Creditor Bankruptcy Annulled Due to Proof of Prior Debt Satisfaction on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor, which the lower court granted despite the debtor's non-appearance at the hearing. The debtor appealed this decision, presenting new evidence showing that the debt had been fully settled with the creditor via a receipt dated prior to the bankruptcy declaration. The appellate court reasoned that since the new evidence sufficiently proved the prior satisfaction of the debt, the bankruptcy declaration was unfounded under the relevant statute allowing new facts in appeal, and therefore, the initial bankruptcy order was annulled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Proof of Prior Debt Satisfaction on Appeal: The debtor appealed this decision, presenting new evidence showing that the debt had been fully settled with the creditor via a receipt dated prior to the bankruptcy declaration. The appellate court reasoned that since the new evidence sufficiently proved the prior satisfaction of the debt, the bankruptcy declaration was unfounded under the relevant statute allowing new facts in appeal, and therefore, the initial bankruptcy order was annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is the substantive legal basis cited for annulling the bankruptcy decision.
This article is cited in the reasoning section regarding the imposition of the court fee for the first instance, which is then reflected in the dispositive.
This article is cited regarding the decision not to award compensation to the appellee because they did not submit observations.
Testo completo
Incarto n. 14.2005.35 · Lugano 18 maggio 2005 B/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
31 gennaio 2005 presentata da
AO 1 contro
AP 1 rappr. da RA 1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________, con sentenza
4 aprile 2005 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì 4 aprile 2005 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che
con atto 14 aprile 2005 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 15 aprile 2005 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ La AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 24'648.05 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 16 marzo 2005 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 4 aprile 2005 la __________, __________, ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 4 aprile 2005 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 14 aprile 2005 AP
1 ha asserito di avere pagato il debito nei confronti della parte appellata anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 1. aprile 2005 della AO 1 (doc. C), con cui quest’ultima conferma il pagamento di fr. 21'358.10 a saldo di tutte le sue pretese, nei confronti di AP 1, derivanti da fatture scoperte (doc. C).
Considerato
In diritto:
1.a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del falimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza
b)L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2. L'appello
14 aprile 2005 di AP 1 va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art.
62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 14 aprile 2005 di AP 1, __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 4 aprile 2005 pronunciata dalla Pretore __________ inc. EF.2005.313 nei confronti di AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.
3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dAP 1."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III.Intimazione:
-AP
-__________
- Ufficio __________
- Ufficio __________
- Ufficio dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura __________
Terzi implicati Pterzi im plicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria