Creditor Bankruptcy Overturned on Proof of Prior Debt Settlement During Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an outstanding debt, which resulted in a first-instance ruling declaring the debtor bankrupt; however, the debtor successfully appealed this decision by presenting a receipt from the execution office, dated before the bankruptcy declaration, proving that the underlying debt, including interest and costs, had been settled, leading the appellate court to overturn the bankruptcy order based on the statutory provision allowing rejection if debt extinction is proven by documents, even if presented as new facts during the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Creditor Bankruptcy Overturned on Proof of Prior Debt Settlement During Appeal: Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order (I.) as the basis for accepting the appeal and annulling the bankruptcy declaration.
Cited in the reasoning section as the basis for imposing the first instance judicial fee on the appellant.
Cited in the reasoning section as the basis for not awarding compensation to the opposing party.
Testo completo
Incarto n. 14.2004.64 · Lugano 6 agosto 2004 B/fp/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser
Segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 22 marzo 2004 presentata da
APPO1 contro
APPE1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 maggio 2004 ha così deciso:
*"1. È pronunciato il fallimento di __________ APPE1, Montagnola, a far tempo da martedì 18 maggio 2004 alle ore 14.00.*
*2./3./4. Omissis."*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ APPE1 che con atto giugno 2004 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 14/15 giugno 2004 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il fallimento di __________ APPE1 per fr. 378.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2004 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 18 maggio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ APPE1 a far tempo da martedì 18 maggio 2004 alle ore 14.00.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ APPE1 asserendo di avere saldato, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suo debito nei confronti della parte appellata e producendo una ricevuta 11 maggio 2004 dell'UE di Lugano relativa al pagamento di fr.
533.75 a saldo dell'esecuzione n. __________ promossa dalla APPO1 (doc. B).
Considerato
In diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ APPE1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello 4 giugno 2004 di __________ APPE1 va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia: I. L'appello
4 giugno 2004 di __________, __________, è accolto.
*"1. La dichiarazione di fallimento 18 maggio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2004.499 nei confronti di __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.*
3. *Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."*
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
- ____________________ - __________;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio dei registri di Lugano, Lugano;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria