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14.2004.63 • TRAC TI 14.2004.63 Generato dall'IA

Bankruptcy Declaration Overturned Due to Annulled Prerequisite Threat

Numero d'incarto 14.2004.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Appellate Court accepted an appeal against a bankruptcy declaration, as the underlying prerequisite—a prior bankruptcy threat issued on May 12, 2004—had been annulled by the same court in its capacity as supervisory authority upon reviewing a separate appeal/revision, thereby eliminating the legal basis for the subsequent May 25, 2004, bankruptcy order; consequently, the bankruptcy declaration was overturned, no judicial fees were levied due to the case's peculiar circumstances, and the appeal was granted.

Regesto Legislator

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Art. 166 cpv. 1 LEF, Art. 66 al. 1 LTF; Bankruptcy Declaration Overturned Due to Annulled Prerequisite Threat: "1. La dichiarazione di fallimento 25 maggio 2004 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona, inc. EF.2004.294, nei confronti dellaAPPE1, __________, è annullata.

Parole chiave

Generato dall'IA
annullamento della dichiarazione di fallimento spese legali opposizione tardiva sindacato giurisdizionale effetti di una sentenza di annullamento compensazione nel fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 166 cpv. 1 LEF

Cited as the legal basis for annulling the bankruptcy declaration due to the lack of a prerequisite following the prior annulment of the bankruptcy warning.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning, but not explicitly in the operative part (dispositive) regarding the costs of the present judgment (although cost waiver is ordered in point II).

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Testo completo

Incarto n. 14.2004.63 · Lugano 19 agosto 2004 B/fp/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 3 maggio 2004 presentata da

_CON1 contro

APPE1, già rappr. da: RAPP1

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 25 maggio 2004, nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Bellinzona, ha così deciso:

*"1. È pronunciato il fallimento della dittaAPPE1, __________, a far tempo dal giorno 25 maggio 2004 alle ore 14.00.*

*2./3./4. Omissis."*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla APPE1 che con atto 24 marzo 2004 ne postula l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

preso atto che con ordinanza presidenziale 28/30 giugno 2004 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto che con decisione 9 luglio 2004 (inc. 15.2004.107) questa Camera, quale Autorità di vigilanza, trattando il gravame 7 giugno 2004 della APPE1 quale istanza di revisione contro la sentenza 12 maggio 2004, emessa sempre da questa Camera (inc. 15.2004.86), l'ha accolta, modificandone il dispositivo nel senso che la comminatoria di fallimento emessa il 3 febbraio 2004 nell'esecuzione n. __________ è stata annullata;

preso atto della decisione di stralcio 20 luglio 2004 del Tribunale Federale;

considerato che in seguito all'annullamento della comminatoria la dichiarazione di fallimento in esame va annullata essendone venuto a mancare uno dei presupposti (art. 166 cpv. 1 LEF), per cui l'appello

24 marzo 2004 della APPE1 va accolto;

rilevato che, viste le peculiarità del caso, non si preleva la tassa di giustizia in ambo le sedi e che le spese dell'Ufficio fallimenti vanno a carico dello Stato, mentre non si assegnano indennità la parte appellata non avendo presentato osservazioni;

pronuncia:

I. 'appello

24 marzo 2004 dellaAPPE1, __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 25 maggio 2004 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona, inc. EF.2004.294, nei confronti dellaAPPE1, __________, è annullata.

2. Non si preleva la tassa di giustizia.

3. Le spese dell'Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico dello Stato."

II. Non si preleva la tassa di giustizia del presente giudizio.

III. Intimazione a:

-APPE1, c/o __________;

-_CON1, __________;

- __________;

- Ufficio dei registri di Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria