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14.2005.48 • TRAC TI 14.2005.48 Generato dall'IA

Bankruptcy Review Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numero d'incarto 14.2005.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court addressed a request for review concerning a prior decision that upheld a lower court's ruling declaring the bankruptcy of an involved party. While acknowledging the general admissibility of review in summary bankruptcy proceedings, the court found the specific request inadmissible because it was filed well after the statutory twenty-day deadline following the notification of the contested judgment, which had been delivered to the party's counsel. Consequently, the review petition was declared inadmissible, and no costs were assessed due to the particular circumstances of the case.

Regesto Legislator

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Art. 20 LALEF, Art. 340 CPC, Art. 25 LALEF, Art. 195 LEF, Art. 342 CPC, Art. 21 cpv. 1 LALEF; Bankruptcy Review Inadmissibility Due to Untimely Filing: While acknowledging the general admissibility of review in summary bankruptcy proceedings, the court found the specific request inadmissible because it was filed well after the statutory twenty-day deadline following the notification of the contested judgment, which had been delivered to the party's counsel. Consequently, the review petition was declared inadmissible, and no costs were assessed due to the particular circumstances of the case.

Parole chiave

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deposito tardivo domanda di fallimento termine legale notificazione della decisione domanda tardiva di ricusazione termine di controllo istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 342 CPC

Cited as the applicable deadline requirement (20 days) for the revision request, leading to the finding of inadmissibility.

art. 313 bis CPC

Cited to determine the procedure by which the court could rule on the matter.

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Testo completo

Incarto n. 14.2005.48 · Lugano 24 maggio 2005 SC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’ istanza di revisione 6 maggio 2005 di

AP 1 Contro

la sentenza di questa Camera 5 aprile 2005 che, respingendo l’appello 3 marzo 2005 dello stesso istante, confermava la decisione pretorile 23 febbraio 2005, ovvero accogliendo la domanda di

AO 1

dichiarava il fallimento di AP 1 a far tempo dal 6 aprile 2005 alle ore 10.00;

potendo decidere in base all’art. 313 bis CPC;

considerato

in fatto e in diritto:

che, posta la questione della ricevibilità di un’istanza di revisione nell’ambito di una procedura sommaria di fallimento, sta il fatto che la procedura applicabile è quella prevista dall’art. 20 LALEF dove non può essere escluso il rimedio della revisione ai sensi dell’art. 340 CPC, ossia in virtù del rinvio all’art.

25 LALEF;

che, d’altra parte, contrariamente a quanto deciso a suo tempo da questa Camera in materia di rigetto dell’opposizione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 340, m. 6), la revisione è stata considerata ammissibile anche in questa materia –retta peraltro dalla stessa procedura del fallimentoda una successiva decisione della Camera di cassazione civile (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 340, m. 23);

che, ricordando altresì la possibile perplessità sulla stessa questione, dipendente della possibilità di chiedere la revoca del fallimento in forza dell’art. 195 LEF, il problema come tale può restare senza risposta, dal momento che -nel caso concretol’istanza si rivela comunque inammissibile;

che infatti la domanda di revisione dev’essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza che si pretende viziata (art. 342 CPC), mentre l’istanza in esame (che nemmeno afferma la tempestività dell’allegato) appare tardiva poiché introdotta ben oltre il termine ricordato, tenuto conto che la notifica della sentenza 5 aprile 2005 di questa Camera è avvenuta il giorno 6 aprile 2005 allo Studio legale del patrocinatore dell’appellante, come risulta dalla dichiarazione di ricevuta postale agli atti di quell’incarto;

che, visto l’esito dell’istanza, non torna conto ricordare alla parte l’uso esclusivo della lingua italiana di cui all’art. 21 cpv. 1 LALEF, né eventualmente impartirle termine adeguato per presentare la traduzione dell’istanza scritta di revisione;

che, data la particolarità della fattispecie, si può prescindere dall’accollare spese all’istante.

Motivi per i quali,

pronuncia:

1.L’istanza di revisione 6 maggio 2005 di AP 1, __________, è irricevibile.

2.Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.

3. Intimazione: - __________

- __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria