Debtor v. Creditor (Timely Payment Nullifying Bankruptcy)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court pronounced a bankruptcy against a debtor based on an unsatisfied debt claim, but the debtor appealed, presenting evidence that the debt, including interest and costs, had been fully settled on the morning of the same day the bankruptcy was declared, hours before the pronouncement. The appellate court reasoned that under the relevant statute, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves the debt was extinguished prior to the decision, and finding the new documentation sufficient proof of this timely payment, the court upheld the appeal and annulled the bankruptcy declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 172 n. 3 LEF; Debtor v. Creditor (Timely Payment Nullifying Bankruptcy): The appellate court reasoned that under the relevant statute, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves the debt was extinguished prior to the decision, and finding the new documentation sufficient proof of this timely payment, the court upheld the appeal and annulled the bankruptcy declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural ground for annulling the bankruptcy decision based on new facts (payment).
Cited in the considerations as the substantive legal basis for rejecting a bankruptcy application when the debt is extinguished.
Cited regarding the allocation of the first instance court fee (tassa di giustizia) in the reasoning section, although the dispositive orders 2 and II concern costs.
Cited regarding the non-assignment of indemnities in the reasoning section.
Testo completo
Incarto n. 14.2004.39 · Lugano 11 maggio 2004 B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 9 febbraio 2004 presentata da
__________ rappr. da __________ Contro
__________ rappr. dall’ __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza 30 marzo 2004 ha così deciso:
*"1. È pronunciato il fallimento di __________ , __________, a far tempo dal giorno di martedì 30 marzo 2004 alle ore 14.00.*
*2./3./4. Omissis."*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
8 aprile 2004 ne postula l'annullamento;
preso atto delle osservazioni 29 aprile 2004 della parte appellata;
rilevato che con ordinanza presidenziale 14/15 aprile 2004 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto A. Nell'ambito dell'esecuzione n__________ dell'UE__________ la ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 153'657.80 oltre interessi e spese.
B. All'udienza di contraddittorio del 17 marzo 2004 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il 30 marzo 2004 la Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 30 marzo 2004 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 8 aprile 2004 __________ ha dichiarato di avere saldato il suo debito oltre ad interessi e spese, producendo una ricevuta
30 marzo 2004 (doc. _) risp. uno scritto 6 aprile (doc. _) della creditrice, in cui viene confermato l'avvenuto versamento, effettuato alle ore 10.00 circa del
30 marzo 2004, dell'importo di fr. 157'582.80 a saldo dell'esecuzione n. __________.
E. Con le sue osservazioni 29 aprile 2004 la parte appellata ha confermato che il pagamento del suo credito è stato effettuato dal debitore il
30 marzo 2004 alle ore 10.00 circa.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 30 marzo 2004 alle ore 10.00 circa, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prove sufficienti dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art.
174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello 8 aprile 2004 di APPE1 va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia: I. L'appello
8 aprile 2004 di __________, __________, è accolto.
*"1. La dichiarazione di fallimento 30 marzo 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2004.152 nei confronti di __________, __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.*
3. *Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."*
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III.Intimazione a:
- ____________________ __________, __________;
- Ufficio esecuzione di __________;
- Ufficio dei fallimenti di __________;
- Ufficio dei registri di __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Terzi implicati