Appellant's Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant withdrew their appeal concerning a lower court's decision that had partially granted the creditor's request to provisionally reject the debtor's opposition to an enforcement order for a specified amount, including interest. The court, referencing established precedent that the party rendering a procedure moot through withdrawal is deemed to have lost for cost allocation purposes, struck the appeal from the roll due to the withdrawal, imposed a court fee on the appellant, and compensated any counterclaims for fees and costs as previously agreed by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 2 CPC, Art. 25 LALEF, Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF; Appellant's Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Order: The court, referencing established precedent that the party rendering a procedure moot through withdrawal is deemed to have lost for cost allocation purposes, struck the appeal from the roll due to the withdrawal, imposed a court fee on the appellant, and compensated any counterclaims for fees and costs as previously agreed by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited implicitly in the reasoning leading to the decision to strike the appeal from the roll due to withdrawal, which is the subject of order 1.
This provision is cited in the reasoning concerning the proportionality of the court fee when the appeal is withdrawn, which is reflected in the costs order (order 2).
Testo completo
Incarto n. 14.2005.73 · Lugano 25 gennaio 2006 B/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 marzo 2005 da
AO 1 rappr. da: RA 2 contro
AP 1 rappr. da: RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ del 2 febbraio 2005 __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza 24 giugno 2005 ha così deciso:
*“1. L’istanza 4 marzo 2005 della AO 1*
*è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al*
*precetto esecutivo n. __________ __________ è respinta in via provvisoria*
*per l’importo di fr. 596'959.70 oltre interessi al 2.75% dal 1. gennaio 2005.*
*2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.--, da anticipare come*
*di rito, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte l’importo*
*di fr. 2'500.-- a titolo di indennità.”*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
5 luglio 2005 ha postulato la parziale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni 3 agosto 2005 con cui la creditrice si oppone all’appello, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 16 gennaio 2006 l’appellante ha ritirato il gravame;
considerato come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2
CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF);
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità
(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
ritenuto che le parti hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico dell’appellante, compensate le ripetibili;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
pronuncia:
1. L’appello
5 luglio 2005 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di AP 1, compensate le indennità.
3. Intimazione:
- avv. RA 1, __________;
- avv. RA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura di __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria