Appeal Struck Due to Settlement Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that rejected a request to provisionally set aside an opposition to an execution proceeding, but the appellate court struck the appeal from the rolls because the parties had reached a settlement agreement, leading to the procedure becoming moot. Consequently, the court ordered that the reduced court fee be shared equally between the appellant and the appellee, with a portion refunded to the appellant, and stipulated that the parties compensate their own legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 48 OTLEF, art. 49 OTLEF, art. 61 OTLEF; Appeal Struck Due to Settlement Agreement: Consequently, the court ordered that the reduced court fee be shared equally between the appellant and the appellee, with a portion refunded to the appellant, and stipulated that the parties compensate their own legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 2 concerning the allocation of the reduced court fee.
Cited in order 2 concerning the allocation of costs.
Cited in order 2 concerning the allocation of costs.
Cited in order 2 concerning the compensation of legal fees (ripetibili).
Testo completo
Incarto n. 14.2004.8 · Lugano 15 giugno 2004 B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 ottobre 2003 da
APPE1 rappr. dall’ RAPP1 __________ contro
APPO1, Lugano rappr. dall’ RAPP2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 30 settembre/3 ottobre 2003 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 gennaio 2004 ha così deciso:
*"1. L'istanza è respinta.*
*2. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 3 febbraio 2004 ha postulato l'accoglimento dell'istanza con protesta di spese e ripetibili in ambo le sedi e subordinatamente il rinvio dell'incarto alla Pretore perché abbia a determinarsi nuovamente, protestate spese e ripetibili d'appello;
preso atto delle osservazioni 20 febbraio 2004 con cui la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto che con atto 13 maggio 2004 le parti hanno comunicato di avere concluso
un accordo transattivo, chiedendo lo stralcio della procedura, compensate le ripetibili;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
ritenuto che la tassa di giustizia, che è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG), va caricata, conformemente alla concordata
compensazione delle ripetibili, per 1/2 a ciascuna delle parti;
richiamati gli art. 21 LTG, art. 48, 49 e 61 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello 3 febbraio 2004 di __________ APPE1, __________è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
2. La tassa di giustizia ridotta a fr. 150.--, già anticipata in fr. 450.-- dall'appellante, è posta per 1/2 a carico della APPO1 e per 1/2 a carico di __________ APPE1, al quale vengono retrocessi fr. 300.--. Compensate le ripetibili.
3. Intimazione: - avv. __________ RAPP1i, __________
- avv. __________ RAPP2i __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria