Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2005.93 • TRAC TI 14.2005.93 Generato dall'IA

Secondary Bankruptcy Liquidation Procedure Authorization Dismissal

Numero d'incarto 14.2005.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party managing a secondary bankruptcy proceeding, previously suspended for lack of assets, sought authorization to proceed with liquidation under the summary procedure after covering the required advance payment. The court determined that in secondary bankruptcy cases governed by specific international private law provisions, there is only one liquidation form, analogous to the summary procedure under domestic law, which does not require prior judicial authorization; therefore, the court dismissed the request as unnecessary, as the liquidator could proceed autonomously by publishing the continuation of the bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 231 LEF, Art. 232 LEF, Art. 231 cpv. 2 LEF, Art. 170 cpv. 1 LDIP, Art. 221 LEF, Art. 170 cpv. 3 LEF; Secondary Bankruptcy Liquidation Procedure Authorization Dismissal: The court determined that in secondary bankruptcy cases governed by specific international private law provisions, there is only one liquidation form, analogous to the summary procedure under domestic law, which does not require prior judicial authorization; therefore, the court dismissed the request as unnecessary, as the liquidator could proceed autonomously by publishing the continuation of the bankruptcy proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
liquidazione del fallimento utile pagamenti di acconti abbandono definitivo del procedimento sostanza privata diritto processuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 170 LDIP

Cited in the introductory paragraph before the orders, relevant to the application of procedure in secondary bankruptcies.

art. 231 LEF

Cited in the introductory paragraph before the orders, related to the summary procedure which was the subject of the denied request.

art. 232 LEF

Cited in the introductory paragraph before the orders, related to the procedure following the suspension of bankruptcy.

Art. 2.

The order explicitly states that no court fees or expenses are to be charged.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2005.93 · Lugano 4 ottobre 2005 CJ/sc/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sull’istanza 9 settembre 2005 dell’

RI 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria (art. 231 LEF) del fallimento secondario di

PI 1, __________ rappr. dal curatore dott.iur. IS 1, __________ a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________

ritenuto in fatto

A. Con sentenza 8 giugno 2005 (inc. CEF 14.05.7/8), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera ai sensi degli art. 166 segg. LDIP i fallimenti di CO 1 e CO 2, decretati il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________, nonché il fallimento di CO 3, decretato il 18 marzo 2002 dal Tribunale ordinario di __________ per estensione dei menzionati fallimenti. Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse a tutte e tre le liquidazioni fallimentari in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.

B. Il

12 agosto 2005, questa Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo delle tre suddette procedure di liquidazione (inc. 14.05.74).

C. L’RI

1 chiede ora l’autorizzazione di liquidare il fallimento di PI 1 secondo la procedura sommaria (art. 231 LEF), siccome il curatore italiano ha tempestivamente anticipato l’importo di fr. 3'000.-- richiesto con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n° __________.

Considerando in diritto

1. Qualora un fallimento sia stato sospeso per mancanza di attivo e l’anticipo chiesto dall’ufficio dei fallimenti per continuare la liquidazione sia stato versato nel termine impartito, l’ufficio, se ritiene che il fallimento sia da liquidare secondo la forma ordinaria, pubblica la continuazione del fallimento e la relativa grida (art. 232 LEF) senza ulteriore decisione del giudice del fallimento (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 230; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 10 ad art. 230). Invece, nel caso in cui l’ufficio intenda liquidare il fallimento secondo la forma sommaria, deve preventivamente chiedere l’autorizzazione del giudice (art. 231 cpv. 2 LEF).

Le considerazioni che precedono valgono anche per analogia nelle procedure di fallimento secondario, poiché l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvia non soltanto alle disposizioni sostanziali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss. LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron, op. cit., n.

11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1). Tuttavia, giusta la disposizione particolare dell’art.

170 cpv. 3 LEF, non vi sono nella procedura fallimentare secondaria due forme (ordinaria e sommaria) di liquidazione ma una sola, analoga a quella sommaria dell’art. 231 LEF (cfr. Lustenberger, op. cit., n. 8 ad art. 231), benché modificata in virtù degli art. 170 ss. LDIP (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 231). Di conseguenza, è inutile una decisione del giudice del fallimento che approvi il modo di liquidazione scelto dall’ufficio. Quest’ultimo può autonomamente pubblicare la continuazione del fallimento e la relativa grida (art. 232 LEF), modificata secondo quanto disposto all’art. 172 cpv. 1 LDIP.

2. Di conseguenza, l’autorizzazione chiesta dall’RI 1 non è necessaria.

Vista la novità del tema, non si percepiscono tassa né spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 231, 232 LEF;

pronuncia:

1. L’istanza

9 settembre 2005 dell’RI 1 è evasa nel senso dei considerandi.

2. Non si percepiscono tassa né spese.

3. Intimazione all'AP 1.

Comunicazione all’avv. __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario