Creditor Bankruptcy Annulled Due to Proof of Prior Debt Settlement on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor, resulting in a declaration of bankruptcy by the lower court despite the debtor's non-appearance at the hearing. The debtor appealed, submitting new evidence showing that the debt had been settled the day before the bankruptcy ruling. The appellate court reasoned that under the relevant law, new facts that occurred prior to the first instance decision can be considered on appeal, and the submitted declaration sufficiently proved the prior payment, leading to the annulment of the bankruptcy order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 174 cpv. 1 OTLEF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Proof of Prior Debt Settlement on Appeal: The debtor appealed, submitting new evidence showing that the debt had been settled the day before the bankruptcy ruling. The appellate court reasoned that under the relevant law, new facts that occurred prior to the first instance decision can be considered on appeal, and the submitted declaration sufficiently proved the prior payment, leading to the annulment of the bankruptcy order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the main ground for annulling the bankruptcy decision in the dispositive order 1.
This procedural rule was cited when announcing the decision that upheld the appeal.
This provision governs the imposition of court fees (tassa di giustizia) in the first instance, cited in the reasoning section regarding costs.
This provision, relating to the non-assignment of compensation (indennità), was cited in the reasoning section regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 14.2004.22 · Lugano 29 aprile 2004/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 16 gennaio 2004 presentata da
AO1 rappr. dallRA2 contro
AP1 rappr. dall' RA1 Lugano
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 febbraio 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì
23 febbraio 2004 alle ore 14.00."
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
1. marzo 2004 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 5 marzo 2004 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza 16 gennaio 2004 la __________ SA ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 26'590.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 18 febbraio 2004 l'escusso non è comparso.
C. Il
23 febbraio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì 23 febbraio 2004 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 1. marzo 2004 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e producendo una dichiarazione della __________ 23 febbraio 2004 (doc. 2), in cui quest'ultima ha dichiarato di avere raggiunto il 22 febbraio 2004 un accordo con __________ e __________ in merito al debito ammontante a Fr. 26'590.-- oltre a spese e interessi e che l'importo concordato è stato interamente versato (doc. 2).
Considerato
In diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente del pagamento dell'esecuzione in oggetto n. __________effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento di __________ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello
1. marzo 2004 di __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello
1. marzo 2004 di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 23 febbraio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2004.00062, nei confronti di __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione:
- avv. __________;
- __________ o;
- Ufficio esecuzione di Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano;
- Ufficio registri di Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria