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14.2004.110 • TRAC TI 14.2004.110 Generato dall'IA

Bankruptcy Overturned Due to Procedural Error in Execution

Numero d'incarto 14.2004.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A lower court declared bankruptcy against an entity following an execution proceeding, which was subsequently appealed; however, the appellate court overturned the bankruptcy declaration because the original execution proceeding was mistakenly initiated as a bankruptcy when it should have proceeded as a seizure, stemming from an error due to a homonymy case, thereby rendering the initial bankruptcy pronouncement invalid under relevant insolvency law articles.

Regesto Legislator

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art. 166 e 172 LEF, Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede, Non si preleva tassa di giustizia; Bankruptcy Overturned Due to Procedural Error in Execution: “1. La dichiarazione di fallimento 15 ottobre 2004 pronunciata dalla __________, __________, inc. EF.__________ nei confronti di __________ RI 1, __________, è annullata.

Parole chiave

Generato dall'IA
insolvenza decisioni incidentali annullamento della dichiarazione di fallimento esecuzione del pignoramento danno ai creditori debito della massa

Disposizioni normative citate

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art. 166 e 172 LEF
Cited in the reasoning as the basis for annulling the bankruptcy due to the prior cancellation of the bankruptcy order.
Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede
A ruling regarding the waiver of judicial fees at the first instance level, included in the dispositive orders.
Non si preleva tassa di giustizia
A ruling regarding the waiver of judicial fees at the appeal level, included in the dispositive orders.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 166 e 172 LEF

Cited in the reasoning as the basis for annulling the bankruptcy due to the prior cancellation of the bankruptcy order.

Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede.

A ruling regarding the waiver of judicial fees at the first instance level, included in the dispositive orders.

Le spese dell’Ufficio _________, da anticipare come di rito, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

A ruling concerning the allocation of procedural costs, included in the dispositive orders.

Non si preleva tassa di giustizia.

A ruling regarding the waiver of judicial fees at the appeal level, included in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 14.2004.110 · Lugano 16 dicembre 2004 /B/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza

3 agosto 2004 presentata da

CO 1 contro

RI 1

sulla quale istanza la Pretore del __________ con sentenza 15 ottobre 2004 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di __________ RI 1, __________, a far tempo da venerdì

15 ottobre 2004 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ RI 1 che con atto

20 ottobre 2004 ne postula l’annullamento;

rilevato che con ordinanza presidenziale 25/26 ottobre 2004 all’appello è

stato concesso effetto sospensivo parziale;

preso atto che con provvedimento 1. dicembre 2004 l’__________ __________

ha annullato nell’esecuzione in oggetto n. 1024216 la comminatoria di fallimento,

ritenuto che per una svista dovuta ad un caso di omonimìa la procedura non

doveva proseguire in via di fallimento, bensì in via di pignoramento;

considerato che essendo stata annullata la comminatoria, il fallimento di

__________ RI 1 va pure annullato (art. 166 e 172 LEF);

ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia in ambo le sedi, mentre le spese dell’Ufficio fallimenti vanno poste a carico dello Stato e che non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato

osservazioni;

pronuncia:

I. L’appello

20 ottobre 2004 di __________ RI 1 __________ è accolto.

“1. La dichiarazione di fallimento 15 ottobre 2004 pronunciata dalla __________, __________, inc. EF.__________ nei confronti di __________ RI 1, __________, è annullata.

2. Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede.

3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

II. Non si preleva tassa di giustizia.

III. Intimazione: - __________ RI 1, __________

- __________, __________

- Ufficio __________

- Ufficio __________

- Ufficio dei registri di __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria