Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Provisional Payment Order Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to an executive payment order concerning a debt of CHF 8,890 plus interest, but subsequently withdrew the appeal after the appellee filed their observations. The appellate court struck the appeal from the record due to withdrawal and, applying established jurisprudence that the party rendering a procedure moot is deemed the losing party for cost allocation, ordered the appellant to bear the court fee and pay an indemnity to the appellee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 OTLEF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Provisional Payment Order Challenge: The appellate court struck the appeal from the record due to withdrawal and, applying established jurisprudence that the party rendering a procedure moot is deemed the losing party for cost allocation, ordered the appellant to bear the court fee and pay an indemnity to the appellee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court awarded an indemnity because the appeal was withdrawn, rendering the procedure pointless.
This article was cited in the reasoning for awarding an indemnity following the withdrawal of the appeal, which is reflected in order 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2003.72 · Lugano 31 ottobre 2003 EC/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 agosto 2003 da
AO0 patr. dall' RA0, contro
AP0 patrocinata da PA0
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 maggio/21 luglio 2003 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
11 settembre 2003 ha così deciso:
*“1. È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 8'890.-- oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2003 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 21 luglio 2003.*
2.*La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 130.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 50.-- per ripetibili”.*
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che con atto 19 settembre 2003 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con osservazioni 10 ottobre 2003 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 22 ottobre 2003 __________ ha ritirato l’atto di appello del 19 settembre 2003;
considerato che il ritiro dell’appellazione è avvenuto dopo che l’appellato ha presentato le proprie osservazioni e che pertanto vi è la necessità di assegnare un’indennità ex art. 62 OTLEF, ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);
decreta:
1. L’appello 19 settembre 2003 di __________ o, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 95.--, è restituita all’appellante. __________ rifonderà a __________ fr. 250.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione a:
- avv. __________;
- __________;
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario