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14.2004.69 • TRAC TI 14.2004.69 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Order Granted Due to Prior Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2004.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal against a bankruptcy order, the debtor successfully argued that the debt underlying the execution had been fully settled prior to the declaration of bankruptcy, presenting postal receipts showing two payments totaling the full amount, which the creditor also implicitly confirmed. The court reasoned that according to the relevant execution and bankruptcy law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves the debt has been extinguished, and since the submitted documentary evidence, corroborated by the creditor's position, sufficiently proved prior extinguishment, the initial bankruptcy declaration was annulled on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Order Granted Due to Prior Debt Settlement: The court reasoned that according to the relevant execution and bankruptcy law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves the debt has been extinguished, and since the submitted documentary evidence, corroborated by the creditor's position, sufficiently proved prior extinguishment, the initial bankruptcy declaration was annulled on appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
quietanza di saldo debito ordine di pagamento beni scoperti successivamente opposizione tardiva annullamento della dichiarazione di fallimento amministrazione del fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

This article is explicitly cited as the legal basis for annulling the bankruptcy decision.

art. 49 OTLEF

This article governs the assessment of court fees (tassa di giustizia) for the first instance proceeding.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

This article relates to the denial of indemnities when no request (petitum) for them was made.

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Testo completo

Incarto n. 14.2004.69 · Lugano 15 settembre 2004 B/sc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

Segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 aprile 2004 presentata da

RAPP1 rappr. da RAPP1 contro

APPE1

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 maggio 2004 ha così deciso:

*"1. È pronunciato il fallimento diAPPE1, __________, a far tempo da venerdì 28 maggio 2004 alle ore 14.00.*

2./3./4. *Omissis."*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla APPE1 che con atto giugno 2004 ne ha postulato l'annullamento;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 21/22 giugno 2004 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

preso atto delle osservazioni 14 luglio 1004 della parte appellata;

ritenuto

In fatto

A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il fallimento della APPE1 per fr. 843.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 19 maggio 2004 l'escussa si è opposta all'istanza di fallimento sostenendo che l'autovettura per l'assicurazione della quale l'istante procede in via esecutiva è stata venduta.

C. Con sentenza 28 maggio 2004 la Segretaria assessore della Pretura del Disretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della APPE1 far tempo da venerdì 28 maggio 2004 alle ore 14.00.

D. Con atto d'appello 11 giugno 2004 la APPE1 ha dichiarato di avere saldato il debito in oggetto, producendo le copie di due ricevute postali 17 marzo 2004 rispettivamente 26 maggio 2004 relative al versamento all'istante di fr. 430.-- risp. fr. 476.-- (doc. A e B).

F. Con le sue osservazioni la parte appellata ha rilevato che l'appellante ha sottoscritto un contratto d'assicurazione per una Mercedes S 420, targata TI

145 525, per il periodo dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2007. Il premio dovuto è stato calcolato dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2002. La creditrice ha in seguito comunicato il saldo della sua pretesa.

Considerato

In diritto

1.a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la APPE1 ha prodotto le copie di due ricevute postali datate 17 marzo 2004 rispettivamente 26 maggio 2004 (doc. A e B) relative al pagamento alla parte appellata di fr. 430.-- rispettivamente fr. 476.--. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione precedente alla dichiarazione di fallimento, fatto peraltro confermato dalla creditrice. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

2. L'appello 11 giugno 2004 della APPE1 va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 11 giugno 2004 dellaAPPE1APPE1 __________, è accolto.

*"1. La dichiarazione di fallimento 28 maggio 2004 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, inc. EF.2004.923 nei confronti dellaAPPE1, __________, è annullata.*

2.*La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico dellaAPPE1.*

3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dellaAPPE1."*

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.Intimazione:

-APPE1, __________o

-____________________ __________

- Ufficio esecuzione di Lugano

- Ufficio fallimenti di Lugano

- Ufficio dei registri di Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria