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14.2004.50 • TRAC TI 14.2004.50 Generato dall'IA

Revocation of Secondary Bankruptcy Based on Subsequent Italian Judgment

Numero d'incarto 14.2004.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court was asked to revoke a secondary bankruptcy declared in the jurisdiction in June 2000, which had recognized foreign bankruptcies originating from an Italian judgment of May 1996 and an extension judgment of July 1996 that included the subject entity. The motion to revoke was granted because the original Italian court subsequently issued a judgment in October 2002 that accepted oppositions and revoked the bankruptcy declaration concerning the specific entity, and the bankruptcy trustee had subsequently waived the right to appeal that revocation.

Regesto Legislator

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Art. 173 LDIP, Art. 30 LTG, Art. 513 al. 2 CPC, Art. 148 cpv. 3 CPC, art. 166 ss. LDIP, art. 513 CPC; Revocation of Secondary Bankruptcy Based on Subsequent Italian Judgment: The motion to revoke was granted because the original Italian court subsequently issued a judgment in October 2002 that accepted oppositions and revoked the bankruptcy declaration concerning the specific entity, and the bankruptcy trustee had subsequently waived the right to appeal that revocation.

Parole chiave

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revoca del fallimento procedura di fallimento ancillare diritto di riprendere il possesso della cosa interesse moratorio legale opposizione tardiva bancarotta fraudolenta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 166 ss. LDIP

Provisions governing the recognition of foreign bankruptcy proceedings, forming the legal basis for the decision on revocation.

art. 513 CPC

Cited as the basis for determining the applicable procedural law for costs.

art. 30 LTG

Cited as the basis for determining the applicable procedural law for costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2004.50 · Lugano 16 giugno 2004 CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (riconoscimento di fallimento estero) promossa con istanza 16 dicembre 1996 da

IS1 rappr. dal curatore del fallimento, RA1 rappr. dall' RA2 e ora sull'istanza 5 marzo 2004 tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa Camera il

6 giugno 2000 (inc. 14.00.21) in particolare nei confronti di

CO1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di Napoli (Italia) ha dichiarato il fallimento di __________, società di fatto con sede a Napoli, e di __________, Napoli, soci illimitatamente responsabili della __________;

che con sentenza 10 luglio 1996 – resa, su "ricorsi per estensione di fallimento" del 17 e 22 maggio 1996, "per estensione del fallimento della società di fatto __________, dichiarato da questo Tribunale con sentenza del 16 [recte: 15] maggio 1996" – lo stesso Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento di __________, __________, __________ e __________ CO1, Napoli;

che con sentenza 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera tutti i fallimenti decretati il 15 maggio 1996 e il 10 luglio 1996;

che con sentenza 16 ottobre 2002 (cfr. doc. H allegato all'istanza, ultima pagina), depositata il 13 dicembre 2002, il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, ha respinto le opposizioni al fallimento interposte da __________ e __________, accogliendo invece quelle di __________ CO1 e __________ e revocando il fallimento di queste ultime;

che il curatore fallimentare, con atto 10 dicembre 2003, ha rinunciato ad appellare tale sentenza (cfr. doc. H, a.i.);

che ora l'istante, preliminarmente al riconoscimento ex art. 173 LDIP della graduatoria (stato passivo) depositata al Tribunale di Napoli il 18 dicembre 1996/29 gennaio 1997 (inc. 14.03.99/ 04.27), chiede la revoca del fallimento secondario di __________ CO1;

che l'istanza va accolta;

che le spese, determinate in base all'art. 30 LTG siccome la procedura è regolata dalla legge di procedura civile cantonale (cfr. art. 513 al. 2 CPC), vanno messe a carico di chi le ha causate (cfr. art. 148 cpv. 3 CPC), ossia a carico della massa fallimentare;

Per questi motivi,

richiamati gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 30 LTG;

pronuncia:

1. Il fallimento secondario decretato il 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21) nei confronti di __________ CO1 è revocato.

2. È ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1 sul FUSC e sul FUC.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico dell'AP1. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

– __________ RA2, __________;

– __________ CO1, __________

– Ufficio fallimenti di Lugano, Lugano

Comunicazione

– Ufficio del registro fondiario, Lugano;

– Ufficio del registro di commercio, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario