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14.2003.88 • TRAC TI 14.2003.88 Generato dall'IA

Settlement and Withdrawal of Enforcement Order Opposition Appeal

Numero d'incarto 14.2003.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a lower court's decision to provisionally reject an opposition to an enforcement order, but the parties subsequently informed the appellate court that they had reached a settlement and requested the withdrawal of the proceedings. The appellate court acknowledged that generally, the party rendering a procedure moot is considered the losing party regarding costs and fees unless otherwise agreed. Based on the parties' agreement, the appeal was withdrawn from the roll due to the transaction, and a reduced court fee was imposed on the appellant, with legal fees compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 25 LALEF, Art. 21 LTG; Settlement and Withdrawal of Enforcement Order Opposition Appeal: The appellate court acknowledged that generally, the party rendering a procedure moot is considered the losing party regarding costs and fees unless otherwise agreed. Based on the parties' agreement, the appeal was withdrawn from the roll due to the transaction, and a reduced court fee was imposed on the appellant, with legal fees compensated between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca dell'opposizione spese legali procedura esecutiva fine del processo opposizione al precetto esecutivo eccezioni processuali Appello contro rigetto provvisoiro dell'opposizione. Stralcio.

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 352 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for striking the appeal from the rolls due to the parties reaching a settlement.

art. 21 LTG

Cited to determine the proportional court fee based on the conducted proceedings and the value of the dispute in case of settlement.

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Testo completo

Incarto n. 14.2003.88 · Lugano 2 febbraio 2006 B/sc/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza

26 maggio 2003 da

AO 1 , formato da AO 2 AO 3 tutti rappr. da RA 2 e patrocinati dallo RA 3 contro AP 1 rappr. dallo RA 1 tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 maggio 2003 __________;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________,

con sentenza 15 ottobre 2003 ha così deciso:

“*1. L’istanza è accolta e

di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.* *2. La tassa di giustizia in fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'600.– a titolo di indennità.”* Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 27 ottobre 2003 ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili, in via subordinata, l’accoglimento parziale dell’istanza, con protesta delle relative spese e ripetibili, in via ancor più subordinata, l’accoglimento dell’istanza con tassa di giustizia di fr. 400.– a suo carico e l’obbligo di rifondere a controparte fr. 2’000.– di indennità, protestate spese e ripetibili di seconda sede;

preso atto che su

istanza delle parti 4 dicembre 2003, con ordinanza presidenziale

9 dicembre 2003 la

procedura è stata sospesa;

ritenuto che con

scritto 23 gennaio 2005 le parti hanno comunicato di avere

raggiunto un accordo,

chiedendo lo stralcio della procedura ai sensi dell’ art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF, considerato come in caso di transazione la lite vada stralciata dal ruolo;

rilevato che per

principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva

d’oggetto una procedura

risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità

(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

ritenuto che le parti

hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico

dell’appellante,

compensate le ripetibili;

atteso che in caso di

transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

pronuncia: 1. L’appello

27 ottobre 2003 di AP 1, __________,

è stralciato dai ruoli in seguito a transazione.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, è posta a carico di AP 1, compensate le indennità.

3. Intimazione:

-

Studio legale RA 3, __________;

- Studio legale RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura del __________.

terzi i mplicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria