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14.2005.91 • TRAC TI 14.2005.91 Generato dall'IA

Revocation of Secondary Bankruptcy Based on Acquiescence

Numero d'incarto 14.2005.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An application was filed to revoke a secondary bankruptcy previously declared against a debtor, and the administrator of the Italian bankruptcy estate subsequently communicated that they no longer opposed the request because the Italian supervising judge approved the management account and ordered the return of the debtor's assets, further noting the bankruptcy should be considered revoked due to the expiration of the appeal deadline. The court granted the application to revoke the secondary bankruptcy, ruling that the communication constituted an act of acquiescence under the relevant procedural code, and ordered that court fees and publication costs be split equally between the parties, as the initial application had been premature.

Regesto Legislator

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Art. 352 CPC, Art. 169 cpv. 2 LDIP, art. 166 ss. LDIP, art. 513 CPC, art. 21 LTG, art. 30 LTG; Revocation of Secondary Bankruptcy Based on Acquiescence: The court granted the application to revoke the secondary bankruptcy, ruling that the communication constituted an act of acquiescence under the relevant procedural code, and ordered that court fees and publication costs be split equally between the parties, as the initial application had been premature.

Parole chiave

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revoca del fallimento procedura di fallimento ancillare decisioni incidentali atto di candidatura ritiro dell'istanza giudiziaria riconoscimento di debito astratto Stralcio in seguito ad acquiescenza.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 166 ss. LDIP

Cited in the final orders section, forming the general basis for the decision regarding the lifting of the secondary bankruptcy.

art. 513 CPC

Cited in the final orders section, related to the procedure or grounds used for the decision (acquiescence mentioned in the reasoning based on this article).

art. 21 LTG

Cited in the final orders section, related to the court's authority or procedural aspects of the decision.

art. 30 LTG

Cited in the final orders section, related to the court's authority or procedural aspects of the decision.

art. 169 cpv. 2 LDIP

The requirement to communicate the closure of the liquidation to the listed authorities is implicitly ordered via the citation in the final orders section.

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Testo completo

Incarto n. 14.2005.91 · Lugano 13 febbraio 2006 CJ/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

Nella procedura dipendente dall’istanza 25 agosto 2005 presentata da

IS 1 (I) rappr. dall’ PA 1 contro

CO 1 rappr. dalla curatrice, RA 1 Pistoia, a sua volta rappr. dall’ RA 2 tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34);

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con scritto 6 dicembre 2005, l’amministrazione italiana della massa fallimentare ha comunicato di non aver più alcun motivo per opporsi all’istanza, in quanto il giudice delegato italiano aveva approvato il conto della gestione e disposto la restituzione a IS 1 del suo patrimonio nello stato in cui si trovava, il fallimento dovendosi d’altronde considerare revocato per la scadenza del termine di ricorso in Cassazione;

che in virtù dell’art. 352 CPC, tale dichiarazione determina un atto di acquiescenza all’istanza;

che la medesima va quindi accolta;

che la chiusura della liquidazione deve essere pubblicata sul FUSC e sul FUC e comunicata alle autorità menzionate all’art. 169 cpv. 2 LDIP;

che in considerazione, da una parte, dell’esito della causa, e dall’altra del fatto che l’istanza era prematura al momento della sua presentazione, si ritiene equo mettere le spese a carico delle parti in ugual misura, compensate le ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 21 e 30 LTG;

pronuncia:

1. L’istanza

25 agosto 2005 di IS 1, __________, è accolta.

1.1. Il fallimento secondario decretato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34) nei confronti di IS 1 è revocato.

1.2. È ordinata la pubblicazione dei precedenti dispositivi n. 1 e 1.1 sul FUSC e sul FUC.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico delle parti in ugual misura. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________ PA 1, __________;

– __________ RA 2, __________;

– __________, __________.

Comunicazione a:

– Ufficio del registro fondiario, __________;

– Ufficio del registro di commercio, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario