Creditor Change Opposition Deadline Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought admission to a late opposition proceeding based on a change of creditor following an assignment of debt in ongoing execution procedures, but the lower court rejected the request, finding the opposition untimely because it was filed more than ten days after the appellant learned of the credit transfer, which the appellate court upheld, reasoning that the ten-day deadline under the relevant execution law for filing an opposition based on a creditor change had clearly elapsed by the time the second opposition was lodged. Furthermore, the court denied the request for judicial assistance and free legal representation because the underlying opposition lacked any reasonable prospect of success due to its tardiness.
Regesto Legislator
Ufficialetardività dell'opposizione tardiva per cambiamento del creditore. Ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision justifies the rejection of the appeal, as the underlying tardy objection was deemed expired based on this article.
This article, concerning the likelihood of a favorable outcome for legal aid, was cited in the justification for rejecting the request for legal aid.
This procedural article concerning legal aid was cited in the final orders in relation to the rejected request.
This article governs the awarding of indemnities to the opposing parties following the dismissal of the appeal.
This article governs the imposition of court costs following the dismissal of the appeal.
This article, relating to costs, was cited in the justification for the cost decision.
This article, relating to costs, was cited in the justification for the cost decision.
Testo completo
Incarto n. 14.2004.90 · Lugano 6 dicembre 2004 EC/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Cassina
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 dicembre 2002 da
AP 1 patrocinata da PA 1
nell’ambito delle procedure esecutive dipendenti dai PE n. __________ e n. __________ dell’Ufficio di esecuzione __________, fatti spiccare contro di lei da
__________, __________
istanza interessante pure
AO 1 patrocinata da PA 2
quale cessionaria dei crediti dedotti in esecuzione;
e
__________, __________ patrocinata dall’avv. __________, __________
quale precedente cessionaria dei crediti dedotti in esecuzione;
tendente ad ottenere di essere ammessa all’opposizione tardiva per cambiamento del creditore ex art. 77 LEF;
sulla quale istanza __________ con sentenza 19 luglio 2004 ha così deciso:
*"1. Le opposizioni tardive interposte il 2 dicembre 2002 da __________ AP 1 nelle esecuzioni n. __________ del 17 aprile 1999 e n.__________ del 14 aprile 1999 non sono ammesse.*
2 La tassa di giustizia in fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a ciascuna parte convenuta fr. 4’000.-- a titolo di indennità."*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’istante che con atto 5/6 agosto 2004 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
preso atto che le parti appellate, con osservazioni 28 agosto rispettivamente 30 agosto 2004 hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse e indennità;
richiamato il decreto vicepresidenziale 12 agosto 2004 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________ del 15/17 aprile 1999 dell’Ufficio di esecuzione __________, __________ (in seguito: __________), rappresentata dall’avv. __________ PA 2, __________, procede contro __________ AP 1 per l’incasso di fr. 686'279.45 oltre accessori;
che con un secondo precetto esecutivo di stessa data, il PE n. __________ a convalida del sequestro n. __________ dell’8 aprile 1999, __________, sempre rappresentata dall’avv. __________ PA 2, procede contro __________ AP 1 per l’incasso di fr. 6’805'700.30 oltre accessori;
che le opposizioni interposte dall’escussa ad entrambi i precetti esecutivi sono state rigettate in via provvisoria con sentenze 1. giugno 1999 __________;
che nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________, il 10 giugno 1999 l’UE __________ ha pignorato i diritti ereditari spettanti alla debitrice nella successione indivisa relitta del padre;
che con avviso d’incanto ____________________ 2002, l’UE __________ ha stabilito per il __________ 2002 l’incanto di quanto pignorato;
che con scritto 19 agosto 2002 l’avv. __________ PA 2o ha comunicato all’escussa che AO 1, a seguito di avvenuta cessione di credito, è ora la nuova creditrice di entrambi gli importi in esecuzione;
che facendo seguito a tale comunicazione, con istanza 30 agosto 2002 l’escussa ha presentato alla Pretura __________ contro __________ opposizione tardiva ex art. 77 LEF ai PE n. __________ e n. __________ per cambiamento del creditore;
che con sentenza 2 dicembre 2002 la Segretaria assessore della Pretura __________, ha respinto l’istanza in ordine per carenza di legittimazione passiva della convenuta, ritenuto che “nel caso concreto l’azione non è stata proposta contro il nuovo creditore, ovvero la AO 1, bensì unicamente contro il __________”;
che la sentenza non è stata oggetto di impugnazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello;
che con ulteriore scritto
19 novembre 2002 l’avv. __________ PA 2 ha comunicato all’UE __________ che AO 1, a seguito di avvenute cessioni di credito, è ora la nuova creditrice degli importi dedotti in esecuzione con i noti PE;
che con provvedimento 21 novembre 2002 l’UE __________ ha comunicato all’escussa che nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ a seguito di cessione al “posto del creditore __________, __________, è subentrato quale nuovo creditore AO 1 __________”;
che con istanza 2 dicembre 2002 __________ AP 1 ha presentato alla Pretura __________ contro la nuova creditrice notificatasi, ossia la AO 1, e contro la precedente cessionaria dei crediti di __________, la __________ (in seguito: __________), una nuova istanza di opposizione tardiva per cambiamento del creditore;
che con sentenza 19 luglio 2004 __________ ha respinto l’istanza rilevando, tra l’altro che l’opposizione tardiva nei confronti della cessione da __________ a AO 1 sarebbe stata presentata ben oltre i 10 giorni dalla conoscenza del cambiamento di creditore;
che con atto d’appello 5/6 agosto 2004 __________ AP 1 ha postulato l’accoglimento dell'istanza e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
che con osservazioni 28 agosto rispettivamente 30 agosto 2004 le parti appellate hanno postulato la reiezione del gravame, con motivazioni che saranno, se del caso, riprese in seguito;
che se il creditore cambia in corso d’esecuzione, l’escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento (art. 77 cpv. 1 LEF);
che l’escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore (art. 77 cpv. 2 LEF);
che, nell’ipotesi a lei più favorevole, __________ AP 1 è venuta a conoscenza
dell’avvenuta cessione a AO 1 dei crediti in esecuzione al più tardi il 19 agosto 2002, quando l’avv. __________ PA 2 le ha comunicato che
questa società era la nuova creditrice;
che il 2 dicembre 2002 - data della seconda opposizione - il termine di dieci giorni stabilito all’art. 77 cpv. 2 LEF era ampiamente trascorso;
che pertanto l’atto d’appello - inteso a impugnare la decisione di quell’istanza – dev’essere respinto;
che con l’allegato dall’appello __________ AP 1 ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio;
che l’assistenza giudiziaria - così come regolata nella Lag - è concessa alle condizioni cumulative seguenti:
- il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
- la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
che nel caso di specie l’istanza di opposizione tardiva presentata dall’escussa non presentava la benché minima possibilità di esisto favorevole, ritenuto che la stessa era, per i motivi sopra addotti, ampiamente tardiva;
che per questo motivo la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da __________ AP 1 deve essere respinta;
che la tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 77 LEF; 1, 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.L'appello 5/6 agosto 2004 di __________ AP 1, __________, è respinto.
2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di __________ AP 1 è respinta.
3. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’500.--, da anticipare dall'appellante, resta a carico di __________ AP 1, la quale rifonderà a AO 1 e a __________ fr. 2’500.-- ciascuna a titolo di indennità.
4. Intimazione a:
- avv. __________ PA 1, __________;
- avv. __________ __________ __________;
- avv. __________ PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario