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14.2004.52 • TRAC TI 14.2004.52 Generato dall'IA

Debtor's Prior Full Payment Nullifies Bankruptcy Order

Numero d'incarto 14.2004.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an outstanding debt, which resulted in a first-instance decision declaring the debtor bankrupt. The debtor appealed this decision, presenting new evidence showing that the debt, including interest and expenses, had been settled prior to the bankruptcy declaration, as evidenced by a creditor communication withdrawing the underlying execution action due to full payment. The appellate court reasoned that under the relevant enforcement law, the bankruptcy application must be rejected if the debtor proves the debt was extinguished before the decision, and finding the documentary proof of prior settlement sufficient, it consequently annulled the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Debtor's Prior Full Payment Nullifies Bankruptcy Order: The debtor appealed this decision, presenting new evidence showing that the debt, including interest and expenses, had been settled prior to the bankruptcy declaration, as evidenced by a creditor communication withdrawing the underlying execution action due to full payment. The appellate court reasoned that under the relevant enforcement law, the bankruptcy application must be rejected if the debtor proves the debt was extinguished before the decision, and finding the documentary proof of prior settlement sufficient, it consequently annulled the bankruptcy order.

Parole chiave

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procedura di fallimento ordine di pagamento quietanza di saldo debito opposizione tardiva autorizzazione all’esecuzione nullità del contratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

This article was used as the basis for annulling the bankruptcy declaration in the dispositive order 1.

art. 49 OTLEF

This article was cited in the reasoning section regarding the imposition of the court fee for the first instance, which is reflected in the dispositive order 2.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

This article was cited regarding the non-assignment of indemnities, but no corresponding order explicitly citing it for indemnities appears in the final numbered dispositive section (I, II, III).

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Testo completo

Incarto n. 14.2004.52 · Lugano 23 giugno 2004 B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 23 febbraio 2004 presentata da

APPO1 contro

APPE1 rappr. dall RAPP1 __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 aprile 2004 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________ APPE1, __________, a far tempo dal giorno di lunedì 19 aprile 2004 alle ore 14.00.

*2./3./4. Omissis."*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ APPE1 che con atto 28 aprile 2004 ne ha chiesto l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 3/4 maggio 2004 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto: A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il fallimento di __________ APPE1 per fr. 1'086.25 oltre interessi e spese.

B. All'udienza di contraddittorio del 31 marzo 2004 nessuna delle parti è comparsa.

C. Il

19 aprile 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ APPE1 a far tempo da lunedì 19 aprile 2004 alle ore 14.00.

D. Con atto d'appello 28 aprile 2004 __________ APPE1 ha dichiarato di avere saldato il suo debito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo la copia di uno scritto 19 marzo 2004, inviato dalla creditrice all'UE di Lugano, con cui quest'ultima ha ritirato l'esecuzione in oggetto n. __________ in seguito a saldo del suo credito (doc. C).

Considerato

In diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ APPE1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

3. L'appello 28 aprile 2004 di __________ APPE1 va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia: I. L'appello

28 aprile 2004 di __________APPE1, __________, è accolto.

*"1. La dichiarazione di fallimento 19 aprile 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2004.230 nei confronti di __________, è annullata.*

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________APPE1.*

3. *Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________ APPE1."*

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.Intimazione a:

- ____________________ - __________;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio dei registri di Lugano, Lugano;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Terzi implicati Erzi implicati