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14.2005.34 • TRAC TI 14.2005.34 Generato dall'IA

Improper Standing in Bankruptcy Declaration

Numero d'incarto 14.2005.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A lower court granted a bankruptcy petition against a debtor based on a filing made by a party that was not the creditor identified in the underlying debt enforcement proceedings and bankruptcy warning; the appellate court overturned the bankruptcy declaration, reasoning that the party filing for bankruptcy lacked active legal standing because the proper creditor, who was identified in the enforcement documents, must be the one to request the declaration, and the lack of proper standing is a matter of merit that the judge must examine ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 166 cpv. 1 LEF, Art. 166 LEF, Art. 174 cpv. 1 LEF, art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF; Improper Standing in Bankruptcy Declaration: Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento e il precetto esecutivo, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato (art. 166 cpv. 1 LEF).

Parole chiave

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domanda di fallimento esecuzione per debiti difetto di legittimazione procedura direttrice debito della massa annullamento della dichiarazione di fallimento appello contro la dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the grounds for the decision, which leads to the rejection of the bankruptcy petition (Order 1).

Art. 166 cpv. 1 LEF

Cited in the grounds for the decision, although the court ultimately ruled based on lack of active standing (Art. 174 LEF).

art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF

Used to determine that court fees and indemnity for the second instance are to be borne by RA 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2005.34 · Lugano 6 luglio 2005 B/sc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza

17 gennaio 2005 presentata da

AO 1 contro

AP 1 RA 1

sulla quale istanza la __________, con sentenza 4 aprile 2005 ha così deciso:

*“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì*

*4 aprile 2005 alle ore 14.00.*

*2./3./4. Omissis.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 8 aprile 2005 ne postula l’annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 12 aprile 2005 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 2 agosto/2 settembre 2004 __________ la __________ ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 2'837.30 oltre interessi al 3.50% dal 10 luglio 2004. Non avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ha chiesto che venisse emessa la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata all’escussa il 29 ottobre 2004. Con istanza 17 gennaio 2005 non la surriferita fondazione, ma la RA 2 ha presentato alla pretura domanda di fallimento nei confronti di AP 1.

B. All’udienza di contraddittorio del 9 marzo 2005 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 4 aprile 2005 la __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 4 aprile 2005 alle ore 14.00.

D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 postulandone l’annullamento, ritenuto che la procedura in oggetto è stata promossa dalla creditrice __________ e non dalla RA 2

Considerato

in diritto: 1. Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento e il precetto esecutivo, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato (art. 166 cpv. 1 LEF).

2. La carenza di legittimazione attiva di una parte non è un presupposto processuale, ma di merito che va esaminato d’ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 97, m. 1 e 2).

3. Nel caso concreto, RA 2 ha presentato istanza di fallimento nei confronti di AP 1, producendo il PE n. __________ e la relativa comminatoria di fallimento. Questi documenti indicano però quale creditrice la __________ –persona giuridica distinta dalla primaper cui non è data l’identità tra l’istante e la creditrice, rispettivamente procedente nell’esecuzione. In altre parole, la RA 2a, che non era in possesso degli atti esecutivi previsti dall’art. 166 LEF (precetto esecutivo e comminatoria di fallimento), non disponeva della legittimazione attiva necessaria per chiedere il fallimento della debitrice. La sua istanza andava pertanto respinta e la sentenza pretorile va riformata in tal senso.

Al proposito nulla muta il fatto che sia nel precetto esecutivo, sia nella comminatoria di fallimento la AO 1 figuri come mandataria (ossia rappresentante) della fondazione creditrice, poiché è comunque la procedente (pur eventualmente rappresentata dalla AO 1) a dover chiedere il fallimento: non la Compagnia d’assicurazioni, come appare inequivocabilmente dall’istanza

17 gennaio 2005 e com’è stato deciso dal giudice di prima sede.

4. L’appello di AP 1 va quindi accolto. La tassa di giustizia di prima e seconda sede e l’indennità di seconda sede vanno poste a carico della RA 2 (art. 49 e 62 cpv.

1 OTLEF) che è formalmente parte della presente procedura. Stesso destino hanno le spese dell’ufficio.

Motivi per i quali,

visti gli art. 166 cpv. 1 e 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L’appello

8 aprile 2005 di AP 1, __________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza 4 aprile 2005 del Pretore di Lugano è così riformata:

*1. L’istanza di fallimento 17 gennaio 2005 della RA 2, __________, è respinta.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 80.--, già anticipata, e le spese, pure già anticipate dall’istante, nella misura di un acconto di fr. 720.-, restano a carico dell’istante.*

II. Di conseguenza la dichiarazione di fallimento 4 aprile 2005 pronunciata dalla __________

(inc. EF. 2005.155) nei confronti di AP 1,__________, è annullata.RA 2 III. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è posta a carico della RA 2, la quale rifonderà a AP 1 fr. 300.-- a titolo di indennità.

IV. Intimazione:

- avv. RA 1, __________;

RA 2, __________;

- Ufficio __________;

- Ufficio __________;

- Ufficio __________;

Comunicazione alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria