Appeal Withdrawal Due to Agreement and Fee Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAppellants appealed a conservatory attachment order, but subsequently requested the withdrawal of their appeal because the parties reached an agreement, rendering the procedure moot. The court struck the appeal from the rolls, ruling that since the appeal was not served on the opposing party to preserve the element of surprise regarding the attachment, the opposing party was not entitled to compensation, while imposing a proportional judicial fee on the appellants based on the procedural steps taken, with a partial refund of the advanced fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG; Appeal Withdrawal Due to Agreement and Fee Allocation: The court struck the appeal from the rolls, ruling that since the appeal was not served on the opposing party to preserve the element of surprise regarding the attachment, the opposing party was not entitled to compensation, while imposing a proportional judicial fee on the appellants based on the procedural steps taken, with a partial refund of the advanced fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section to justify the proportional determination of the court fee upon withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2004.41 · Lugano 23 giugno 2004 CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabili (inc. EF.2004.796) promossa con istanza 13 aprile 2004 da
1. APPE1 2. APPE2 entrambi rappr. dall' RAPP1 contro
APPO1 (D)
tendente all'ottenimento di un sequestro;
visto l’appello 19 aprile 2004 interposto da __________ APPE1 e __________ APPE2 contro il decreto di sequestro del 13 aprile 2004 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5 (inc. EF.2004.796);
preso atto che con scritto 7 giugno 2004 gli appellanti hanno chiesto di stralciare il ricorso senza ulteriori formalità, essendo stato trovato un accordo tra le parti;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
rilevato che, conformemente alla prassi di questa Camera, l'appello non è stato notificato alla controparte per preservare l'effetto sorpresa del sequestro in caso di accoglimento dell'appello, sicché la parte appellata non ha diritto ad un'indennità;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
pronuncia:
1. L'appello
19 aprile 2004 di APPE1 e APPE2, entrambi in __________, è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dagli appellanti, rimane a loro carico. Non si assegna indennità.
3. L’eccedenza di fr. 150.-- anticipata dagli appellanti viene loro restituita.
4. Intimazione all'avv. __________ RAPP1, __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario