Revocation of Secondary Bankruptcy Based on Subsequent Italian Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court was asked to revoke a secondary bankruptcy declared in the jurisdiction in June 2000, which had recognized foreign bankruptcies originating from an Italian judgment of May 1996 and an extension judgment of July 1996 that included the subject entity. The motion to revoke was granted because the original Italian court subsequently issued a judgment in October 2002 that accepted oppositions and revoked the bankruptcy declaration concerning the specific entity, and the bankruptcy trustee had subsequently waived the right to appeal that revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 LDIP, Art. 30 LTG, Art. 513 al. 2 CPC, Art. 148 cpv. 3 CPC, art. 166 ss. LDIP, art. 513 CPC; Revocation of Secondary Bankruptcy Based on Subsequent Italian Judgment: The motion to revoke was granted because the original Italian court subsequently issued a judgment in October 2002 that accepted oppositions and revoked the bankruptcy declaration concerning the specific entity, and the bankruptcy trustee had subsequently waived the right to appeal that revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvisions governing the recognition of foreign bankruptcy proceedings, forming the legal basis for the decision on revocation.
Cited as the basis for determining the applicable procedural law for costs.
Cited as the basis for determining the applicable procedural law for costs.
Testo completo
Incarto n. 14.2004.50 · Lugano 16 giugno 2004 CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (riconoscimento di fallimento estero) promossa con istanza 16 dicembre 1996 da
IS1 rappr. dal curatore del fallimento, RA1 rappr. dall' RA2 e ora sull'istanza 5 marzo 2004 tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa Camera il
6 giugno 2000 (inc. 14.00.21) in particolare nei confronti di
CO1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di Napoli (Italia) ha dichiarato il fallimento di __________, società di fatto con sede a Napoli, e di __________, Napoli, soci illimitatamente responsabili della __________;
che con sentenza 10 luglio 1996 – resa, su "ricorsi per estensione di fallimento" del 17 e 22 maggio 1996, "per estensione del fallimento della società di fatto __________, dichiarato da questo Tribunale con sentenza del 16 [recte: 15] maggio 1996" – lo stesso Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento di __________, __________, __________ e __________ CO1, Napoli;
che con sentenza 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera tutti i fallimenti decretati il 15 maggio 1996 e il 10 luglio 1996;
che con sentenza 16 ottobre 2002 (cfr. doc. H allegato all'istanza, ultima pagina), depositata il 13 dicembre 2002, il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, ha respinto le opposizioni al fallimento interposte da __________ e __________, accogliendo invece quelle di __________ CO1 e __________ e revocando il fallimento di queste ultime;
che il curatore fallimentare, con atto 10 dicembre 2003, ha rinunciato ad appellare tale sentenza (cfr. doc. H, a.i.);
che ora l'istante, preliminarmente al riconoscimento ex art. 173 LDIP della graduatoria (stato passivo) depositata al Tribunale di Napoli il 18 dicembre 1996/29 gennaio 1997 (inc. 14.03.99/ 04.27), chiede la revoca del fallimento secondario di __________ CO1;
che l'istanza va accolta;
che le spese, determinate in base all'art. 30 LTG siccome la procedura è regolata dalla legge di procedura civile cantonale (cfr. art. 513 al. 2 CPC), vanno messe a carico di chi le ha causate (cfr. art. 148 cpv. 3 CPC), ossia a carico della massa fallimentare;
Per questi motivi,
richiamati gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 30 LTG;
pronuncia:
1. Il fallimento secondario decretato il 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21) nei confronti di __________ CO1 è revocato.
2. È ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1 sul FUSC e sul FUC.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico dell'AP1. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
– __________ RA2, __________;
– __________ CO1, __________
– Ufficio fallimenti di Lugano, Lugano
Comunicazione
– Ufficio del registro fondiario, Lugano;
– Ufficio del registro di commercio, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario