Bankruptcy Annulled Due to Proof of Prior Debt Extinguishment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court pronounced the bankruptcy of a debtor upon the creditor's request for an outstanding debt, but the debtor subsequently appealed, presenting a document from the creditor confirming full payment of the debt, including interest and costs, one day before the bankruptcy declaration; the appellate court reasoned that under relevant statutes, a bankruptcy application must be rejected if the debt is proven to be extinguished, and since the documentation provided by the appellant sufficiently proved this prior payment, the initial bankruptcy order was annulled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Bankruptcy Annulled Due to Proof of Prior Debt Extinguishment: Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was accepted based on this provision because the debt was proven to be extinguished before the bankruptcy declaration.
This provision was cited for imposing the court fees (tassa di giustizia) on the appellant in both instances.
This provision was cited as the basis for not awarding compensation (indennità) because the opposing party did not submit observations.
Testo completo
Incarto n. 14.2004.100 · Lugano 4 novembre 2004 B/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 12 luglio 2004 presentata da
AO 1 contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________, con sentenza 17 settembre 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da venerdì 17 settembre 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP
1 che
con atto 21 settembre 2004 ne postula l'annullamento;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 21/22 settembre 2004 all'appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
In fatto:
A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'__________ __________ la AO 1 AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 1'559.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio dell'8 settembre 2004 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 17 settembre 2004 la Pretore del Distretto __________, ha pronunciato il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 17 settembre 2004 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 21 settembre 2004 la AP 1 ha dichiarato di avere saldato il debito in oggetto, producendo copia di uno scritto 20 settembre 2004 della creditrice in cui quest'ultima conferma di avere ricevuto il pagamento di fr. 1'789.80 il 16 settembre 2004 (doc. B) e dichiara di ritirare l'istanza di fallimento.
Considerato
In diritto:
1.a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la AP 1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento va annullato ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello
21 settembre 2004 della AP 1 va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art.
62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricare all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello
21 settembre 2004 della AP 1, __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 17 settembre 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto __________, EF.2004.1940, nei confronti della AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP 1.
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP 1
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione: - AP 1, __________
- AO 1, __________
- Ufficio __________
- Ufficio __________
- Ufficio dei __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria