Bankruptcy Overturned Due to Procedural Error in Execution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared bankruptcy against an entity following an execution proceeding, which was subsequently appealed; however, the appellate court overturned the bankruptcy declaration because the original execution proceeding was mistakenly initiated as a bankruptcy when it should have proceeded as a seizure, stemming from an error due to a homonymy case, thereby rendering the initial bankruptcy pronouncement invalid under relevant insolvency law articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 166 e 172 LEF, Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede, Non si preleva tassa di giustizia; Bankruptcy Overturned Due to Procedural Error in Execution: “1. La dichiarazione di fallimento 15 ottobre 2004 pronunciata dalla __________, __________, inc. EF.__________ nei confronti di __________ RI 1, __________, è annullata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for annulling the bankruptcy due to the prior cancellation of the bankruptcy order.
A ruling regarding the waiver of judicial fees at the first instance level, included in the dispositive orders.
A ruling concerning the allocation of procedural costs, included in the dispositive orders.
A ruling regarding the waiver of judicial fees at the appeal level, included in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 14.2004.110 · Lugano 16 dicembre 2004 /B/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
3 agosto 2004 presentata da
CO 1 contro
RI 1
sulla quale istanza la Pretore del __________ con sentenza 15 ottobre 2004 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________ RI 1, __________, a far tempo da venerdì
15 ottobre 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ RI 1 che con atto
20 ottobre 2004 ne postula l’annullamento;
rilevato che con ordinanza presidenziale 25/26 ottobre 2004 all’appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
preso atto che con provvedimento 1. dicembre 2004 l’__________ __________
ha annullato nell’esecuzione in oggetto n. 1024216 la comminatoria di fallimento,
ritenuto che per una svista dovuta ad un caso di omonimìa la procedura non
doveva proseguire in via di fallimento, bensì in via di pignoramento;
considerato che essendo stata annullata la comminatoria, il fallimento di
__________ RI 1 va pure annullato (art. 166 e 172 LEF);
ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia in ambo le sedi, mentre le spese dell’Ufficio fallimenti vanno poste a carico dello Stato e che non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato
osservazioni;
pronuncia:
I. L’appello
20 ottobre 2004 di __________ RI 1 __________ è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 15 ottobre 2004 pronunciata dalla __________, __________, inc. EF.__________ nei confronti di __________ RI 1, __________, è annullata.
2. Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede.
3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.
II. Non si preleva tassa di giustizia.
III. Intimazione: - __________ RI 1, __________
- __________, __________
- Ufficio __________
- Ufficio __________
- Ufficio dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria