Debtor Bankruptcy Annulled Due to Proof of Prior Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court pronounced the bankruptcy of a debtor following a creditor's request based on an outstanding debt, but the debtor appealed, arguing the debt had been settled prior to the bankruptcy ruling, providing documentary evidence of a full payment made days before the decision. The appellate court, accepting the new evidence as sufficient proof of the prior settlement, reasoned that under the relevant law allowing for consideration of new facts occurring before the first instance decision, the grounds for the bankruptcy declaration were extinguished, and therefore granted the appeal, annulling the bankruptcy order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Debtor Bankruptcy Annulled Due to Proof of Prior Debt Settlement: The appellate court, accepting the new evidence as sufficient proof of the prior settlement, reasoned that under the relevant law allowing for consideration of new facts occurring before the first instance decision, the grounds for the bankruptcy declaration were extinguished, and therefore granted the appeal, annulling the bankruptcy order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this provision as the primary legal basis for annulling the bankruptcy order.
This provision was cited for determining the costs related to the first instance proceedings.
This provision was cited regarding the non-assignment of compensation because the opposing party did not submit observations.
Testo completo
Incarto n. 14.2005.47 · Lugano 6 luglio 2005 B/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
22 febbraio 2005 presentata da
AO 1 contro
AP 1
sulla quale istanza la __________, con sentenza 25 aprile 2005 ha così deciso:
*“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da lunedì*
*25 aprile 2005 alle ore 14.00.*
*2./3./4. Omissis.”*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP 1 che con atto
13 maggio 2005 ne ha postulato l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 18 maggio 2005 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'928.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 13 aprile 2005 l’escussa ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Pretore.
C. Con sentenza 25 aprile 2005 la __________, ha pronunciato il fallimento della AP 1 a far tempo da lunedì 25 aprile 2005 alle ore 14.00.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la AP 1 asserendo di avere pagato il debito nei confronti della AO 1 anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Essa ha prodotto la copia di uno scritto 11 maggio 2005 della creditrice alla __________, in cui viene confermato il versamento, effettuato il 22 aprile 2005 (doc. A), di fr. 2'158.880 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 1041230.
Considerato
In diritto: 1.a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento della AP 1 va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2. L'appello
13 maggio 2005 della AP 1 va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art.
62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 13 maggio 2005 della AP 1, __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 25 aprile 2005 pronunciata dalla Pretore __________ inc. EF.2005.549, nei confronti della AP 1AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico dellaAP 1.
3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dAP 1."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
-AP 1;
-__________;
- Ufficio __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio dei registri di __________;
Comunicazione alla Pretura __________
Terzi implicati Pterzi im plicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
zmplicati