Appeal Inadmissibility in Bankruptcy Order Confirmation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed a bankruptcy case where the appeal against the bankruptcy order of September 22, 2004, was submitted on October 6, 2004, via a fax transmission, which the court deemed inadmissible because an appeal must be submitted in multiple hard copies as required by law, and submission by fax is explicitly prohibited. Applying the relevant procedural code which permits the chamber to summarily reject inadmissible appeals, the court declared the filing of October 6, 2004, inadmissible, thereby confirming the previously declared bankruptcy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 LALEF, art. 313 bis CPC, art. 309 CPC; Appeal Inadmissibility in Bankruptcy Order Confirmation: Applying the relevant procedural code which permits the chamber to summarily reject inadmissible appeals, the court declared the filing of October 6, 2004, inadmissible, thereby confirming the previously declared bankruptcy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this article to reject the appeal/submission as inadmissible before notifying the opposing party.
Cited in the reasoning concerning the formal requirements for appeal, though not explicitly in the final dispositive order (which refers to the irreceivability of the document based on CPC provisions).
Cited in the reasoning concerning the formal requirements for appeal, though not explicitly in the final dispositive order.
Testo completo
Incarto n. 14.2004.105 · Lugano 18 ottobre 2004 B/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 luglio 2004 presentata da
AO1 rappr. daRA1 contro
AP1
sulla quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 settembre 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 22 settembre 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Visto lo scritto 6 ottobre 2004 inviato da __________ con allegata fotocopia di
un fax, verosimilmente redatto da __________;
preso atto che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che in virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC l'appello si propone mediante atto redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per la Camera giudicante; un ricorso presentato a mezzo fax è irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 9 m. 1 N. 807);
che secondo l'art. 313 bis CPC questa Camera può, prima della notificazione dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che lo scritto 6 ottobre 2004 di __________ è un semplice atto di trasmissione del fax allegato, per cui non costituisce atto d'appello;
che in concreto il ricorso allegato presentato a mezzo fax è irricevibile, né può essere sanato dallo scritto accompagnatorio del signor __________, che nemmeno pretende di patrocinare la fallita (né lo potrebbe fare);
decreta:
1. L'atto
6 ottobre 2004 (di cui ai considerandi) è dichiarato irricevibile.
1.1. Di conseguenza è confermato il fallimento della __________, pronunciato
mercoledì
22 settembre 2004 alle ore 14.00.
2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione: -AP1, __________
-RA1 - Ufficio esecuzione di Lugano
- Ufficio fallimenti di Lugano
- Ufficio dei registri di Lugano
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria