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14.2004.7 • TRAC TI 14.2004.7 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Due to Pre-Order Settlement

Numero d'incarto 14.2004.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor, which the lower court granted on January 27, 2004; however, the debtor appealed, asserting they had settled the underlying debt, including all interest and costs, on November 12, 2003, prior to the bankruptcy ruling, supporting this claim with documentation of the payment through execution records. The appellate court accepted this new evidence as sufficient proof of debt extinguishment before the declaration of bankruptcy, and consequently, pursuant to the relevant enforcement law, annulled the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Creditor v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Due to Pre-Order Settlement: The appellate court accepted this new evidence as sufficient proof of debt extinguishment before the declaration of bankruptcy, and consequently, pursuant to the relevant enforcement law, annulled the bankruptcy order.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento esecuzione per debiti ordine di pagamento esecuzione della sentenza annullamento del contratto gestione del sinistro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

This article was the basis for annulling the bankruptcy decision.

art. 49 OTLEF

This article was used to determine that the first instance court fees are to be borne by the appellant.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

This article was cited when deciding not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 14.2004.7 · Lugano 15 marzo 2004 EC/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 20 ottobre 2003 presentata da

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 gennaio 2004 ha così deciso:

*"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì 27 gennaio 2004 alle ore 14.00.*

*2./3./4. Omissis."*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 28 gennaio 2004 da __________ che ne ha postulato l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamata l’ordinanza presidenziale del 30 gennaio 2004 con la quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza

20 ottobre 2003 __________ ha chiesto il fallimento di ___________ per fr. 1'022.20 oltre accessori.

B. All’udienza di discussione tenutasi il 14 gennaio 2004 nessuna delle parti è comparsa.

C. Il 27 gennaio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 27 gennaio 2004 alle ore 14.00.

D. Con atto di appello 28 gennaio 2004 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito oggetto dell’esecuzione in data 12 novembre 2003, ossia prima della pronuncia del fallimento. A sostegno della propria argomentazione l’appellante ha prodotto l’estratto di data 28 gennaio 2004 riferito all’esecuzione n. __________, dal quale appare che egli in data 12 novembre 2003 ha pagato a saldo dell’esecuzione l’importo di fr. 1'385.10.

Considerato

in diritto:

1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione n. __________ il

12 novembre 2003, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

3. L'appello 28 gennaio 2004 di __________, va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 28 gennaio 2004 di __________, è accolto.

*"1. La dichiarazione di fallimento 27 gennaio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2003.00994 nei confronti di __________, è annullata.*

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.*

3. *Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."*

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________;

- __________;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio dei registri di Lugano, Lugano;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario