Creditor Bankruptcy Initiation Without Advance Fees Upon Auditor's Notification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a company based on a notification of excess debt by the company's audit office, as permitted when the board of directors fails to act; the lower court rejected the request because the creditor failed to pay the required advance fees. The appellate court, however, held that under the relevant provisions concerning bankruptcy initiated without prior execution proceedings upon an auditor's notification (Art. 192 LEF read with Art. 194 LEF), the initiating party is exempt from paying the advance fees required by Art. 169 LEF, thus reversing the decision and remanding the case for the lower court to rule on the bankruptcy request without demanding the advance payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 729b cpv. 2 CO, Art. 192 LEF, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 725 cpv. 2 CO, Art. 725a CO, Art. 194 LEF; Creditor Bankruptcy Initiation Without Advance Fees Upon Auditor's Notification: The appellate court, however, held that under the relevant provisions concerning bankruptcy initiated without prior execution proceedings upon an auditor's notification (Art. 192 LEF read with Art. 194 LEF), the initiating party is exempt from paying the advance fees required by Art. 169 LEF, thus reversing the decision and remanding the case for the lower court to rule on the bankruptcy request without demanding the advance payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IACited as the basis for the appeal regarding the notification made by the auditing office concerning the company's over-indebtedness.
Cited as the legal basis for the bankruptcy procedure which is declared without prior execution, exempting the appellant from paying the advance costs.
Cited in relation to the application of procedural articles (like art. 169 LEF) in bankruptcies declared without prior execution.
Cited in relation to the costs/advance payment exemption in this specific type of bankruptcy.
Testo completo
Incarto n. 14.2003.8 · Lugano 17 febbraio 2003 B/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 30 ottobre 2002 presentata da
__________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 gennaio 2003 ha così deciso:
*"1. L'istanza è respinta.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 80.--, da anticipare dall'istante, resta a suo carico."*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con
atto 21 gennaio 2003 postula l'accoglimento dell'istanza e la contestuale dichiarazione
di fallimento della __________, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
In fatto: A. Con atto 30 ottobre 2002 la __________, (ufficio di revisione di __________), in applicazione dell'art. 729b cpv. 2 CO, ha dato avviso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di eccedenza dei debiti da parte della __________, producendo la relativa documentazione (doc. da A a H) e rilevando che la menzionata società nulla ha intrapreso per risanare il bilancio.
B. All'udienza di contraddittorio del 4 dicembre 2002 è comparso unicamente un rappresentante della __________ che ha confermato l'istanza e ha postulato la dichiarazione di fallimento della __________ senza preventiva esecuzione ex art. 192 LEF.
Nell'ambito dell'udienza di contraddittorio la Pretore ha assegnato all'istante un termine di 10 giorni per versare alla Pretura l'importo di fr. 800.-- (fr. 80.-- quale tassa di giudizio e fr. 720.-- quale anticipo spese dell'Ufficio fallimenti) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento l'istanza sarebbe stata respinta.
C. Con sentenza 13 gennaio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza, non avendo la parte istante provveduto al versamento dell'anticipo richiesto.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF non è tenuta a versare alcun anticipo, quando l'avviso si basa sull'art. 729b cpv. 2 CO risp. l'art. 192 LEF.
Considerato
In diritto: 1.
a) Ex art. 725 cpv. 2 CO nel caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti, il consiglio di amministrazione è obbligato a darne avviso al giudice. Se il consiglio di amministrazione omette di farlo, secondo l'art. 729b cpv. 2 CO, in caso di manifesta eccedenza dei debiti, è l'ufficio di revisione che ne deve dare avviso al giudice.
Ex art.
192 LEF il fallimento delle società anonime può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsto dal Codice delle obbligazioni (art. 725a CO). Secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. Tuttavia l'articolo 169 - secondo il quale chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese -, non si applica nel caso di fallimento giusta l'articolo
192 (Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 19 ad art. 194 LEF; BlSchK 2002 p. 164).
b) In casu l'avviso ex art. 729b cpv. 2 CO è stato correttamente presentato dall'ufficio di revisione della __________. Secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF alla __________ non può però essere richiesto l'anticipo delle spese ex art. 169 LEF, trattandosi di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 192 LEF su notifica dell'ufficio di revisione, il quale ha l'obbligo, in caso di manifesta eccedenza dei debiti, di avvisare il giudice, se il consiglio di amministrazione omette di farlo (art. 725 cpv. 2 CO).
L'appello
21 gennaio 2003 della __________ va quindi accolto. L'incarto va retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, affinchè si pronunci in merito al fallimento senza assegnazione di termine alla __________ per il versamento dell'anticipo per la tassa di giustizia e per le spese.
2. Avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall'assegnare indennità. L'anticipazione delle spese in fr. 120.-- viene retrocessa all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 729b cpv. 2 CO, 192, 194 e 169 LEF
pronuncia:
1. L'appello
21 gennaio 2003 della __________, è accolto.
1.1. L'incarto è retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, affinchè si pronunci sul fallimento della __________, senza assegnazione di termine per il pagamento dell'anticipo per la tassa di giustizia e per le spese.
2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria