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14.2004.23 • TRAC TI 14.2004.23 Generato dall'IA

Creditor's Appeal of Bankruptcy Declaration Based on Prior Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2004.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellate court considered an appeal against a bankruptcy declaration initiated by a creditor for an outstanding debt of over twenty-six thousand units. The debtor appealed the first instance ruling, which pronounced bankruptcy, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration, supported by a document from the creditor confirming an agreement and full payment on the day before the judgment. The court reasoned that the submitted new evidence sufficiently proved the debt's extinguishment before the bankruptcy order, thus leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the bankruptcy declaration pursuant to the relevant execution law provision allowing new facts established prior to the initial decision to be considered on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 174 cpv. 1 OTLEF; Creditor's Appeal of Bankruptcy Declaration Based on Prior Debt Settlement: The debtor appealed the first instance ruling, which pronounced bankruptcy, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration, supported by a document from the creditor confirming an agreement and full payment on the day before the judgment. The court reasoned that the submitted new evidence sufficiently proved the debt's extinguishment before the bankruptcy order, thus leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the bankruptcy declaration pursuant to the relevant execution law provision allowing new facts established prior to the initial decision to be considered on appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento opposizione tardiva assemblea dei creditori ordine di pagamento gestione del sinistro riconoscimento di debito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

This article was cited as the legal basis for annulling the bankruptcy decision in the reasoning and implicitly in the introductory section of the dispositive ('richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF').

art. 49 OTLEF

This article was cited in the reasoning section governing the imposition of court fees for the first instance.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

This article was cited in the reasoning section regarding the non-assignment of legal fees due to the lack of observations from the appellee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2004.23 · Lugano 29 aprile 2004/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 16 gennaio 2004 presentata da

AO1 rappr. dalla RA2 contro

AP1 rappr. dall'avv. RA1 Lugano

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 febbraio 2004 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________, __________, a far tempo da lunedì 23 febbraio 2004 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

1° marzo 2004 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 5 marzo 2004 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 16 gennaio 2004 la __________ SA ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 26'590.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 18 febbraio 2004 l'escussa non è comparsa.

C. Il

23 febbraio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì 23 febbraio 2004 alle ore 14.00.

D. Con atto d'appello 1. marzo 2004 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e producendo una dichiarazione della __________ SA 23 febbraio 2004 (doc. 2), in cui quest'ultima ha dichiarato di avere raggiunto il 22 febbraio 2004 un accordo con __________ e __________ in merito al debito ammontante a Fr. 26'590.-- oltre a spese e interessi e che l'importo concordato è stato interamente versato (doc. 2).

Considerato

In diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente del pagamento dell'esecuzione in oggetto n. __________ effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento di __________ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

3. L'appello

1. marzo 2004 di __________ va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

I. L'appello

1. marzo 2004 di __________, __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 23 febbraio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2004.00063, nei confronti di __________, __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

III. Intimazione:

- avv. __________;

- __________;

- Ufficio esecuzione di Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano;

- Ufficio registri di Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Terzi implicati erzi implicati