamento di suoi crediti relativi alle imposte federali dirette 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 per fr. 2'799'000.– e, come responsabile solidale, di analoghi crediti per gli anni 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999 dovuti da __________, __________, per fr. 1'700'000.– (doc. B). L'istante produce altresì la conferma dell'avviso di ricevimento di questa decisione da parte dell'escusso (doc. C), nonché le risoluzioni del Consiglio di Stato n. __________ (doc. D) e n. __________ (doc. E).

C. All'udienza di contraddittorio del 25 ottobre 2006, nessuna delle parti è comparsa.

D. Con sentenza 26 ottobre 2006 il Segretario assessore __________, ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Ha considerato che la richiesta di garanzia 14 luglio 2006 costituisce per legge un titolo esecutivo (art. 248 LT) e che è data l'identità del titolo, del creditore e del debitore con gli stessi elementi dell'esecuzione.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo la riduzione dell'indennità riconosciuta all'istante da fr. 6'000.– a fr. 50.–. L'ente pubblico istante - e, per esso in particolare l’ufficio cantonale incaricato - avrebbe partecipato alla procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle sue mansioni di legge, senza poter dimostrare costi aggiuntivi; né quella parte ha partecipato all'udienza.

F. Con osservazioni 1° dicembre 2006, l'istante si è rimesso al giudizio di questa Camera.

Considerato

in diritto: 1. Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art.

25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le spese; se del caso, essa può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). In particolare, la parte vincente, non patrocinata, avrà diritto ad essere risarcita per il dispendio di tempo causatole dal processo e per ulteriori spese dipendenti dal medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 150 CPC, n. 520 e m. 10; Staehelin, in Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, N. 74 ad art. 84).

2. In concreto, fuori discussione l'intervento di un patrocinatore e quindi anche l'eventualità di applicazione o di riferimento alla TOA o a qualsiasi altra tariffa professionale relativa ad atti di patrocinio, non a torto l'appellante rileva come l'Ufficio esazioni e condoni, competente per la riscossione dell'imposta federale diretta, si sia occupato della procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle proprie mansioni istituzionali (art. 104 e

165 della LIFD e art. 4 cpv. 5 Reg. d'applicazione della LIFD). A tal fine, esso ha semplicemente presentato l'istanza di rigetto dell'opposizione la cui redazione -di pochissime righenon ha richiesto approfondimenti, studi particolari, consulenze esterne o altre misure indispensabili, tali da causare spese che debbano essere risarcite dalla controparte. È vero che l'istanza è relativa a un credito di importo rilevante ed è anche vero che l'istanza è stata preceduta da una richiesta di garanzia e da determinati accertamenti, nonché dalla domanda di esecuzione, ma si tratta di elementi che non influiscono sul calcolo dell'indennità processuale, così come prevista dalla OTLEF: non v'è indicazione che l'indennità debba essere proporzionale al valore del credito posto in esecuzione, né le operazioni preparatorie appartengono alla procedura di rigetto e comunque sono state compiute anch'esse nell'ambito dei compiti dell'autorità statale (cfr. in particolare art. 248 LT e 169 LIFD). Né all'ente procedente sono insorte spese di qualsiasi natura dalla partecipazione all'udienza che -a ragione o a tortoha disertato.

Tuttavia, tenuto conto come l'appellante ammetta il principio del riconoscimento alla controparte di spese forfetarie di cancelleria, non appare iniquo di caricare al soccombente l'importo di fr. 100.– a titolo di indennità processuali. In questo senso ed entro questi limiti l'appello dev'essere accolto.

3. A dipendenza del fatto che l'ammontare dell'indennità riconosciuta in primo grado è stata fissata autonomamente dal Segretario assessore, non v'è motivo per esporre una tassa di giustizia per la presente decisione. Quanto alle indennità processuali chieste dall'appellante in questa sede, sembra il caso di rilevare che, potendosi considerare la valutazione impugnata come un "errore" del primo giudice, nelle sue osservazioni all'appello, la parte qui soccombente sul tema delle indennità, non ha chiesto la conferma del giudizio di prima sede, rimettendosi invece alla decisione di questa Camera. In tal modo si può ben prescindere anche dall'assegnazione di indennità processuali alla parte vincente (Chiesa in: NRCP 2003, pag. 227).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF, pronuncia: 1. L'appello

8 novembre 2006 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 26 ottobre 2006 del Segretario assessore __________, viene riformato come segue:

“2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.– a titolo di indennità.”

2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione a: – __________ RA 2, __________;

– RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'950.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).