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14.2004.95 • TRAC TI 14.2004.95 Generato dall'IA

Administrator Withdraws Foreign Bankruptcy Recognition Request Leading to Case Dismissal and Asset Restriction Cancellation

Numero d'incarto 14.2004.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An administrator of a foreign bankruptcy proceeding sought recognition of the insolvency ruling against a debtor, which had led to a precautionary order restricting the debtor's ability to dispose of assets; however, the administrator subsequently withdrew the recognition request based on an agreement with the opposing party, leading the court to strike the case from the rolls, order the cancellation of the asset restriction, and rule that the advance fee remains with the applicant while no costs for indemnity are awarded, consistent with procedural rules governing voluntary withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, art. 960 cpv. 1 n. 1 LEF, art. 352 CPC, art. 513 CPC; Administrator Withdraws Foreign Bankruptcy Recognition Request Leading to Case Dismissal and Asset Restriction Cancellation: È ordinata la cancellazione dell’annotazione della restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 LEF a carico della PPP n. __________ fondo base part. n° __________ RFD di __________ e della quota di comproprietà "C" di __________ del fondo part. n° __________ RFD di __________, di proprietà di CO 1, decretata da questa Camera il 29 settembre 2004.

Parole chiave

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curatore del fallimento insolvenza desistenza annullamento della dichiarazione di fallimento patrimonio a destinazione vincolata domanda d'esecuzione Stralcio.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Applied as the basis for striking the case from the rolls following the withdrawal of the request.

art. 960 cpv. 1 n. 1 LEF

Cited in the operative order to command the cancellation of the restriction on the disposal of assets.

art. 21 LTG

Cited regarding the proportionality of the court fee due to the withdrawal.

art. 352 CPC

Cited as grounds, alongside Art. 513 CPC, concerning the procedure for striking the case from the rolls.

art. 513 CPC

Cited as grounds, alongside Art. 352 CPC, concerning the procedure for striking the case from the rolls.

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Testo completo

Incarto n. 14.2004.95 · Lugano 26 ottobre 2005 CJ/sc/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Jaques

statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento ("Insolvenzverfahren") presentata il 1° settembre 2004 da

IS 1 D- nella sua qualità di amministratore ("Insolvenzverwalter") del fallimento di CO 1 (rappr. dall’ RA 1 )

nelle procedure dipendenti dal decreto d'insolvenza 27 novembre 2003 emesso dall'Amtsgericht __________ nei confronti di

CO 1 D- (rappr. dall’avv. __________, RA 2 )

preso atto che con scritto 26 settembre 2005 l’avv. dott. IS 1 ha comunicato di ritirare l’istanza, chiedendo che, conformemente all’accordo intervenuto tra le parti, le spese rimangano a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili;

richiamato lo scritto 25 ottobre 2005 della parte convenuta, che ha confermato il tenore del predetto accordo;

atteso che deve di conseguenza essere cancellata l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dei fondi del fallito decretata da questa Camera in via supercautelare il 29 settembre 2004;

considerato come in caso di desistenza la lite vada stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

ritenuto che le parti hanno convenuto la compensazione delle indennità;

richiamati gli art. 352 e 513 CPC, 21 LTG;

pronuncia:

1. L’istanza di riconoscimento in Svizzera del fallimento di CO 1, __________, presentata il 1° settembre 2004 dall’avv. dott. IS 1, __________, è stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. È ordinata la cancellazione dell’annotazione della restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 LEF a carico della PPP n. __________ fondo base part. n° __________ RFD di __________ e della quota di comproprietà "C" di __________ del fondo part. n° __________ RFD di __________, di proprietà di CO 1, decretata da questa Camera il 29 settembre 2004.

3. La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.

4. Intimazione a:

– avv. RA 1, __________;

– avv. Carlo Carafa, Studio legale RA 2, Locarno;

– Ufficio dei registri di __________, __________;

– Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario