Bankruptcy Appeal Dismissed for Failure to Pay Expense Advance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an appeal against a bankruptcy ruling after the appellant failed to pay the required judicial expense advance by the set deadline, which was calculated based on the legal standard that registered mail, if unclaimed, is deemed delivered on the final day of the seven-day pickup period. Because the appellant did not remit the ordered deposit by September 19, 2005, the court struck the appeal from the record, which consequently reinstated the original bankruptcy order, effective November 23, 2005.
Regesto Legislator
UfficialeAppello contro la dichiarazione di fallimento. Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo, ritenuto notificato l'ultimo giorno dei termine di ritiro di 7.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible (stralciato dai ruoli) due to the failure to pay the required advance payment.
Mentioned in the preamble to the decree, relevant to the procedure or context of the decision.
Mentioned in the preamble to the decree, relevant to the procedure or context of the decision.
Mentioned in the preamble to the decree, relevant to the procedure or context of the decision.
Mentioned in the preamble to the decree, relevant to the procedure or context of the decision.
The court ordered the costs of the proceedings to be charged to the appellant.
Testo completo
Incarto n. 14.2005.87 · Lugano 22 novembre 2005/bd · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 maggio 2005 presentata da
AO 1 rappr. da RA 1 contro
AP 1
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del __________, con sentenza 2 agosto 2005 ha così deciso:
*“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da martedì 2 agosto 2005 alle ore 14.00.*
*2./3./4. Omissis”;*
sentenza dedotta in appello dalla AP 1 che con atto 22 agosto 2005
ne postula l’annullamento;
richiamata la diffida 25 agosto 2005 del Presidente di questa Camera mediante
la quale all’appellante è stato assegnato un termine scadente il 19 settembre
per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria
che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato,
l’appello sarebbe stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 312 CPC;
preso atto che la summenzionata richiesta d’anticipo 25 agosto 2005, spedita
lo stesso giorno all’appellante per invio postale raccomandato, è stata rispedita,
trascorsi 7 giorni di giacenza, a questa Camera il
5 settembre 2005;
ritenuto che un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione gennaio 2004, a condizione che un avviso di ritiro ai sensi del numero 2.3.7a.
delle medesime condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere
(o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b), ciò che non è posto nemmeno in dubbio;
rilevato che la richiesta d’anticipo 25 agosto 2005 va di conseguenza considerata
notificata il 2 settembre 2005;
preso atto come il termine in questione per il pagamento dell’anticipo, scadente il
19 settembre 2005, sia decorso infruttuoso;
ritenuto che essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo parziale,
il fallimento va nuovamente pronunciato;
richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF
decreta
1.L’appello 22 agosto 2005 della AP 1, __________, avverso la decisione 2 agosto 2005 della Segretaria assessore della Pretura del __________, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da
mercoledì 23 novembre 2005 alle ore 10.00.
2.Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi Fr. 50.-- sono poste a carico dell’appellante.
3.Intimazione:
- AP 1,
c/o Soc. Ger. __________, __________
- AO 1, __________Ufficio __________
- Ufficio __________
- Ufficio dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________ terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria